Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5975 del 23/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5975 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRATTOLI POMPEO N. IL 21/04/1974
avverso l’ordinanza n. 926/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
01/08/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIU IANO CASUCCI;
i ti,
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. S KA,
v
4. .1.i cA ■tx –

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/01/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 1 agosto 2013, il Tribunale di Bari, sezione feriale per il
riesame, ha confermato l’ ordinanza del GIP in sede , con la quale era stata
disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Brattoli
Pompeo, perché gravemente indiziato, in concorso con Vodola Antonio (giudicato
separatamente), di estorsione continuata tentata nei confronti di Di Di Pergola
Francesco Paolo e Di Pergola Domenico
Il Tribunale, confermato il giudizio di sussistenza della gravità indiziaria, riteneva in

del metodo mafioso, stante il riferimento ad un gruppo criminale che aveva il
“comando” di Foggia. Le esigenze cautelari erano ravvisate nell’ allarme sociale
suscitato .
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ indagato, che ne ha chiesto
I’ annullamento per erronea applicazione degli artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen e
7 DL 152/91 nonché per mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dei
presupposti per ritenere l’ aggravante contestata, che non era stata contestata a
Vodola nel separato procedimento, circostanza rappresentata con memoria
difensiva e non presa in considerazione dal Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, perché il Tribunale ha formulato esplicita valutazione delle
circostanze fattuali dimostrative della sussistenza dell’ aggravante di cui alli art. 7
DL cit., non contestate nel loro significato evocativo della riferibilità della pretesa
estorsiva ad associazione criminale che comandava nella zona di Foggia e quindi
della metodologia intimidatrice di stampo mafioso. Il rilievo difensivo della mancata
contestazione di detta aggravante a carico del concorrete Vodola è stato per
implicito disatteso, posto che l’ inerzia dell’ accusa nel parallelo procedimento non
può favorevolmente riverberarsi nel presente procedimento.
Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 23 gennaio 2014

I.hCons ialiere Est.

Il Presid

particolare la sussistenza dell’ aggravante di cui all’ art. 7 DL 152/91 sotto il profilo

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