Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5956 del 11/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5956 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

Dott. STEFANO PALLA
Dott. GERARDO SABEONE
Dott. GRAZIA MICCOLI
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

– Consigliere – Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARROTTA SALVATORE N. IL 11/03/1972
TROIA ANTONIO N. IL 08/02/1962
avverso la sentenza n. 3583/2015 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
17/09/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

REGISTRO GENERALE
N. 41997/2015

Data Udienza: 11/01/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
fu applicata a CARROTTA SALVATORE e TROIA ANTONIO, per il reato di furto
aggravato di alcuni oggetti prelevati da un’auto, la pena concordata con la pubblica

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso personalmente entrambi gli
imputati, deducendo CARROTTA violazione di legge in relazione alla determinazione
della pena, poiché il giudice non ha tenuto conto dei criteri prescritti dall’art. 133
cod. pen. e TROIA carenza di motivazione rispetto alla valutazione della prova
dell’avvenuta effrazione dell’auto;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto la sentenza dà
espressamente atto della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per l’applicazione della pena su
richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie
delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame (i ricorsi sono generici sul punto,
anche in ordine alla violazione dell’art. 133 cod. pen.), dai quali possa invece
desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in
proposito, fra le altre: Sez. 4, n. 7768 del 11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3,
n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli, RV 216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003,
Lasco, Rv. 225208; Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1,
n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085);;
– che con riferimento alla congruità della pena, questa Corte ritiene che la parte che
abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento
sanzionatorio, non può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del

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accusa nella misura di due anni di reclusione ed € 400 di multa;

giudice, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto ha
implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non
controversi della decisione, è infatti sufficiente che il giudice dia conto di aver
sottoposto ad un giudizio valutativo la proposta di patteggiamento formulata
concordemente dalle parti e di averla ritenuta congrua rispetto alle componenti

Rv. 245209), indipendentemente dai singoli passaggi interni, in quanto è
unicamente il risultato finale che assume valenza quale espressione ultima e
definitiva dell’incontro delle volontà delle parti (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009,
Fontana, Rv. 244582);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro nnillecinquecento per ciascuna imputato;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di millecinquecento euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2016
Il consigliere estensore

Il preside

oggettive e soggettive del fatto-reato (Sez. 3, n. 42910 del 29/09/2009, Gallicchio,

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