Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5973 del 20/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5973 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA
nei confronti di:
1) IOZIA CONCETTO N. IL 05/10/1975 * C/
avverso la sentenza n. 3544/2011 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del
16/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Generale in permna del Do
che ha concluso per
cuk.A.

Udito, per la parte civile, l’Avv

dit i difensor Avv.

ff

itÀ. ry:OD

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 marzo 2012, il G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa,
all’esito di giudizio abbreviato ha condannato Iozia Concetto alla pena di anni
uno e mesi 4 di reclùsione e 3.000 euro di multa, per il reato di detenzione a fini
di spaccio di gr. 15 di eroina, suddivisa in 100 dosi, con la recidiva specifica
infraquinquennale, fatto accertato in Rosolini, il 4 giugno 20111.
2. Il Procuratore generale della repubblica di Catania ha proposto ricorso per
cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti vizi di

apparente riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
atteso che il riconoscimento di tale attenuante sarebbe stato ancorato ad una
non meglio precisata collaborazione dell’imputato nel corso della perquisizione;
2) Violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 73, comma 5
D.P.R. n. 309 del 1990, con erronea determinazione della pena, in quanto il
G.I.P., pur avendo riconosciuto la recidiva, nell’effettuare il giudizio di
bilanciamento con le circostanze attenuanti, ha omesso di includere in tale
giudizio la pur riconosciuta circostanza attenuante di cui all’art. 73 comma 5, in
tal modo assegnando alla disposizione relativa il fatto lieve il valore di un tritolo
autonomo di reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che in sede di legittimità è preclusa una rilettura degli
elementi di fatto posti a base della decisione o l’adozione di nuovi e diversi
parametri di ricostruzione dei fatti (Sez.6, n. 22256 del

2006, Bosco,

Rv.234148): quando il giudice di merito abbia esposto le motivazioni della
propria decisione in coerenza con i dati risultanti dal processo non è ammessa
una diversa ricostruzione in fatto della vicenda oggetto del giudizio da parte dei
giudici di legittimità. Pertanto il primo motivo di ricorso risulta infondato, avendo
il G.I.P. presso il Tribunale di Siracusa espresso congruamente le ragioni del
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondandole non solo sulla
collaborazione prestata nel corso della perquisizione, ma sulla parziale
confessione, nonché sulla “non eclatante” gravità del fatto.
2. Deve, di contro, essere accolto il secondo motivo di ricorso.
Il G.I.P. ha operato il giudizio di bilanciamento tra recidiva come contestata
(recidiva reiterata specifica infraquinquennale ex art.99, c. 4 c.p.) e circostanze
attenuanti generiche, concludendo con un giudizio di equivalenza, in linea con il
disposto di cui all’art. 69, c 4 c.p., che prevede che in caso di ritenuta recidiva
reiterata specifica infraquinquennale, tale circostanza non possa essere
riconosciuta minusvalente rispetto alle circostanze attenuanti, considerando
come pena base una sanzione commisurata ai livelli edittali di cui all’art. 73

legittimità: 1) contraddittorietà, mancanza di motivazione o motivazione

comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto il giudice di merito ha ritenuto di
dover affermare la sussistenza della circostanza attenuante speciale del fatto
lieve.
Tale determinazione della pena risulta illegale. Infatti la giurisprudenza di
legittimità ha stabilito che l’ipotesi disciplinata dall’art. 73, c.5, d.P.R. n. 309 del
1990, configura una circostanza attenuante e non una figura autonoma di reato,
per cui, ove essa concorra con la recidiva, si applica obbligatoriamente il giudizio
di comparazione previsto dall’art. 69, c.4 c.p. (cfr. Sez.4, n. 3557 del 12/1/2012,

dep. 5/10/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247910 P.).
Pertanto la sentenza deve essere annullata, limitatamente al giudizio di
comparazione tra le circostanze con rinvio al Tribunale di Siracusa, il quale dovrà
determinare la pena considerando nel giudizio di bilanciamento anche la già
riconosciuta circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309 del
1990.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione delle
circostanze e rinvia al Tribunale di Siracusa. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012

Il consigliere estensore

Il Presidente

dep. 30/1/2012, P.G. e Ciavarella, Rv. 252671; Sez. U. n. 35737 del 24/6/2010,

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