Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 597 del 06/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 597 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARBONI FLAVIO N. IL 14/01/1932
avverso la sentenza n. 3196/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
•Y22–o
che ha concluso per )

e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor

3o

Data Udienza: 06/11/2013

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione Carboni Flavio, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in data 8
luglio 2011, con la quale è stata parzialmente riformata, in punto di trattamento sanzionatorio, quella,
emessa all’esito del giudizio di primo grado, il 3 maggio 2007, in ordine all’imputazione di bancarotta
fraudolenta patrimoniale e documentale, relativa al fallimento della società per azioni Immobiliare Etruria,
dichiarato con sentenza del 10 dicembre 1997.
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in concorso con Pellicani Emilio – che era l’amministratore unico
1.700.000.000 corrispondente al finanziamento erogato dal Banco Ambrosiano spa nel 1982 e, inoltre, di
avere tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione della situazione
economica e patrimoniale della fallita.
All’imputato è stata altresì contestata la recidiva reiterata specifica (vedi pagina due della sentenza
impugnata) all’udienza del 11 dicembre 2006, in aggiunta all’aggravante già contestata ai sensi dell’articolo
219 comma primo della legge fallimentare.
Il giudice dell’appello, come anticipato, ha disposto che la pena fosse determinata in un anno di aumento
rispetto a quella irrogata con sentenza della Corte d’appello di Milano il 10 giugno 1996, attesa la
continuazione fra i reati.
Deduce
1) la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell’articolo 416 comma primo c.p.p. perché non
proceduta regolarmente dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Quest’ultimo, infatti,
era stato notificato irregolarmente, in base, cioè, ad un decreto di irreperibilità nullo perché
adottato in assenza dei presupposti di legge ai sensi dell’articolo 159 C.p. p.
La difesa, con memoria depositata dinanzi al Tribunale il 6 dicembre 2006, aveva eccepito la nullità
del decreto di irreperibilità, evidenziando che le ricerche eseguite nel luogo di nascita dell’imputato
(Sassari) dovevano ritenersi incomplete perché il competente Ufficio dello stato civile era riuscito a
trasmettere via fax solo una delle due pagine contenenti la risposta al quesito posto dal
Procuratore della Repubblica di Roma.
La Corte d’appello aveva replicato osservando che la doglianza della difesa si appuntava su un atto
dal contenuto incerto e del quale non era stata dimostrata la rilevanza.
La difesa invece sostiene che la incompletezza del fax dell’Ufficio dello stato civile di Sassari ha
comportato quantomeno la mancata comunicazione del luogo di residenza dei genitori legittimi
(articolo 29 del d.p.r. numero 396 del 2000) e quindi di un elemento che avrebbe potuto agevolare
il rinvenimento dell’imputato.
In secondo luogo la difesa lamenta le mancate ricerche nel luogo di esercizio dell’attività lavorativa
(la sede legale della società sita in Roma, Via d’Ascanio 11).
Ebbene, il difensore ritiene errata la risposta della Corte d’appello secondo cui quelle ricerche si
palesavano, sin dall’inizio, ad esito negativo, dal momento che il curatore aveva attestato di non
aver trovato traccia dell’imputato in quel luogo, alcuni anni prima della emissione del decreto di
irreperibilità del 2004, e cioè nel 1998.
Invero, soltanto la polizia giudiziaria è abilitata, dall’articolo 61 delle disposizioni di attuazione
c.p.p., all’effettuazione dei controlli finalizzati all’emissione del decreto di irreperibilità ed inoltre la
1

della società- e, altresì, nella qualità di amministratore di fatto, di avere distratto la somma di lire

giurisprudenza (Cass. sent.n. 3182 del 1997) conferma che il decreto di irreperibilità deve essere
emesso in un contesto temporale ragionevole rispetto alle ricerche disposte;
2)

l’inosservanza delle norme (articoli 696, 699, 721 CPp, 14 Conv. Europea di estradizione) che
impongono la declaratoria di non doversi procedere per difetto di estradizione suppletiva.
Il ricorrente è stato estradato in Italia dalla Svizzera il 30 ottobre 1982, in relazione al concorso nel
reato di espatrio clandestino di Roberto Calvi. Successivamente la Svizzera ha concesso
l’estradizione suppletiva per una serie di altri reati tra i quali non è compreso quello per il quale
oggi si procede e, in ordine al quale, deve osservarsi che era anteriore rispetto alla consegna da
Tale anteriorità dipende dal fatto che, come si ricava dalla relazione del curatore fallimentare
allegata alla memoria difensiva con la quale è stata proposta la questione, la distrazione addebitata
all’imputato attiene a un finanziamento concesso dal Banco Ambrosiano il 5 febbraio 1982 e,
sempre in base agli rilievi del curatore, si è realizzata nel giro di due settimane.
Ancora secondo il curatore, l’attività della società era ferma dal febbraio 1982.
Ciò posto, sostiene il difensore che non può condividersi la tesi della Corte d’appello secondo cui il
reato di bancarotta si consuma con la dichiarazione di fallimento la quale non è mera condizione
obiettiva di punibilità.
Invero, l’articolo 14 della Convenzione europea di estradizione fa riferimento all’anteriorità del
fatto di rilievo penale e non del reato, essendo dirimente l’accertamento della condotta umana e
non il momento della sua qualificazione giuridica.
Ragionando diversamente si consentirebbe ad ogni Stato di introdurre surrettiziamente, ottenuta la
consegna dell’estradato, una condizione obiettiva di punibilità che possa valere a rendere lo stesso
perseguibile per fatti posti in essere antecedentemente alla consegna.
Cita, il difensore, copiosa giurisprudenza che attribuisce valore, ai fini dell’estradizione, al fatto e
non alla sua qualificazione giuridica e analizza le norme del codice di rito comprese tra l’articolo 697
e l’articolo 721 per dimostrare che, in esse, il termine di “reato” non è mai confuso con quello di
“fatto”;

3)

l’erronea applicazione dell’articolo 192 comma due cpp e dell’articolo 238 bis c.p. p.
Invero, l’affermazione di responsabilità del Carboni è stata effettuata sulla base delle dichiarazioni
accusatorie rese dal coimputato Pellicani al curatore.
Era stato, però, segnalato dalla difesa e mancavano gli elementi di riscontro e quello individuato
dalla corte d’appello, ossia la sentenza della bancarotta del Banco Ambrosiano, non riesce
comunque a coprire la contestazione di aver agito, l’imputato, quale amministratore di fatto,
lasciando emergere soltanto un ruolo del carbone quale agevolatore del conseguimento del
finanziamento da parte della società poi fallita.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. In ordine alla questione posta col primo motivo, basato sul rilievo del mancato rispetto dell’articolo 159
c.p.p., nella emissione del decreto di irreperibilità servito per la notificazione dell’avviso di conclusione delle
indagini, a sua volta prodromico della emissione di una (in)valida richiesta di rinvio a giudizio, deve
evidenziarsi che il giudice dell’appello ha dato, ad essa, corretta risposta che, perciò, merita di essere
ribadita anche in questa sede:e cioè che la nullità non si configura nel caso concreto.
2

parte dello Stato estero.

In tema di decreto di irreperibilità, è noto lo stato della giurisprudenza di legittimità la quale ritiene
sanzionabile con la nullità nella massima espressione invalidante (nullità assoluta), la mancata integrazione
dei requisiti di fatto, tutti e ciascuno, previsti dall’art. 159 cpp per la attestazione dello stato di irreperibile,
soltanto, però, questo sia utilizzato per le notificazioni che attengono alla vocatio in jus (Sez. 1, Sentenza n.
5479 del 10/01/2006 Cc. (dep. 13/02/2006) Rv. 235098).
Si è osservato, al riguardo, che non può darsi neppure una utile distinzione tra ricerche omesse e ricerche
incomplete, se è vero che le ricerche ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità vanno eseguite nella
loro integrale previsione stabilita dall’art. 159 c.p.p.: in altri termini, le ricerche eseguite solo in parte ( cioè
non cumulativamente ma alternativamente o parzialmente) e dunque non in tutti i luoghi indicati dall’art.
rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (artt. 179, comma primo) del decreto di irreperibilità
medesimo oltre che delle conseguenti notificazioni, ove attinenti alla citazione dell’imputato ( si veda, Sez.
3, Sentenza n. 9244 del 21/01/2010 Ud. (dep. 09/03/2010 ) Rv. 246234; Sez. 3, Sentenza n. 2965 del
05/07/1996 Cc. (dep. 08/08/1996 ) Rv. 206033; Sez. 3, Sentenza n. 10405 del 04/06/1998 Ud. (dep.
05/10/1998 ) Rv. 211839; Sez. 3, Sentenza n. 12016 del 16/10/1998 Ud. (dep. 20/11/1998 ) Rv. 211765,
specifica in tema di ricerca dell’imprenditore nel luogo ove ha sede l’impresa; Sez. 1, Sentenza n. 3488 del
21/09/1993 Cc. (dep. 16/10/1993) Rv. 195304).
1.a.Deve ulteriormente precisarsi, peraltro, che il decreto di irreperibilità, emesso sulla base di ricerche
incomplete — di per sé non può definirsi nullo perché non è prevista una specifica nullità in tal senso
dall’art. 159 c.p.p.: esso è idoneo a dar vita ad un meccanismo che culmina nella nullità, perché è destinato
ad entrare nella procedura delle notificazioni ( come detto anche nel comma 2 dell’art. 159 cpp) e pertanto
la nullità derivante dal decreto invalido affiora e si apprezza nella misura in cui si attiva il paradigma delle
norme sulle nullità in generale o quello di altre nullità specifiche che derivino da atti correlati allo stesso
decreto di irreperibilità.
Da ciò discende che la eventuale invalidità del decreto di irreperibilità servito per una notificazione che non
riguardi la vocatio in jus, è destinata ad essere apprezzata ai sensi dell’art. 178 o 181 c.p.p. ma certamente
non dell’art. 179 e cioè, dunque, non come assoluta e insanabile , posto che tale ultimo precetto sanziona
con la nullità assoluta solo la violazione che si sia tradotta in una omissione della “citazione” dell’imputato.
In altri termini, la illegittimità del decreto di irreperibilità, servito per la notificazione dell’avviso di
conclusione delle indagini, determina una nullità che va qualificata come di ordine generale oppure
relativa ma non è assoluta perché non attiene o comunque, non necessariamente attiene alla citazione
dell’imputato, bensì ad un atto solo cronologicamente antecedente a questo. L’avviso di conclusione delle
indagini è infatti volto a rendere edotto l’indagato che la attività di indagine è conclusa e che egli può
estrarne copia, presentare memorie e presentarsi al PM per rendere dichiarazioni.
Tantomeno è destinata a realizzare la vocatio in jus, la richiesta di rinvio a giudizio del PM che rimane
affetta dalla nullità ex art. 416 comma 1 cpp quando manca o è viziata la notificazione dell’avviso di
conclusione delle indagini che l’ha preceduta.
Si tratta infatti di una richiesta rivolta al giudice per le indagini preliminari che è onerato del dovere di
fissare l’udienza e inviare, autonomamente, gli avvisi alle parti.
Né incide in senso contrario, nel caso in esame, il rilievo- di recente ribadito anche dalle Sezioni Unite- che
il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari potrebbe essere efficacemente utilizzato anche ai fini della notifica del decreto di citazione a
giudizio, salvo che il P.M. effettui ulteriori indagini dopo la notifica di detto avviso (Sez. U, Sentenza n.
24527 del 24/05/2012 Ud. (dep. 20/06/2012) Rv. 252692).
3

159 cod. proc. pen., danno luogo alla violazione dell’art. 159 cpp e quindi alla nullità assoluta insanabile e

In tale prospettiva, infatti, potrebbe astrattamente porsi una questione di nullità assoluta per omessa
citazione quando la doglianza difensiva miri a denunciare che il decreto di irreperibilità utilizzato per tale
incombente è stato quello utilizzato anche, in precedenza, per l’avviso ex art. 415 bis cpp.
Il fatto è che siffatto profilo qui non viene in considerazione, posto che ciò che “è possibile” utilizzare, non
è detto che sia stato “in concreto utilizzato”, e tenuto altresì conto che la difesa non ha dedotto la nullità
della vocatio in jus per la udienza preliminare o comunque per il dibattimento ma soltanto la nullità della
richiesta di rinvio a giudizio del PM ai sensi dell’art. 416 cpp.
Essa ha eccepito una nullità di ordine generale ex art. 178 cpp e va dato atto che vi sono emergenze nel
fascicolo ( nomina da parte del Carboni di difensore di fiducia per il processo in oggetto; successiva elezione
riguardato, né formalmente né sostanzialmente, in via diretta, la vocatio in jus.
1.b Tutti i rilievi fin qui formulati consentono di affermare, come sopra anticipato, che la invalidità derivata
dalla eventuale incompletezza delle ricerche dell’indagato, a carico della notifica dell’avviso di conclusione
delle indagini preliminari — in ragione della illegittimità del decreto di irreperibilità- non comporta alcuna
nullità a carattere assoluto perchè viene in considerazione, nel procedimento in esame, soltanto il profilo
della eventuale assenza di un utile dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e conseguentemente
della nullità della richiesta di rinvio a giudizio del PM
Questa si atteggia a nullità che una parte della giurisprudenza di legittimità qualifica ” relativa”, ai sensi
dell’art. 181 c.p.p., e – come tale – da eccepire, al più tardi, a pena di decadenza, entro il termine di cui
all’art. 491 c.p.p., subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti (
Sez. 3, Sentenza n. 25223 del 17/04/2008 Ud. (dep. 20/06/2008) Rv. 240255; conforme N. 23246 del 2003
Rv. 225668; analogamente n. 35420 del 11/06/2010 Rv. 248302).
Altra parte della giurisprudenza (Sez. 6, Sentenza n. 34955 del 05/06/2003 Ud. (dep. 26/10/2003 ) Rv.
226364; N. 2116 del 2003 Rv. 223257, N. 30270 del 2003 Rv. 225489; n. 38662 del 22/09/2004 Ud. Rv.
229534; Sez. 6, Sentenza n. 44960 del 03/11/2005 Rv. 233062; Sez. 5, Sentenza n. 29931 del 16/06/2006
Rv. 235149 ; Sez. 5, Sentenza n. 43763 del 22/10/2008 Rv. 241808; Sez. 2, Sentenza n. 13477 del
06/03/2008 Rv. 239751 ; Sez. 1, Sentenza n. 47529 del 02/12/2008 Rv. 242075 ) e la dottrina la qualificano
invece come di carattere generale, ai sensi dell’art. 178 cpp.
Questo Collegio ritiene di aderire al secondo orientamento condividendo l’osservazione che, a causa della
omessa comunicazione dell’avviso di conclusione delle indagini si lede il potere di intervento dell’indagato,
sancito dal legislatore già nella fase delle indagini preliminari.
La nullità in questione è dunque da eccepire o rilevare di ufficio prima della deliberazione della sentenza di
primo grado e tale adempimento è stato realizzato dalla parte interessata.
2. Si è comunque anticipato, sopra, che la nullità denunciata non si è comunque prodotta perché non può
dirsi che le ricerche siano state incomplete.
2.a Le ricerche del Carboni risultano effettuate regolarmente nel luogo di nascita, posto che, come rilevato
anche dal giudice dell’appello, l’Ufficio anagrafe e l’Ufficio dello stato civile del Comune di Sassari hanno
attestato, nella documentazione fatta pervenire all’ufficio della Procura, rispettivamente, che l’imputato
non era più iscritto nei registri del primo e era emigrato a Roma in data 4 luglio 1959.
Non può dirsi, pertanto, che tale ricerca sia rimasta incompleta sol perché uno dei fogli spediti dell’ufficio
dello stato civile sarebbe stato fotocopiato soltanto su una facciata.
Nella situazione sopra descritta, e cioè in presenza di ricerche che hanno dato un risultato chiaro con
riferimento al luogo di nascita dell’indagato,continuare a dedurre — come fa la difesa- la nullità derivante
4

di domicilio) che lasciano intendere che la questione della nullità come sollevata dalla difesa non ha

dalla incompletezza delle ricerche, fa si che debba verificarsi la regola generale in tema di impugnazioni: e
cioè quella per cui, la parte non è esonerata ed anzi è onerata, in base al generale disposto dell’art. 581
cpp, del dovere di allegare le ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il motivo di doglianza.
Quindi, tornando al caso di specie, la parte era tenuta ad allegare- nella prospettiva correlata, di dimostrare
il proprio interesse concreto alla questione ai sensi dell’art. 568 comma 5 cpp- non solo che la ricerca
“potrebbe essere stata incompleta”, ma che è stata effettivamente incompleta per essere andata persa
una certa informazione ( ricostruibile mediante accesso, alla fonte, all’atto amministrativo spedito via fax),
capace di orientare diversamente il risultato delle ricerche dell’indagato.
In mancanza assoluta di indicazioni concrete, da parte della difesa, della informazione perduta, il motivo di
interesse.
2.13 Una riflessione particolare si impone, poi, con riferimento al limite di operatività dell’art. 159 c.p.p. in
riferimento alle ricerche da effettuarsi nel luogo di esercizio abituale della attività lavorativa.
Posto che questo — a differenza del luogo di nascita o dell’ultima residenza anagrafica- può esistere o anche
non esservi se l’imputato non risulti — a seguito di ricerche positive- svolgere attività lavorativa , la
giurisprudenza ha posto in evidenza, con la sentenza n. 2965 del 1996 cit., che l’accertamento della
inesistenza di una attuale attività lavorativa rende ovviamente non esigibile, in quel caso, la pretesa, della
norma, di ricercare l’imputato anche nel detto luogo. In tal caso, la mancata ricerca pretesa dall’art. 159
cpp con riferimento al luogo non – si badi – “dell’ultima attività lavorativa” tout court, ma dell'”abituale
esercizio della attività lavorativa”, non integra violazione dell’art. 159 cpp e non dà luogo ad alcuna nullità.
La ratio di tale interpretazione sta evidentemente nella necessità che la attività di ricerca non sia
puramente formale ma risponda alla logica di un razionale utilizzo delle risorse processuali e sia
strettamente funzionale allo scopo.
E ciò è tanto vero che le ricerche, secondo la giurisprudenza, non debbono nemmeno essere precedute dal
formale tentativo di notificazione ai sensi dell’art. 157 cpp ad opera dell’ufficiale giudiziario, proprio perché
ciò che prevale sul rispetto di una procedura che si basa su criteri di conoscenza legale è la esecuzione di un
accertamento rigoroso della impossibilità di rintracciare l’imputato (Sez. 2, Sentenza n. 10803 del
05/02/1999 Ud. (dep. 22/09/1999) Rv. 214357).
Non sono dunque da ritenere incomplete le ricerche quando non sia rinnovata quella relativa al luogo
della abituale attività lavorativa, se non risulti — o , quel che è uguale, risulti definitivamente da tempo
cessata- una abituale attività in tal senso.
Quanto fin qui sostenuto vale anche ad illustrare la ragione per la quale pure l’ulteriore profilo di nullità,
che deriverebbe dalla omessa ricerca dell’imputato nel luogo ove aveva abitualmente esercitato la sua
attività lavorativa, è stato sollevato infondatamente.
Va rilevato che tale ricerca può ritenersi in concreto bene effettuata sulla base degli accertamenti compiuti
dal curatore fallimentare il quale, come attestato nella sentenza impugnata, ha fatto emergere il radicale
“dissolvimento” della fallita presso la sede sociale.
Al riguardo non può sostenersi, come ha fatto il difensore, che il curatore non sia soggetto abilitato alla
effettuazione delle ricerche in questione, ostandovi il disposto dell’articolo 61 disp. att. cpp.
Tale precetto, invero, serve soltanto ad individuare la modalità ordinaria di esecuzione delle nuove ricerche
disposte dall’autorità giudiziaria, la quale conferisce il proprio incarico in base al rapporto funzionale che la
lega,appunto, alla polizia giudiziaria. Non può dirsi, al contrario, che individui quell’organo come deputato
in via esclusiva all’espletamento delle ricerche, così come si desume dal fatto che l’articolo 159 cpp non
nega certo rilevanza al certificato anagrafico che viene spedito dall’autorità amministrativa od alla risposta
fornita dall’amministrazione carceraria, anch’essa corpo diverso da quello della polizia giudiziaria.
5

doglianza resta “svestito” , cioè generico e anche inammissibile per mancanza di concreto ed effettivo

La completezza delle ricerche deriva, in altri termini, dalla affidabilità del soggetto che le ha compiute per
conto dell’autorità giudiziaria, quale è anche il curatore fallimentare. Questi, infatti, svolge attività
ricognitiva alla quale è attribuita, dalla costante giurisprudenza, valore di prova sia nella forma
documentale che dichiarativa.
E la ricerca che, nel caso di specie, ha effettuato il curatore nel luogo di svolgimento dell’attività lavorativa
dell’imputato, aveva carattere di definitività sicchè, per quanto svolta da alcuni anni prima della emissione
del decreto di irreperibilità, essa appariva insuscettibile di diversi sviluppi e tale da comportare la
operatività del principio, condiviso in giurisprudenza, secondo cui l’obbligo di effettuare nuove ricerche nei
luoghi indicati dall’articolo 159 Cpp, prima dell’emissione eventuale del decreto di irreperibilità, è
221 521).
Anche le Sezioni unite, nella già menzionata sentenza n. 24527 del 2012 hanno rimarcato che “le ricerche

dell’imputato debbono essere intese nel quadro di sforzi idonei al fine perseguito, cioè che abbiano una
qualche utilità concreta sotto il profilo della possibilità di addivenire al rintraccio della persona irreperibile e
che non si risolvano nella mero formale reiterazione di atti ..che nulla possono aggiungere per individuare il
luogo ove la persona sottoposta ad indagini si possa trovare, al fine di renderla edotta della accusa mossa a
suo carico”.
Anche in questo caso, il motivo di doglianza è privo della dimostrazione del concreto interesse della parte a
farlo valere.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
3.a In primo luogo va rilevato che l’intero ragionamento della difesa non si attaglia sicuramente alla ipotesi
criminosa, pure addebitata al ricorrente, della bancarotta fraudolenta documentale.
Una fattispecie criminosa relativamente alla quale non si pone- quantomeno non nei termini indicati in
ricorso- il tema della risalenza delle condotte, materialmente poste in essere dall’imputato secondo la
ipotesi accusatoria accreditata in sentenza, rispetto al momento della dichiarazione di fallimento.
Infatti, mentre la bancarotta per distrazione o dissipazione pre-fallimentare punisce condotte di tale
natura, in quanto e se venga successivamente dichiarato il fallimento dell’imprenditore o dell’organo
societario, la bancarotta documentale punisce la dolosa irregolarità nella tenuta delle scritture contabili,
che è una evenienza normalmente protratta fino alla dichiarazione di fallimento, per quanto soggetta alla
stessa dichiarazione con sentenza.
Conseguentemente, gli argomenti spesi dalla difesa per sostenere che i fatti distrattivi o dissipativi
costituenti reato sarebbero tutti del febbraio 1982 e quindi anteriori alla consegna dell’estradato (
dell’ottobre 1982) non dispiegano la stessa efficacia dimostrativa in relazione ai fatti di bancarotta
documentale che, come detto, si sono ragionevolmente protratti, attesa la loro natura anche solo formale,
ed in assenza di allegazioni del contrario, fino alla dichiarazione di insolvenza e quindi fino ad epoca
sicuramente successiva a tutto il 1982.

3.b Ma anche con riferimento alla bancarotta per distrazione, la doglianza è da ritenere non fondata.
Questa Corte ha già avuto modo di osservare , nella sent. n. 1217\2012, che non può essere condivisa la
tesi sostenuta dalla difesa, secondo cui per “fatti anteriori” alla consegna , tali quindi da non consentire
iniziative processuali a carico dell’estradato, debbano intendersi, tra le azioni oggettivamente e
soggettivamente costitutive del reato, solo quelle riferibili materialmente alla condotta umana, e quindi i
fatti materialmente distrattivi o dissipativi, pacificamente, nel caso in esame, risalenti a prima della
estradizione, e non ricom presi in questa.
6

condizionato alla sua oggettiva praticabilità che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale (RV

Si è già posto in evidenza, cioè, che non vi è alcun ineludibile aggancio alla lettera della legge per sostenere
che la assenza di condizione di procedibilità derivante dalla operatività del principio di specialità in materia
di estradizione debba considerarsi necessariamente e solo con riferimento ai “fatti storici” di rilievo penale
riconducibili all’imputato, antecedenti a quelli per i quali è stata concessa estradizione e non piuttosto, alla
nozione più ampia, di ” fatto costituente reato”, la cui “anteriorità” o meno – rispetto alla consegna
dell’estradato- va valutata dunque con riferimento al momento del perfezionamento della ipotesi
formulata dal legislatore, intesa come complesso di tutti i suoi elementi costitutivi.
E nella specie, la dichiarazione di fallimento rappresenta l’elemento che realizza la fattispecie di reato e che
vale ad attribuire rilevanza penale ai sensi della L. Fall., artt. 216 e 223, a condotte che,antecedentemente,
condotte che, comunque, anche ove in ipotesi potessero presentare già prima della estradizione una
rilevanza penalistica diversa ed autonoma rispetto a quella fin qui esaminata, sono rimaste non delineate
nel ricorso e del tutto generiche nella discussione orale della difesa.
E ciò è tanto più vero in quanto non è nemmeno dimostrato che prima della data della dichiarazione di
fallimento sarebbe stato possibile, ex art. 238 comma 2 L. Fall., esercitare l’azione penale per i fatti in
esame e richiedere la estradizione
richiesta, ma anche –

– non solo per le bancarotte per le quali essa è stata effettivamente

per le condotte appropriative oggi in esame, essendo indispensabile, in base alla

detta norma, quantomeno la pendenza della domanda di fallimento, anche ai fini della emissione del titolo
cautelare sul “fatto” di bancarotta, titolo che costituisce il prodromo necessario e la premessa per attivare
la richiesta di estradizione.
Quelle condotte, come già detto, hanno assunto la necessaria coloritura e rilevanza penalistica solo con la
sentenza di fallimento e pertanto debbono ritenersi fatti normativi successivi alla consegna allo Stato
Italiano.
È in altri termini da escludere che si sia in presenza di qualsivoglia ingiustificato sacrificio o vulnerazione
della sovranità dello Stato che ha concesso la estradizione, non essendovi prova della possibilità di
investirlo, all’epoca, della domanda di estradizione per il reato che qui interessa, consumato
successivamente, e quindi di un eventuale approfittamento della presenza dell’imputato sul territorio
italiano per processarlo senza la necessaria estradizione.
A tali argomenti, reputati anche da questo Collegio meritevoli di essere ribaditi, il Procuratore Generale di
udienza ha aggiunto il rilievo che la giurisprudenza elaborata in tema di “distrazione riparata” e di “vantaggi
compensativi infragruppo” starebbe a dimostrare che tutto il periodo che intercorre tra la concreta attività
distrattiva e il fallimento non è indifferente penalmente. Durante lo stesso è consentito, al contrario, un
comportamento positivo di recupero da parte dell’imputato o comunque una obiettiva possibilità di
“rientro” con effetti liberatori per l’imprenditore-imputato, sicchè ciò che accade in tale periodo non è
senza rilievo penalistico e la correlata condotta omissiva dell’imputato rinforzerebbe la attività criminosa
già posta in essere.
Peraltro ritiene questa Corte che l’argomento non giovi perché ciò che rileva è che la sentenza dichiarativa
di fallimento vale a mutare la natura giuridica della attività distrattiva ed a qualificare come bancarotta una
attività altrimenti priva di rilievo per la legge fallimentare e per questo motivo è considerata elemento
essenziale ai fini della configurazione del reato in parola.
La condotta riparatrice dell’imprenditore, prima del fallimento o il recupero del vantaggio per la società che
abbia operato uno storno in favore di altra del gruppo, operano, secondo la giurisprudenza che li ammette,
col meccanismo delle cause di giustificazione e quindi sono elementi del tutto eventuali rispetto alla
fattispecie tipica, il cui mancato verificarsi non potrebbe assumere una autonoma significatività in tema di
imputazione oggettiva e soggettiva a carico dell’imprenditore.
7

non avrebbero potuto essere qualificate come distrattive (o dissipative) in danno della massa dei creditori:

Neanche appare condivisibile l’argomento logico-sistematico addotto dalla difesa e cioè quello sull’assoluto
arbitrio che, ragionando nei termini qui accreditati, si riconoscerebbe al legislatore nell’introdurre,
nell’ordinamento, una condizione di punibilità che possa valere a rendere procedibile una condotta ,
precedente all’estradizione, altrimenti priva di tale connotato.
La doglianza è del tutto generica rispetto al caso di specie, nel quale la configurazione del reato in tutti i
suoi elementi costitutivi era comunque completa già prima della estradizione e l’indagato non è stato
esposto ad alcuna incertezza o arbitrio sulla esistenza della figura criminosa per la quale è stato sottoposto
a processo.

Il difensore osserva che l’elemento probatorio valorizzato a carico del ricorrente è costituito dalle
dichiarazioni accusatorie del coimputato Pellicani, riportate dal curatore fallimentare, anche nella sua
relazione scritta.
Tali dichiarazioni sottostanno alla regola di valutazione di cui all’articolo 192 comma tre CP p e, dunque, alla
necessità di trovare riscontro in elementi oggettivi individualizzanti.
La difesa sostiene che tali elementi non siano stati rinvenuti.
Tale asserto non è da condividere.
Infatti, nella sentenza impugnata, si afferma che l’elemento di riscontro individualizzante è dato dal
contenuto della sentenza di condanna del Carboni e del Pellicani, emessa dalla Corte d’appello di Milano in
data 10 giugno 1996, in relazione al concorso degli stessi nella distrazione, dalle casse del Banco
Ambrosiano poi fallito, della somma fatta confluire a titolo di finanziamento, nel patrimonio della società
Immobiliare Etruria, successivamente e ,ancora una volta, dissipata come da contestazione per la quale si
procede.
Ebbene, tale affermazione della Corte d’appello è adeguata perché, se non vale a dimostrare, come
esattamente ha sostenuto la difesa, che il Carboni ha agito, nel processo in esame, quale amministratore di
fatto (in quella sentenza, infatti, l’odierno imputato risulta condannato in relazione a comportamenti
distrattivi posti in essere in assenza di cariche sociali con riferimento al Banco Ambrosiano e dunque nella
qualità di terzo estraneo che ha concorso con l’amministratore di diritto) essa non esaurisce in tali termini
la propria capacità di riscontro.
Il riscontro rappresentato dalla sentenza della Corte di appello di Milano, utilizzata dal giudice a quo,
svolge egregiamente il proprio effetto dimostrativo con riferimento alla alternativa prospettazione della
accusa contenuta nel capo di imputazione.
Carboni è stato infatti chiamato a rispondere non solo quale amministratore di fatto, ma anche quale
concorrente ex 110 dell’amministratore di diritto Pellicani e tale concorso è esattamente quello che viene
sostenuto dalla sentenza della Corte di appello di Milano in punto di appropriazione, dalle casse del banco
Ambrosiano, della somma oggetto della odierna bancarotta.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così d ciso il • novembre 2013
Il

e e e

DEPOWATA 14

il Cons. est.

PICELLERIA

6

1

1, j tubu,..Von QwQQ

2014

G1 !AMO
IL FU
Carrnek Lanz e
;

8

4. Il terzo motivo di ricorso è infine infondato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA