Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5974 del 05/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5974 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nei confronti di:
1) BUONOCORE MARCO N. IL 15/02/1959 * C/
avverso la sentenza n. 1165/2010 GIP TRIBUNALE di CREMONA, del
08/03/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
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che ha concluso per e ,0.))

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Data Udienza: 05/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. L’imputato Buonocore Marco era stato chiamato a rispondere del delitto di cui
all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità della ditta individuale
Game Fun di Buonocore Marco, esercente l’attività di commercio al dettaglio di
prodotti non classificati, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, ovvero
di consentire l’evasione a terzi, per le annualità dal 1997 al 2006, occultava i
documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in particolare le fatture emesse,
in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;

2. Con sentenza del 6 aprile 2011, il GIP presso il Tribunale di Cremona ha
dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Buonocore Marco in ordine al
reato di cui all’art. 10 del Digs. n. 74 del 2000, limitatamente alle annualità dal
1997 al 2005, per intervenuta prescrizione del reato.
3. Avverso la sentenza, il Procuratore Generale presso il Tribunale di Brescia ha
proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge per erronea
applicazione degli artt. 157 c.p. e 425 c.p.p., poiché l’estinzione del reato per
intervenuta prescrizione non si sarebbe ancora verificata. Infatti, il reato di
occultamento delle scritture contabili ha natura permanente, sicché il momento
consumativo di detto reato coinciderebbe con il momento di verifica della
documentazione da parte della Guardia di Finanza. Nel caso di specie, il
momento consumativo del reato contestato all’imputato, anche con riferimento
alle annualità dal 1997 al 2005, dovrebbe quindi coincidere con la formale
constatazione da parte della G.F., intervenuta in data 30 maggio 2006, come
indicato nel capo di imputazione, con la conseguenza che termine di prescrizione
del reato non sarebbe ancora decorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. In tema di reati tributari, questa Corte ha affermato il
principio secondo il quale il reato di occultamento della documentazione contabile
(art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), consistente nella temporanea o
definitiva indisponibilità della documentazione richiesta dagli organi verificatori,
ha natura di reato permanente, posto che la condotta di occultamento perdura
sino al momento dell’accertamento fiscale. Infatti il reato si manifesta nel
momento dell’ispezione, quando gli agenti chiedono di esaminare detta
documentazione, che l’imprenditore è tenuto a conservare ed esibire, per cui è a
tale momento che deve essere fatto riferimento per l’individuazione del dies a
quo del decorso del termine di prescrizione (cfr. Sez. 3, n. 3055 del 14/11/2007,
Allocca, Rv. 238612).
2. Nel caso di specie, poiché l’ispezione della Guardia di Finanza è intervenuta il
30 maggio 2006, da tale data deve computarsi il decorso del termine di

Fatto accertato in Cremona, il 30 maggio 2006.

prescrizione del reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 contestato
all’imputato. Di conseguenza il reato contestato, anche in riferimento alle
scritture contabili ed alla documentazione relativa agli esercizi compresi tra il
1997 ed il 2005, non risulta ancora estinto per decorrenza dei termini di
prescrizione.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti
devono essere trasmessi al Tribunale di Cremona per l’ulteriore corso.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Cremona.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2012
igliere estensore

Il Presidente

PQM

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