Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 597 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 597 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELGIO ANGELO N. IL 28/12/1971
avverso l’ordinanza n. 1060/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
REGGIO CALABRIA, del 09/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/s~ le conclusioni del PG Dott. D

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Data Udienza: 25/11/2015

RILEVATO IN FATTO
1.

Con ordinanza emessa in data 9 dicembre 2014 il Tribunale di

sorveglianza di Reggio di Calabria rigettava l’istanza presentata da Belgio
Angelo, per la concessione dell’affidamento ai servizi sociali, semilibertà e
detenzione domiciliare in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 416
c.p., 3 e 4 legge n. 75 del 1958, pena residua anni 2 mesi 11 giorni 26 di
reclusione, per cui era stato emesso l’ordine di carcerazione con contestuale
sospensione. Il Tribunale rilevava l’inammissibilità dell’istanza di semilibertà e di

procedimenti penali (arrestato nel novembre 2011 per associazione per
delinquere finalizzata alla tentata truffa, falso ed altro era stato rimesso in libertà
nel febbraio 2012 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). La gravità
e la reiterazione delle condotte ascritte a Belgio non consentiva al Tribunale una
prognosi positiva circa l’astensione dalla commissione di ulteriori reati, atteso
che anche la detenzione non aveva avuto efficacia deterrente. La persistente
pericolosità sociale del condannato rendeva inadeguata la misura alternativa
dell’affidamento in prova al servizio sociale, sotto il profilo della rieducazione, e
rendeva necessaria la verifica in ambiente detentivo della capacità del medesimo
di adeguarsi ai valori socialmente condivisi.

2. Avverso questa ordinanza ha presentato ricorso per cassazione Belgio
Angelo, a mezzo del difensore di fiducia, deducendone l’abnormità, l’illegittimità
e l’inefficacia. Evidenzia in primo luogo che i reati successivi alla condanna,
indicati dal Tribunale, erano relativi a denunce della moglie in costanza di
separazione personale, non sfociati in alcuna condanna. Comunque, l’ordinanza
era affetta dalla nullità insanabile del verbale di udienza del 2 dicembre 2014.
Elencate violazioni grafiche, l’ordinanza si concludeva con la frase “il Tribunale si
riserva”, cui però faceva seguito un rinvio all’udienza del 9 dicembre 2014 ore
10,30. Il verbale era stato comunicato alle parti e il 9 dicembre 2014 il Tribunale
aveva emesso l’ordinanza di rigetto “senza curarsi e preoccuparsi della assenza
delle parti, immaginando che quel rinvio sia regolare ed addirittura legittimo”.
Invece, quell’ordinanza non poteva essere emessa “per irregolarità del
contraddittorio e nullità dell’udienza del 09.12.2014 per difetto di notificazione
e/o comunicazione e per violazione del diritto di difesa costituzionalmente
garantito”. L’ordinanza che rinviava all’udienza del 9.12.2014 non era
sottoscritta e vi era diversità di grafia tra il contenuto del verbale e la parte
aggiunta non sottoscritta, che determinava incertezza del soggetto che lo aveva
redatto.

1

detenzione domiciliare e dava conto del coinvolgimento del condannato in altri

runy. non sróscritta, cydeter ava ince zza del setto 9‘lo ave
y
ed ajo.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta
ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile non avendo il ricorrente
indicato con precisione l’ambito della verifica richiesta e comunque perché dalla
lettura dei verbali non si ricavava quanto lamentato dal ricorrente. Sottolinea
ancora il difetto di specificità del ricorso, mancante dell’indicazione dei punti di

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto. Dall’esame degli atti, cui questa Corte
può accedere quando è dedotto un vizio in procedendo, emerge l’insussistenza
delle doglianze genericamente esposte nel ricorso. Il ricorrente non contesta di
aver ricevuto la comunicazione del rinvio dell’udienza del 2.12.2014 al 9.12.2014
-disposto dopo la riserva di decisione per l’acquisizione del certificato aggiornato
dei carichi pendenti del condannato-, per cui le irregolarità grafiche del verbale
del 2.12, denunciate nel ricorso, sono prive di ogni riflesso sulla regolarità
dell’udienza successiva. Va sul punto rilevato che la mancanza di sottoscrizione
riguarda non il verbale dell’udienza, che fu chiuso e regolarmente sottoscritto dal
presidente e dal cancelliere, ma solo la parte aggiunta in calce ad esso in un
momento successivo quando, all’evidenza, l’organo giudicante, accortosi di non
poter decidere per la mancanza del certificato aggiornato, anziché emettere una
separata ordinanza, diede le disposizioni per il prosieguo del procedimento
utilizzando lo stesso verbale. La indicata irregolarità è quindi stata priva di ogni
pregiudizio per l’attività defensionale nonché per l’effettivo svolgimento
dell’attività giurisdizionale che si tenne regolarmente il 9.12 successivo.
In questa udienza, analogamente a quanto verificatosi in tutte le precedenti,
il difensore assente fu sostituito dal difensore di ufficio nominato ex art. 97
comma 4 c.p.p., che, senza nulla eccepire, formulò le proprie richieste.
Nel merito, il Tribunale di sorveglianza ha specificamente indicato le ragioni
per cui il condannato doveva considerarsi pericoloso nell’attualità richiamando i
gravi reati successivamente commessi anche per fatti associativi: il ricorso sul
punto è silente.

2. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
2

fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice dell’impugnazione.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 25 novembre 2015
Il Presidente

Il consigliere estensore

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