Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5977 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5977 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO
nei confronti di:
1) BEVILACQUA FRANCO SIMONE N. IL 06/09/1981
2) CRITELLI FABIO N. IL 25/02/1976 * C/
avverso la sentenza n. 744/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 19/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G- 1 04 CCkI I A/0 fi°
che ha concluso per it
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 12/12/2012

Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Catanzaro, in data 19 settembre
2011, in riforma di quella del GUP presso il tribunale nella medesima città del 25
gennaio 2011, appellata da Bevilacqua Franco Simone e da Critelli Fabio, assolveva
quest’ultimo dai reati allo stesso ascritti per non aver commesso il fatto e confermava
nel resto l’impugnata sentenza condannando il Bevilacqua al pagamento delle spese
processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile.
Il Bevilacqua ed il Critelli erano stati condannati in primo grado per i reati di cui agli
articoli 110, 586 del codice penale e 73 d.p.r. 309/90 perché in concorso tra loro,
Bevilacqua quale possessore della sostanza stupefacente e titolare dell’immobile ove
avveniva lo spaccio, cedevano a Cantati° Aldo, tossicodipendente, in contropartita di
un computer, sostanza stupefacente che provocava l’immediato decesso di
quest’ultimo.
Il corpo di Cantafio, come si rileva dalla sentenza di appello, era stato rinvenuto dai
carabinieri all’interno di un edificio ove si trova l’abitazione del Bevilacqua ai piedi
delle scale. Poiché le modalità con cui si presentava la vittima avevano reso subito
palese che la morte non poteva essere stata causata da un’accidentale caduta, i militari
dopo aver rilevato che sul pavimento vi erano segni di alcune strisce di sangue
chiaramente causate dal trascinamento del corpo, seguendo le tracce stesse
giungevano all’appartamento occupato dal Bevilacqua Franco Simone ed ivi notavano
che i pavimenti erano stati lavati da poco e vi era ancora chiazze che sembravano di
sangue.
Avviate le ricerche del Franco Simone questo veniva fermato presso la fermata degli
autobus di una via limitrofa mentre era in compagnia del Critelli.
I giudici di appello escludevano che il Cantarlo potesse essersi iniettato la dose letale
all’interno del palazzo prima di entrare nell’abitazione del Bevilacqua rilevando che
quest’ultimo aveva ammesso di avere ricevuto quel giorno la visita del primo il quale
gli aveva offerto un computer in cambio di una dose di eroina ed aggiungevano che
se effettivamente il Cantafio si fosse effettivamente iniettato la dose letale prima di
arrivare all’appartamento del Bevilacqua, si sarebbe sicuramente accasciato fuori da
quest’ultimo e che sarebbe stato anche assolutamente illogico ritenere che se la
vittima fosse stata effettivamente già in possesso dello stupefacente decidesse di
recarsi dal Bevilacqua per acquistare ulteriore dose.
Veniva invece esclusa qualsiasi responsabilità del Critelli sul rilievo che quest’ultimo
si trovava presso l’appartamento del Bevilacqua in quanto anch’egli cliente abituale
ma che non avesse alcuna disponibilità della sostanza ceduta al Cantafio.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il procuratore generale
della Repubblica presso la corte di appello di Catanzaro il quale ha eccepito
l’inosservanza dell’articolo 110 del codice penale ed il vizio di motivazione in
relazione alla esclusione della responsabilità del Critelli.
In particolare si rileva che la sentenza impugnata non avrebbe valorizzato
sufficientemente le dichiarazioni del coimputato Bevilacqua e dello stesso Critelli
che avrebbe ammesso di essere stato sempre presente dal momento dell’arrivo del
Cantafio nell’abitazione del Bevilacqua. Inoltre si assume che la sentenza non
avrebbe tenuto conto che a seguito dell’improvviso malore del Cantafio il Critelli si

e

era adoperato immediatamente per eseguire gli ordini del Bevilacqua portando il
corpo della vittima agonizzante fuori dall’appartamento e trascinandolo sul
pianerottolo sottostante per allontanare dalle loro persone qualsiasi sospetto.
Lo stesso Critelli, peraltro, oltre ad essere spacciatore di droga pesante, come emerge
da un verbale di fermo di PG del 25 maggio 2010, avrebbe provveduto a nascondere
il computer servito a pagare la sostanza stupefacente in argomento.
In alternativa, rileva il Procuratore generale che il fatto doveva essere comunque
riqualificato come favoreggiamento personale.
11 Bevilacqua propone personalmente ricorso eccependo:
1. la violazione di legge ed il vizio di motivazione dolendosi della ricostruzione
operata dai giudici di appello i quali in particolare avrebbero omesso di considerare
che la relazione autoptica aveva stabilito che tra l’assunzione letale e l’effettivo
decesso era trascorso un lasso di tempo compreso tra i cinque ed i quindici il che
sarebbe compatibile con la tesi che il Cantafio avrebbe potuto assumere la sostanza
stupefacente prima di entrare nell’abitazione del ricorrente per poi sentirsi male a
morire all’interno di essa e che il teste Polito aveva dichiarato di aver visto il Cantafio
nel cortile dell’abitazione seriamente sofferente e malconcio, con una visibile
presenza di sangue sulle labbra.
In più la sentenza non avrebbe nemmeno considerato in motivazione che la stessa
parte civile aveva sostenuto che il Cantafio era un soggetto così di particolare
riservatezza e che mai avrebbe assunto sostanza stupefacente in compagnia e per di
più in un ambiente particolarmente fatiscente come l’abitazione del Bevilacqua.
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mantenimento dell’aggravante
di cui all’articolo 112 numero 2 del codice penale nei confronti del Bevilacqua pur
avendo assolto dal medesimo reato il coimputato Critelli
2. vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza o di
equivalenza dell’articolo 73 comma 5 sulla contestata recidiva non potendosi
affermare che il Bevilacqua svolgesse attività di spaccio in maniera costante continua
all’interno della propria abitazione.
Successivamente il Bevilacqua stesso ha fatto pervenire per il tramite del proprio
difensore di fiducia memoria difensiva in cui si ribadisce la contraddittorietà della
motivazione sia rispetto al contenuto della memoria prodotta dalla parte civile
menzionata in precedenza, concernenti le abitudini della vittima, sia in relazione alle
dichiarazioni del coimputato Critelli il quale ha sempre affermato la estraneità del
Bevilacqua in ordine alla presunta cessione dello stupefacente al Cantafio.
Considerato in diritto
I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito indicate.
Per quanto concerne il ricorso del PG occorre rilevare che non possono essere
sindacate in questa sede le valutazioni della corte di merito nella parte in cui hanno
ritenuto di escludere il concorso del Critelli nella cessione della dose letale al
Cantafio.
La corte di merito esclude che la presenza del Critelli presso l’abitazione del
Bevilacqua fosse da riconnettere ad una attività di spaccio svolta in comune tra i due

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imputati ed logicamente esclude ciò sul rilievo di una circostanza rimasta
incontestata e, cioè, che il Critelli era presso l’abitazione solo per poter acquistare
sostanza a lui necessaria in quanto anch’egli cliente del Bevilacqua al pari del
Cantati°.
La circostanza che poi abbia fornito aiuto al Bevilacqua dopo il malore del Cantafio
non appare decisiva per la configurabilità del concorso in quanto, secondo i giudici di
merito, successiva all’attività di cessione dello stupefacente alla vittima e non
ricollegabile quindi ad alcun accordo sulla cessione medesima.
Né possono assumere valenza decisiva per l’arbitrarietà e l’illogicità
dell’affermazione dei giudici di appello gli elementi indicati nel ricorso.
Il procuratore generale evidenzia al riguardo l’elemento della presenza in loco del
Critellie comportamento da questi tenuto dopo il malore del Cantafio e rileva anche
che l’imputato risultava essere anch’egli spacciatore essendo stato fermato dalla
polizia in altra occasione mentre cedeva a terzi sostanza stupefacente.
Sul primo aspetto (presenza in loco) vi è, come detto, spiegazione adeguata dei
giudici di merito. L’aiuto prestato al Bevilacqua non configura necessariamente
l’ipotesi del concorso in quanto successivo al malore della vittima — secondo la tesi
dei giudici di appello –ed anche la circostanza del fermo del Critelli in una diversa
occasione non è dirimente in quanto ciò che occorreva dimostrare era — ai fini del
concorso —la consapevole partecipazione del Critelli nella cessione della dose letale.
La circostanza che anche il Critelli fosse a sua volta spacciatore non implica
necessariamente che tale attività svolgesse in concorso con il Bevilacqua del quale
anzi — si sostiene in sentenza — sarebbe stato in realtà anch’egli cliente.
Se non può essere censurata dunque in questa sede l’affermazione dei giudici di
appello che hanno escluso il concorso del Critelli nel reato principale, si deve
convenire con il procuratore generale ricorrente nel momento in cui afferma che
erroneamente i giudici di appello non si sono curati di verificare se in relazione ai
fatti ed agli elementi di prova contestati, fossero configurabili diverse ipotesi di reato.
E’ pacifico infatti che nella specie sia stata posta in essere un’attività di aiuto al
Bevilacqua finalizzata a sviare le indagini attraverso la rimozione del corpo del
Cantafio e l’occultamento del computer servito a pagare la dose.
11 che, escluso il concorso nel reato principale, integra certamente gli estremi del
reato di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) che, peraltro, come
costantemente affermato da questa Corte, è configurabile anche nel caso d’aiuto
fornito al colpevole di un delitto a sottrarsi a investigazioni che non siano ancora in
atto (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 43774 del 30/10/2008 Rv. 242040).
La sentenza va dunque annullata con rinvio per la posizione del Critelli affinché i
giudici di appello, in sede di rinvio, esaminino la posizione dell’imputato in relazione
al reato di cui all’art. 378 cod. pen.
Per quanto concerne il ricorso del Bevilacqua appartengono evidentemente al merito
della valutazione i rilievi oggetto del primo motivo
E’ pacifico, infatti, che una volta soddisfatta la fondamentale esigenza dell’imputato
di far valere una diversa lettura dei fatti prospettati dall’accusa, sia per quel che
concerne il loro accertamento sia in ordine al loro apprezzamento, ove il giudice,

Il Consigliere estensore
Il Presidente

esaminate le risultanze processuali, abbia evidenziato, attraverso adeguata e logica
motivazione, quali circostanze storiche e quali elementi logici si sono dimostrati
determinanti per la formazione del suo convincimento, in modo che sia chiaro l’iter
logico seguito per addivenire alla decisione adottata e questa non lasci spazio per
altra valida alternativa, anche con riguardo a quelle deduzioni difensive con le quali
si prospetti una diversa ricostruzione e valutazione del fatto, tale decisione non può
essere investita dalla censura di mancanza o di contraddittorietà della motivazione
ovvero di omesso esame di circostanze decisive ai fini del giudizio o di travisamento
del fatto.
E’ fondato invece il rilievo sulla necessità di eliminare la circostanza aggravante
dell’art. 112 n. 2 cod. pen. una volta escluso il concorso nel reato.
Di conseguenza la sentenza va annullata in relazione alla posizione del Bevilacqua
limitatamente alla aggravante e, di conseguenza, la pena va rideterminata.
Comportando ciò la rivisitazione della motivazione sulla pena rimangono assorbite le
ulteriori censure del ricorrente sul punto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della corte di appello di
Catanzaro.
Roma, 12.12.2012

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