Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 595 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 595 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di
Napoli, nel procedimento nei confronti di:
1) Esposito Eduardo, nato il 31/08/1967;

Avverso l’ordinanza n. 574/2013 emessa il 17/09/2014 dalla Corte di
appello di Napoli;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Sante
Spinaci, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 25/11/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 17/09/2014 la Corte di appello di Napoli, quale
giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza formulata nell’interesse di
Eduardo Esposito, applicava la disciplina della continuazione invocata ai sensi
dell’art. 671 cod. proc. pen. tra le sentenze emesse dalla Corte di appello di
Napoli il 09/05/2011 e 1’01/07/2011.
Per effetto di tali statuizioni processuali la pena applicata all’Esposito

800,00 euro di multa.

2. Avverso questa ordinanza la Procura generale presso la Corte di appello
di Napoli ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge, in relazione
agli artt. 648 e 671 cod. proc. pen.
Si deduceva, in particolare, che, nel caso di specie, la disciplina della
continuazione veniva applicata dal giudice dell’esecuzione ex art. 617 cod. proc.
pen. tra una sentenza irrevocabile e una sentenza che non risultava passata in
giudicato. Infatti, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli
1’01/07/2011 non risultava passata in giudicato al momento della proposizione
dell’incidente di esecuzione in esame.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che, come correttamente dedotto dalla parte
ricorrente, nel caso di specie, difettavano i presupposti applicativi dell’art. 671
cod. proc. pen., atteso che la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli
1’01/07/2011 – con la quale Eduardo Esposito era stato condannato alla pena di
anni tre, mesi due di reclusione e 900,00 euro di multa – non risultava passata
in giudicato. Tale dato processuale deve ritenersi incontroverso, risultando
dimostrato dall’attestazione della cancelleria della Corte di appello di Napoli
emessa il 14/10/2014, facendo discendere da tale dato l’illegittimità
dell’ordinanza impugnata, non essendo consentito computare ai fini
dell’esecuzione una sentenza non definitiva.
Ne discende la fondatezza del ricorso in esame, non essendo il provvedimento
impugnato coerente con il disposto dell’art. 671 cod. proc. pen., il quale, per
l’applicazione della disciplina della continuazione prevede l’esistenza del requisito
2

veniva rideterminata in sede esecutiva in complessivi anni sette, mesi sette e

indefettibile dell’irrevocabilità delle sentenze di condanna presupposte, nella
fattispecie carente con riferimento alla sentenza emessa dalla Corte di appello di
Napoli 1’01/07/2011; il che impedisce di considerare l’eventuale interesse del
condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell’art. 671 cod.
proc. pen. all’entità delle pene da espiare (cfr. Sez. 1, n. 4692 del 10/01/2007,
Spataro, Rv. 236568).

2. Ne discende conclusivamente l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza

Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Si comunichi al Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 novembre 2015.

impugnata, cui consegue la comunicazione al Procuratore generale presso la

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