Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5967 del 04/12/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 5967 Anno 2015
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALEOTTI ANGELO N. IL 26/04/1971
avverso la sentenza n. 2780/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
28/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per”<‘ 9(.53)._ rc . Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 04/12/2014 ì Ritenuto in fatto. 131 28 settembre 2012 la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza emessa il 15 ottobre 2009, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, che aveva dichiarato Angelo Galeotti colpevole del delitto previsto dall'art. 9, comma 2, 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulla 2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, Galeotti, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'erroneo promovimento dell'azione penale con citazione diretta piuttosto che mediante richiesta di rinvio a giudizio - imposta dai limiti edittali previsti per il reato contestato - con conseguente omessa celebrazione dell'udienza preliminare che ha determinato una nullità di carattere generale e assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Osserva in diritto. Il ricorso non è fondato 1.Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, qualora il pubblico ministero eserciti l'azione penale con citazione diretta per un reato per cui è prevista l'udienza preliminare non da luogo a nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c. 1 c.p.p., in quanto non riguarda l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza in giudizio dell'imputato (comunque assicurati), non costituisce un caso di omessa citazione dell'imputato e non comporta l'assenza del suo difensore. Essa determina soltanto una nullità a regime intermedio, la cui rilevanza è condizionata alla proposizione della relativa eccezione subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti, implicando solo in tal caso l'obbligo del giudice di procedere alla trasmissione degli atti al pubblico ministero perché si proceda con richiesta di rinvio a giudizio all'udienza preliminare (Sez. 6, n. 7774 del 17 gennaio 2002). contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione. 2.La sentenza impugnata ha corretta evidenziato che l'eccezione in questione non è stata tempestivamente proposta nell'ambito del giudizio svolto con le forme del giudizio abbreviato. 3.A1 rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Così deciso, in Roma, il 4 dicembre 2014. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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