Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 596 del 25/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 596 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

ABDEL MAKSOUD Magdy, nato a Torino 1’11/08/1985
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del Tribunale del 30/05/2012,

visti gli atti e la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Piero
Gaeta, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATI-0

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Torino confermava
la sentenza dell’01/12/2011, con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva
dichiarato Magdy Maksoud Abdel colpevole del reato a lui ascritto, ai sensi dell’art.
624 bis , comma 2, cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, si impossessava di
un borsello contenente denaro ed effetti personali, sottraendolo a Sugimoto Chasa
che lo deteneva sulla propria persona, strappandolo dalla mano destra della
predetta; e, per l’effetto, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di

Data Udienza: 25/10/2013

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prevalenza rispetto alla contestata recidiva, l’aveva condannato, con la diminuente
di rito, alla pena di mesi otto di reclusione e € 300,00 di multa, oltre consequenziali
statuizioni.

2. Avverso l’anzidetta sentenza il difensore dell’imputato, avv. Salvatore Fabio
Farruggia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con unico motivo d’impugnazione, il ricorrente eccepisce inosservanza delle
norme processuali, con riferimento all’art. 161, commi 1 e 4, cod. proc. pen., ai
sensi dell’art. 606 lett. c) dello stesso codice di rito. Deduce, al riguardo, che la
notifica all’imputato del decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio era
stata effettuata, ai sensi del menzionato art. 161, comma 4, mediante consegna al
difensore, sulla base dell’asserita impossibilità che fosse effettuata presso il
domicilio dichiarato dallo stesso Abdel nel corso dell’interrogatorio reso in sede di
convalida dell’arresto. Faceva presente, tra l’altro, che quest’ultimo risultava tuttora
sottoposto al regime cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria,
misura quest’ultima che non era stata ancora revocata. Di talché, la riferita assenza
del destinatario dal domicilio dichiarato non avrebbe potuto far ritenere sussistente
la condizione dell’impossibilità alla notifica, in ragione proprio dell’anzidetta misura
cautelare.

2.

La censura è manifestamente infondata. Ed invero, dall’esame

dell’incartamento processuale – reso necessario dal tipo di censura proposta risulta che la notifica è avvenuta, ai sensi dell’art. 161 comma 4, cod. proc. pen.,
presso il difensore, avv. Ferruggia, dopo che il tentativo di notifica presso il
domicilio eletto era rimasto infruttuoso. E’ stato, pertanto, correttamente attestato
il presupposto che legittima la particolare modalità notificatoria presso il difensore,
a mente della menzionata disposizione processuale. Le giustificazioni rese dal
ricorrente sono rimaste allo stato di generiche ed assertive proposizioni, in
mancanza di prova che, al momento della notifica, l’imputato fosse legittimamente
assente ai fini dell’ottemperanza della misura cautelare a suo carico.

3. Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le
conseguenziali statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

indicate in parte motiva.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

Così deciso il 25/10/2013

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