Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 594 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 594 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AURIZIO MICHELE N. IL 25/10/1975
avverso l’ordinanza n. 82/2013 TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del
19/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere 1Itt. ADET TONI NOVIK;
lette/.-le conclusioni del PG Dott.
Oul 6p-M F112-4’0, v-

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Data Udienza: 25/11/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 luglio 2014 il tribunale di Campobasso, in funzione
di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da D’Aurizio Michele volta
all’applicazione in suo favore della disciplina della continuazione in relazione a 10
sentenze, analiticamente riportate nel ricorso, per reati di diversa tipologia
(contro il patrimonio, uso abusivo di carte di credito, detenzione illegale di armi,
falsità in scrittura privata) commessi tra il 1 agosto 2000 ed il 26 dicembre 2005
in Vasto, Pesaro, San Salvo e zone limitrofe. A sostegno della decisione, il

che avevano stessa natura ed oggettività erano stati commessi in tempi
notevolmente distanti tra loro, così che non vi era prova dell’unicità del disegno
criminoso.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione Michele D’
Aurizio, a mezzo del difensore di fiducia, per violazione di legge-omessa o
erronea valutazione di elementi decisivi, evidenziando di aver dedotto nel
giudizio di esecuzione che tutti i reati erano stati commessi in dipendenza dello
stato di tossicodipendenza, iniziato dal 1997 e protrattasi fino al 2013. Detta
condizione, riconosciuta anche dal tribunale di sorveglianza di Campobasso, era
stata ignorata dal giudice dell’esecuzione. I reati erano stati commessi in tempi
ravvicinati ed erano funzionali al reperimento del denaro necessario per
l’acquisto della droga.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta
ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. Secondo il
consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l’elemento
caratterizzante l’istituto della continuazione va ravvisato nell’unicità del disegno
criminoso, inteso quale scopo unitario dei singoli reati, i quali si presentano come
realizzazione di un programma, delineato – sia pure a grandi linee –

ab initio

nella mente del soggetto, intesa nel senso che, da quando si commette la prima
violazione, le altre siano già deliberate, per cui le singole manifestazioni della
volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l’attuazione, sia pur
dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso.
La prova di detta congiunta previsione investendo la sfera psichica del
soggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta posta in essere, quali

1

tribunale rilevava che i reati avevano natura ed oggettività diversa; anche quelli

l’omogeneità delle violazioni, la tipologia di reati commessi, il bene protetto, la
contiguità temporale delle condotte.
Quanto, in particolare, allo stato di tossicodipendenza ed alla modifica
introdotta dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, è stato chiarito che l’innovazione
legislativa deve essere interpretata alla luce della volontà del legislatore, che ha
inteso attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria nel caso di
tossicodipendenti, con la conseguenza che tale

“status” può essere preso in

esame per giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati che

condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione
(Cass. pen., Sez. 1, 14/02/2007, n. 7190). La modifica indicata non ha
introdotto una prova legale, ma ha stabilito che tra i criteri di valutazione della
continuazione non si può prescindere dallo stato di tossicodipendenza che,
notoriamente, impone al soggetto di porre in essere una serie di reati per
procurarsi il denaro necessario a soddisfare i bisogni ad esso legati.
Sotto questo aspetto, l’ordinanza ha ignorato la ratio dell’art. 671 cod. proc.
pen., comma 1 con riguardo ai reati, o anche solo per taluni di essi, che a detto
stato siano collegati e dipendenti e non ha valutato che tra i reati commessi dal
D’Aurizio ve ne sono molti che, commessi in arco temporale ristretto -tra il 2000
e il 2001 – prevalentemente nello stesso territorio e offensivi di beni giuridici
omogenei (delitti contro il patrimonio che sono tipici dei tossicodipendenti) in
relazione allo stato di tossicodipendenza desunto dagli atti prodotti al giudice
dell’esecuzione (certificazione ASL del 9/12/2013, ordinanza del tribunale di
Sorveglianza di Campobasso 208/31) potevano essere ricondotti ad una unica
ideazione criminosa.
Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza in esame va cassata
con rinvio al tribunale di Campobasso, in diversa composizione, per nuovo esame
che tenga conto dei rilievi motivazionali innanzi esposti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di
Campobasso
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 25 novembre 2015
Il consigliere estensore

siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano anche le altre

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