Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 597 del 05/12/2017

Penale Sent. Sez. 6 Num. 597 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile B.B.
nel procedimento a carico di:
A.A.
avverso la sentenza del 06/12/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI
che ha concluso per l’annullamento con rinvio al giudice competente per la
responsabilità civile.
Udito l’avvocato OCCHIPINTI RINALDO in difesa di B.B. che insiste
per l’accoglimento del ricorso e si associa alla richiesta del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Catania ha assolto
A.A., a mente dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. in riforma
della sentenza di condanna del Tribunale di Ragusa del 24/10/2014 alla pena di
mesi 8 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed al
risarcimento del danno, per il reato di abuso d’ufficio poiché, quale presidente di
una sezione dell’ufficio elettorale del comune di Scicli, durante le consultazioni
elettorali regionali dell’aprile del 2008, in occasione della costituzione dei seggi e
dovendo provvedere alla sostituzione di scrutatori assenti, provvedeva ad

Data Udienza: 05/12/2017

effettuare la nomina in violazione dell’art. 41, comma 2, T.U. del 30/03/1957, n.
361, con l’assegnazione ad F.F. quale scrutatore al seggio che dava
diritto alla corresponsione di maggiore importo, ed a B.B. a quello che
dava diritto a minore importo, in tal modo contravvenendo alle specifiche
modalità di nomina prevista in maniera alternata tra i presenti più anziani e più
giovani e procurando un ingiusto vantaggio F.F. ed un corrispondente danno
alla Monica.
2. Impugna la sentenza di assoluzione la parte civile costituita per il tramite

2.1. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione,
relativamente agli artt. 323 cod. pen., 41.2 del T.U. n. 361/1957 e art. 6 legge 8
marzo 1989 n. 95 ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.;
la Corte distrettuale, osserva, non ha correttamente interpretato la norma
elettorale poiché, a fronte della presenza sul posto della B.B. e della T.T. , persona di poco più anziana, non ha provveduto alla nomina che a
mente dell’art. 41, comma secondo cit., doveva essere effettuata dal A.A.
chiamando in sostituzione alternativamente l’anziano ed il più giovane dei
presenti e, quindi, sia della persona già presente sul posto, di poco più anziana,
sia la B.B.; la violazione è stata realizzata in tale frangente poiché l’imputato
aveva pretermesso la B.B. per la assegnazione al seggio fisso (che
comportava il conseguimento di un maggiore emolumento), al quale era
destinato F.F., chiamato a presentarsi ma non ancora presente, soggetto più
anziano. In tal modo l’imputato ha violato la citata norma avendo illecitamente
anteposto F.F. alla B.B., sia nella nomina del seggio fisso che poteva
essere validamente costituito con le sole persone presenti, sia non facendo
partecipare F.F. al sorteggio per la designazione degli scrutatori che dovevano
fare parte del seggio fisso e di quello mobile, assegnandolo arbitrariamente a
quello fisso. L’elemento soggettivo del reato, osserva il ricorrente, emerge dalla
dichiarazione resa dallo stesso imputato secondo cui era stato chiamato altro
soggetto che, essendo più anziano, sarebbe stato destinato a comporre il seggio
fisso, in tal modo violando il principio dell’alternanza della assegnazione,
circostanza ben nota all’imputato dotato di nozioni e competenze adeguate alle
funzioni svolte. Lampante in tal senso la illogicità e contraddittorietà della
motivazione della sentenza in cui si ricostruisce la prima fase della nomina alla
presenza della B.B. e della T.T. che hanno dovuto sorteggiare il seggio fisso
e mobile tra loro, con la prevalenza, dopo il sorteggio della T.T., mentre
all’F.F., amico del A.A., non ancora presente, veniva riservato il seggio
fisso, senza la necessità di dover effettuare il sorteggio, come imposto alle prime
due. Tale aspetto inquina, si osserva, la trama della motivazione che, dopo aver

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del difensore e deduce due distinti motivi:

esattamente ricostruito nei termini di cui sopra la vicenda, afferma che la
condotta dell’imputato non poteva considerarsi in sé illecita poiché
obbiettivamente finalizzata a consentire la tempestiva apertura del seggio e,
quindi, lo svolgimento delle operazioni elettorali.
2.2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
relativamente all’art. 129 cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e),
cod. porc. pen.. Il collegio è pervenuto ad una sentenza di assoluzione ex art.
530, comma 2, cod. proc. pen., dapprima ritenendo che la condotta non si

poi sostenere implicitamente il dubbio circa la sussistenza dell’elemento
soggettivo alla luce della formula assolutoria utilizzata, mentre avrebbe dovuto,
nel caso in cui non avesse ritenuto evidente il motivo che portava alla
assoluzione nel merito, pervenire alla declaratoria di prescrizione poiché i relativi
fatti erano ormai prescritti al momento della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Quanto al primo motivo, è necessario una breve disamina della sentenza
della Corte territoriale al fine di valutare le censure della motivazione dedotte dal
ricorrente.
1.1. La ricostruzione dei fatti colloca la vicenda in esame nel periodo delle
elezioni regionali siciliane del 2008 e segnatamene al momento della formazione
dei relativi seggi. A.A., presidente della sezione elettorale del comune di
Scicli, dovendo operare la sostituzione di alcuni scrutatori non presentatisi e di
un altro che si era allontanato alla notizia che sarebbe stato destinato al seggio
mobile che comportava un emolumento di euro 60,00, aveva invitato le uniche
due persone lì presenti, B.B. e I.I. a mettersi d’accordo tra loro su chi
dovesse andare al seggio fisso, circostanza che avrebbe comportato il
conseguimento di un emolumento pari ad euro 170,00, e chi invece, a quello
mobile. Non trovato l’accordo, provvedevano ad effettuare un sorteggio che
vedeva la I.I., di poco più anziana della B.B., assegnata al seggio fisso, più
ambito, mentre la B.B. a quello mobile, che, avvedutasi della vacanza di un
posto di scrutatore al seggio fisso, richiedeva di essere destinata a quello proprio
in virtù dell’art. 41 cit. secondo il quale « se […] alcuno degli scrutatori non siano
presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione
alternativamente l’anziano e il più giovane tra gli elettori presenti […]». Il
presidente C.C. non provvedeva in tal senso, affermando che era stata
chiamata un’altra persona, F.F., che era in arrivo e che, più anziano, avrebbe
ricoperto il posto di scrutatore del seggio fisso, come effettivamente avvenuto

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ponesse in violazione della normativa in materia elettorale sopra richiamata per

con assegnazione della B.B. al seggio mobile. Il Tribunale di Ragusa ha
ritenuto che i fatti in questione integrassero il reato per abuso d’ufficio.
1.2. Impugnata la sentenza di condanna la Corte di merito ha assolto
l’imputato osservando:
– non vi era alcuna prova, circostanza confermata dal Tribunale, che il A.A.
avesse chiamato F.F. nel momento in cui doveva provvedere alla nomina degli
scrutatori; che il A.A. avesse detto che era stato chiamato F.F., nominato
al suo arrivo, non implica che egli fosse stato chiamato in quel contesto, poiché

aveva dichiarato che nei giorni precedenti, essendo amico F.F., gli avesse
riferito di passare dall’ufficio per sostituire scrutatori mancanti; la circostanza era
anche confermata dal teste B.B., zio di F.F., che aveva confermato l’amicizia
tra F.F. e A.A.; la stessa parte offesa, che aveva ricostruito le fasi della
vicenda, non era stata in grado di dire se avesse visto o sentito il A.A.
telefonare F.F.. Tale condotta, sulla cui moralità la stessa Corte di merito
afferma di non volersi esprimere, non poteva essere definita illecita poiché era
finalizzata alla tempestiva apertura del seggio e conseguentemente allo
svolgimento delle operazioni peritali;
– non poteva in nessun modo fondatamente sostenersi, come aveva fatto il
Tribunale, che l’abuso del A.A. fosse consistito nell’aver anteposto F.F.
alla B.B., in tal senso condividendo il relativo motivo d’appello della difesa,
nonostante la donna avesse raggiunto prima il seggio, poiché la norma più volte
citata non si fonda su tale precedenza di arrivo ma fissa il momento entro il
quale provvedere alla nomina in quello immediatamente precedente all’apertura
del seggio, circostanza che non può avvenire se non sono presenti il numero di
scrutatori necessari per coprire i posti vacanti. Poiché il numero di persone
sufficienti per l’apertura dei seggi era stato raggiunto al momento dell’arrivo
F.F., solo in quel momento poteva procedersi alla nomina degli scrutatori
seguendo le disposizioni di legge che, quindi, non erano violate atteso che, come
anche evincibile dalla lettura dei verbali, veniva prima nominato il più anziano al
seggio fisso, la più giovane al seggio mobile, poi la I.I. al seggio fisso.
2. Quanto al primo motivo, si osserva che la sentenza tende ad escludere la
responsabilità del A.A. ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
operando alcune illogiche asserzioni agilmente rilevabili. In tal senso depone
quanto riferito dal ricorrente, secondo cui, da un lato si afferma la presenza di
due soggetti, I.I. e B.B., che avrebbero consentito la apertura del seggio
fisso e, dall’altro si posticipa la rilevanza della condotta al momento in cui
sarebbe arrivato presso l’ufficio (e quindi presso “i seggi”) F.F. che lo stesso
A.A. affermava di aver chiamato, non rileva se in quel contesto o giorni

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le dichiarazioni rese erano compatibili con la versione resa dal A.A. che

prima. L’art. 41 T.U. elettorale, ha specifica natura precettiva, introducendo
criteri di selezione sostitutiva di scrutatori assenti specifici e non derogabili, che
impongono al pubblico ufficiale di procedere alla verifica dei requisiti dei possibili
aspiranti (elettorato attivo ed età). Appare, allora, evidente che l’affermazione
contenuta in sentenza secondo cui la nomina dello scrutatore diventava cogente
solo al momento della apertura del seggio urta con la logica allorché la Corte
territoriale non ritiene che al momento della presenza della T.T. e della B.B.
si dovesse procedere all’apertura del seggio fisso, non comprendendosi per quale

necessarie per tutti “i seggi” (fisso e mobile) che sono unità distinte. Se quindi il
momento rilevante ai fini della regolare prosecuzione delle operazioni di
insediamento (e non di votazione che avvengono successivamente) è quello della
verifica dei soggetti mancanti alla chiamata effettuata a sorteggio, non vi è
spazio per attendere un amico che pervenga e sopravanzi, a prescindere, i
soggetti che, lì presenti, avrebbero potuto regolarmente costituire il seggio fisso.
Contraddizione tanto più evidente se si osserva che altro soggetto aveva
abbandonato il seggio proprio perché già destinato al seggio mobile, in tal modo,
in fatto, smentendo le premesse circa il momento in cui sarebbe stata effettuata
la scelta, oltre a dimostrare il favoritismo posto in essere a vantaggio dell’amico.
3.

L’inosservanza della norma, tradottasi nel caso di specie in palese

violazione del dovere di imparzialità (essendosi platealmente preferito un amico),
è idonea ad integrare la fattispecie dell’abuso c.d. favoristico, qualificato da
valenze patrimoniali, non potendosi discutere che F.F. abbia ottenuto una
retribuzione (sebbene di modesta entità) cui non aveva titolo in relazione alla
procedura di scorretta investitura nella funzione di scrutatore supplente (nello
stesso senso in ipotesi praticamente sovrapponibile: Sez. 6, n. 17980 del
06/12/2006, dep. 2007, Forte, Rv. 23644301).
4. La ritenuta non illiceità della condotta del A.A. da parte della Corte di
merito (che afferma essere dubbia circa l’aspetto morale dai giudici) sulla base
della necessità di dover aprire il seggio e di assicurare il regolare svolgimento
delle operazioni elettorali, non risulta essere conseguenza logica con le
premesse, atteso che nulla impediva la regolare apertura del primo seggio,
seguendo il dettato dell’art. 41 cit., per poi completare i seggi al sopraggiungere
di altri. La affermazione resa in ordine all’attesa F.F., oltre a consacrare la
volontà di ritardare la regolarizzazione dei seggi, evidenzia in maniera marcata la
volontà di avvantaggiare l’amico che poi è stato nominato proprio al seggio a lui
più congeniale e redditizio.
Anche la ricostruzione che effettua la Corte territoriale sulla base dei verbali
delle operazioni di voto è chiaramente tesa a sminuire la rilevanza circa la

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motivo per l’apertura “del seggio” si dovesse attendere l’arrivo di persone

esistenza di due distinti seggi, per ognuno dei quali l’operazione di sostituzione
degli scrutatori sarebbe dovuta avvenire secondo il chiaro testo della legge che
non pone problemi interpretativi circa la sua applicazione, norma all’imputato
ben nota anche sulla base della stessa esperienza maturata ed evidenziata nel
giudizio in occasione della dichiarazione secondo cui, egli, per esperienza,
consapevole che sarebbero mancati dei soggetti, aveva avvisato l’amico F.F.
che aveva invitato a presentarsi in ufficio nell’occasione.
Che poi la volontà fosse proprio quella di avvantaggiare F.F. e, di

giustamente evidenziato nel ricorso, la condotta del C.C. al momento della
presenza delle sole I.I. e B.B., che venivano invitate a mettersi d’accordo
per poi andare al sorteggio sul posto da scrutatore da ricoprire (sorteggio che
per i motivi sopra esposti non erano necessari poiché potevano essere assegnate
entrambe al seggio fisso), rispetto al momento in cui arriva F.F.  che,
contrariamente a quanto avvenuto prima, viene assegnato al seggio fisso.
La circostanza che il C.C. intendesse riservare F.F., suo amico, un
posto più remunerativo rispetto a quello del seggio mobile di scarsa appetibilità
per i presenti, veniva anche esplicitata in anticipo rispetto alla condotta che poi è
stata posta in essere, oltre ad essere di fatto anticipata con la dichiarazione che
l’altro soggetto, poi allontanatosi, sarebbe stato nominato al seggio mobile,
rendendo inconferente ogni affermazione che vorrebbe ritenere lecita la condotta
del C.C. sulla base della finalità che avrebbe spinto il C.C. ad operare nei
modi sopra sinteticamente enunciati.
5.Tanto avrebbe dovuto indurre la Corte di merito, a fronte di una mancata
evidenza circa la prova della innocenza del C.C., a dichiarare la prescrizione
medio tempore maturata (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.
24427301) e concentrare ogni sforzo argomentativo sulle questioni civili, anziché
definire il giudizio nel merito con la formula di cui all’art. 530, comma 2, cod.
proc. pen., formula che, sulla base delle premesse, tese a legittimare l’operato
del C.C., appare contraddittoria.
6. Il secondo motivo in ordine alla necessaria dichiarazione ex art. 129 cod.
proc. pen. della prescrizione del reato è superato da quanto sopra detto circa le
valutazioni effettuate sotto il profilo degli interessi civili.
7. Dall’annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili, consegue il
rinvio al giudice civile, di cui alla seconda parte dell’art. 622 cod. proc. pen., la
cui ratio è proprio quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale in abiti
in cui non vi sia più nulla da accertare, come nel caso di specie, agli effetti penali
(Sez. 3, n. 46476 del 13/07/2017, P.C. in proc. Ostuni e altro, Rv. 27114701)

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conseguenza, danneggiare la B.B., risulta evidente se solo si raffronta, come

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili e rinvia al giudice
competente per valore in grado di appello.

Così deciso il 05/12/2017.

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