Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5973 del 14/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5973 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TIRENNI DAVIDE N. IL 19/11/1981
avverso l’ordinanza n. 5899/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 14/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 14/01/2016

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 14/04/2015 il Magistrato di sorveglianza di
Caltanissetta dichiarava inammissibile l’istanza proposta ai sensi dell’art. 35

ter

Ord. Pen. da Davide Tirenni.
Avverso tale ordinanza il Tirenni dichiarava di volere proporre ricorso per
cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la Casa circondariale di
Caltanissetta, dove si trovava detenuto, ma non provvedeva al deposito dei

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Tale inammissibilità discende dal combinato disposto degli artt. 581, comma
1 lett. c), 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della
dichiarazione depositata presso l’istituto penitenziario dove si trovava detenuto il
23/04/2015, né il Tirenni né il suo difensore di fiducia, eventualmente nominato,
hanno fatto seguire rituale presentazione di motivi di ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti
a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare
congruo determinare in 500,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 500,00 euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2016.

relativi motivi.

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