Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5976 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5976 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARAGLIOLA DOMENICO N. IL 06/07/1979
avverso l’ordinanza n. 3986/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
28/06/2013
I.
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sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUt IANO
ls*Nisentite le conclusioni del PG Dott. Sp.*,
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Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 23/01/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 28 giugno 2013, il Tribunale di Napoli, sezione per il
riesame, ha confermato l’ ordinanza della Corte di appello in sede , con la quale
era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia
in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di Paragliola Domenico,
nei confronti del quale era stata pronunciata condanna per il delitto di rapina
aggravata e porto illegale di arma con pena quantificata, in sede di appello, in
quattro anni quattro mesi di reclusione ed € 934 di multa.

che lo stato di detenzione aveva avuto inizio il 22.7.2010 e che quindi, considerati i
benefici penitenziari, ove la sentenza fosse divenuta definitiva, il ricorrente avrebbe
finito di espiare la pena nel luglio 2013) al rilievo che l’ imputato era stato
condannato per evasione continuata con sentenza divenuta irrevocabile l’
1.10.2005, sicché sussisteva il divieto degli arresti domiciliari di cui al comma 5 bis

dell’ art. 284 cod. proc. pen.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ indagato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento ex art. 606 lett. b), c), e) cod. proc.
pen. per avere il Tribunale ritenuto perdurante l’ operatività del divieto di cui all’
art. 284 c. 5 bis cit. nonostante l’ efficacia della presunzione fosse spirata alla data

del 1^ ottobre 2010 e senza tenere conto dei principi di proporzionalità e
adeguatezza della misura in atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va ribadito che il divieto di concessione degli arresti domiciliari al condannato per
evasione ha carattere assoluto e deve intendersi quale divieto di applicazione di
qualsivoglia misura cautelare meno afflittiva della custodia carceraria. (Cass. Sez.
4, 4.3.2013 n. 31434).
Irrilevante è il decorso del quinquennio dalla data di definitività della sentenza di
condanna per evasione, perché il comma 5 bis dell’ art. 284 cit. individua il detto

termine in relazione “al fatto per il quale si procede”, fatto che è stato commesso il
22 luglio 2010, cioè nel quinquennio dalla condanna definitiva per il delitto di
evasione, previsione normativa non irragionevole in quanto è la definitività di tale
condanna che è stata dal legislatore individuata come elemento significativo e di
monito per il condannato sulle conseguenze che potrebbero derivargli, sul piano
cautelare, in caso di recidivanza.
Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, anche sotto il profilo della
proporzionalità perché, fermo restando che non sussiste alcun automatismo in
riferimento al dato temporale di durata della custodia (cfr. Cass. SU 31.3.2011 n.

Il Tribunale ha disatteso le doglianze difensive (con le quali era stato evidenziato

16085), alla data di pronuncia dell’ ordinanza impugnata non erano comunque
decorsi (per come ammesso dallo stesso ricorrente) i due terzi della pena in
concreto inflitta.
Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94 disp. att. cod. proc.
pen.

P.Q.M.

Si provveda a norma dell’ art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Roma 23 gennaio 2014
on ig ‘ere Est.

I Preside

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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