Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5965 del 22/01/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5965 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PONE GIUSEPPE N. IL 15/10/1988
avverso l’ordinanza n. 9272/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
27/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/01/2013

Osserva
Il GIP presso il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza in epigrafe, ha
respinto l’istanza di dissequesto di una somma di denaro, presentata da
Pone Giuseppe nelle forme dell’opposizione al decreto di rigetto
dell’istanza di diseequestro ai sensi dell’art. 263, comma 4, c.p.p. Tanto,
affermando che la stessa costituirebbe, secondo la tesi di accusa, corpo

Contro tale ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputato
lamentando vizio di motivazione e assumendo come provata la lecita
provenienza delle somme di denaro in questione.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato, avendo questa Corte
ripetutamente affermato che con l’impugnativa in esame – opposizione
avverso il provvedimento del pubblico ministero di rigetto dell’istanza di
dissequestro – possono farsi valere esclusivamente censure concernenti
la cessazione della necessità di mantenere il sequestro a fini probatori e
non altre censure involgenti il merito della controversa, per le quali è
apprestato il rimedio del riesame (da ultimo, v. Cass. Sez. 3 sent. n.
17809/2011).
Poiché nel caso in esame si censura la misura nel merito, ne consegue
l’inammissibilità dell’istanza e, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma, li 22.1.2013

o comunque profitto del reato.

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