Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5977 del 23/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 5977 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORVINO PAOLO N. IL 11/03/1965
avverso l’ordinanza n. 5578/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
22/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/01/2014

-1- Corvino Paolo, ristretto in custodia cautelare in carcere in forza dell’ ordinanza emessa il
25.3.2013 dal gip del tribunale di Napoli in data 8.7.2013 — in sede di conferma ex art. 27 c.p.p. del
titolo custodiale emesso dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere all’ esito della udienza di
convalida del fermo- per due delitti di estorsione, una consumata, l’altra tentata ai danni degli
imprenditori Schiavone Alfonso e Caterino Giovanni, ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza
del predetto tribunale che, in sede di riesame ed in data 8.7.2013, confermava il pregresso
provvedimento restrittivo, deducendo l’ omessa considerazione di elementi di fatto che avrebbero
dovuto giustificare, anche alla stregua dei principi affermati da Corte cost. n. 57/2013,
l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, quali l’ annullamento di altra
analoga ordinanza cautelare per associazione a delinquere di stampo mafioso ed altro, l’avere l’
indagato la disponibilità di un domicilio in un luogo diverso e lontano da quello proprio dei fatti
contestati, l’ essersi il prevenuto spontaneamente presentato in caserma una volta appreso il
provvedimento di fermo emesso nei suoi confronti.
-2- Il ricorso non è fondato e pertanto va respinto.
Premesso che i giudici della cautela hanno sottolineato il particolare, significativo ruolo rivestito
dall’ imputato quale esattore delle somme di denaro estorte alle persone da Schiavone Carmine e
quale, dopo l’arresto di costui, autore di solleciti pagamenti e di nuove richieste estorsive, queste
ultime non andate a buon fine per avere richiesto le persone offese una dilazione nei versamenti,
tutte le circostanze evidenziate dalla difesa perché condizionanti in tesi la minore misura afflittiva,
capace di fronteggiare la pericolosità del prevenuto, sono state considerate dalla motivazione del
provvedimento impugnato e ritenute con argomenti congrui ed esaurienti inidonee a giustificare la
modificazione del provvedimento: l’annullamento di una pregressa ordinanza cautelare non rilevava
per la diversità, contestata in modo assertivo dalla difesa, dei fatti di reato contestati, 1′
interrogatorio reso in sede di convalida, con il quale l’ arrestato rigettava ogni addebito senza il
minimo chiarimento del perché le persone offese avevano inteso accusarlo, l’ inidoneità dei luoghi
offerti per i richiesti arresti domiciliari a condizionare l’ interruzione dei vincoli camorristici con l’
associazione di riferimento. Un discorso, quello giudiziale di merito, che esclude la possibilità di
misure che possano soddisfare le esigenze cautelari e che sia possibile individuare in misure
diverse da quella della custodia in carcere, tale da non consentire un diverso giudizio in sede di
legittimità.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha
proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a
norma dell’art. 94 1- ter disp. att. c.p.p.

Così deciso in Roma il 23.1.2014

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Santi Spinaci , per l’ inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore dell’ imputato,avv. Fedinando Trasacco, che ne chiede l’ accoglimento.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA