Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 594 del 25/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 594 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

LEVAKOVIC Aldo, nato a Teramo il 02/08/1968
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 30/05/2011;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Piero
Gaeta, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, l’avv. Fedele Ferrara che, nell’interesse del ricorrente, ha depositato
certificazione di detenzione ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Ancona confermava
la sentenza del 17/06/200 con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva dichiarato
Aldo Levakovic colpevole del reato di cui agli artt. 99 comma 4 e 624 bis cod. pen.,
perché, al fine di trarne profitto, si impossessava della somma di C 17.500,00,
sottraendola al proprietario Amaolo Oscar, strappandola dalle mani dello stesso, con
11 quale stava intrattenendo una compravendita di automezzi; con recidiva reiterata

Data Udienza: 25/10/2013

specifica, infraquinquennale; e, per l’effetto l’aveva condannato alla pena di anni
due e mesi otto di reclusione e C 900,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in
favore della costituita parte civile, da determinarsi in separata sede; con
l’applicazione di provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di C
17.500,00.
Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’imputato, avv. Fedele Ferrara, ha
proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia violazione dell’art.

606, comma 1, lett. b) ed c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 179, comma 1, 159
e 156 cod. proc. pen. Eccepisce, al riguardo, la nullità del giudizio di appello per
mancata citazione dell’imputato, per violazione delle menzionate norme processuali
in tema di notifica del decreto di citazione. Ed invero, l’imputato era stato citato con
le modalità dell’art. 159 del codice di rito, previste in caso di irreperibilità; in tale
ipotesi, ove non fosse possibile procedere con le forme dell’art. 157 cod. proc.,
l’autorità giudiziaria era tenuta ad effettuare nuove ricerche al fine di individuare un
luogo presso il quale eseguire le notifiche secondo l’indicazione dello stesso art.
159. Alla luce di costante orientamento giurisprudenziale, le ricerche non andavano
svolte alternativamente e parzialmente, ma cumulativamente, ovvero espletate in
modo completo in tutti i luoghi indicati nella norma; soltanto in caso di esito
negativo, l’autorità giudiziaria avrebbe potuto emettere decreto di irreperibilità. Nel
caso di specie, la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello non
era stata preceduta da rigorosa ricerca nei luoghi indicati dalla menzionata norma
processuale e, in particolare, presso l’amministrazione carceraria centrale. Infatti,
all’epoca della notifica del decreto di citazione, il ricorrente si trovava detenuto
presso la casa circondariale di Teramo e tale circostanza sarebbe senz’altro emersa
ove le ricerche, indicate dall’art. 159 cod. proc. pen., fossero state eseguite in modo
corretto. Pertanto, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi dell’art. 156
del codice di rito, che, tra l’altro, dispone che in nessun caso le notificazione
all’imputato detenuto possono essere fatte con le forme di cui all’art. 159 cod. proc.
pen.
Ricorreva, pertanto, un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni
stato e grado del procedimento, con riferimento a tutti gli atti processuali
conseguenti all’invalida costituzione del rapporto processuale e, ai sensi dell’art.
185 cod. proc. pen., la dichiarazione di nullità in questione avrebbe dovuto
comportare la regressione del procedimento al grado in cui era stato compiuto l’atto
nullo.
2

motiva.

2. La doglianza è destituita di fondamento. Ed invero, dall’esame
dell’incartamento processuale – reso necessario dal tipo di censura proposta – risulta
che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato ritualmente notificato
presso il domicilio eletto, ovverosia presso l’avvocato Giancarlo De Marco. Stante la
ritualità della notifica non ha rilievo alcuno la circostanza – che non risulta, peraltro,
tempestivamente dedotta – che, all’epoca, l’imputato fosse ristretto in carcere,

3. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenziali
statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 25/10/2013

come ancor oggi ricorrente intende dimostrare con la prodotta documentazione.

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