Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 594 del 21/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 594 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANTINI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARSILIO MAURIZIO nato il 19/02/1964 a SCHIO
avverso la sentenza del 27/10/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO
CANEVELLI che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché il reato è
estinto per prescrizione.
Udito l’avvocato FUSCO ANTONIO del foro di NAPOLI difensore di MARSILIO
MAURIZIO dopo discussione insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Venezia con sentenza del 27/10/2016, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza del 11/07/2014 che aveva
condannato con pena sospesa il Marsilìo ad anni 1 e mesi 10 di reclusione oltre
all’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena inflitta, Giovanni
Gualtiero Canepelle alla pena di mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 300,00
di multa, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Canepelle per
intervenuta prescrizione, confermando la condanna nei confronti del Marsilio per
il delitto di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 e 314, comma primo, cod. pen.
di peculato continuato (capo al della rubrica) poiché, quale collaboratore
dell’operatore principale, concessionario dell’impianto di cattura (c.d. roccolo), si
appropriava, cedendola e vendendola a terzi, di avifauna catturata, beni del
patrimonio pubblico indisponibile che avrebbe dovuto consegnare

Data Udienza: 21/11/2017

all’amministrazione provinciale. Fatti commessi in Schio il 2001, 2002 e sino al 9
novembre 2003. La Corte territoriale ha confermato la liquidazione del danno
non patrimoniale patito dalle costituite parti civili LIPU e LAC, stabilito nella
misura di euro 2.500,00 ciascuna.
2. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia ricorre il Marsilio
chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per i motivi di seguito
indicati.
2.1. Inosservanza dell’art. 266 e seguenti cod. proc. pen. e mancanza,

d’appello in ordine alla contestata inutilizzabilità dei decreti di intercettazione e
delle relative proroghe.
Il ricorrente eccepisce che i decreti di autorizzazione alla intercettazioni e le
successive proroghe, che hanno consentito di acquisire elementi posti dai giudici
di merito a sostegno della condanna, sono privi di motivazione poiché il giudice
delle indagini preliminari aveva fatto riferimento a quanto richiesto dalla legge
senza una reale motivazione sulla necessità di effettuare le intercettazioni,
realizzando, di fatto, una mera ratifica della richiesta del pubblico ministero,
senza una sommaria motivazione, sia pure per rinvio, non dando atto di aver
valutato gli specifici aspetti richiamati, con la indicazione del percorso cognitivo e
valutativo seguito per giungere alla decisione. La Corte d’Appello, nonostante la
specifica censura formulata nei relativi motivi, erra ritenendo che la motivazione
del Giudice delle indagini preliminari fosse corretta e, come sostenuto dal giudice
di primo grado, si rifacesse ai principi giurisprudenziali ormai consolidati sul
punto. Anche i decreti di proroga, che a loro volta richiamavano il provvedimento
genetico, dovevano considerarsi egualmente nulli e, quindi, l’attività di
intercettazione inutilizzabile.
2.2. Inosservanza di norme processuali e mancanza di motivazione in ordine
alle operazioni di intercettazione compiute al di fuori degli impianti della Procura.
Egualmente immotivati risultano i decreti del pubblico ministero circa la
autorizzazione alla utilizzazione di impianti installati al di fuori della Procura della
Repubblica che in motivazione riportano delle clausole di stile.
2.3. Inosservanza dell’art. 603 cod. proc. pen., per mancata emissione della
ordinanza da parte della Corte d’Appello, mancata assunzione di prova decisiva e
per assenza, carenza e mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione
in appello del mezzo istruttorio ex art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e) cod. proc.
pen..
La Corte di Appello, nonostante specifica richiesta di rinnovazione contenuta
nei relativi motivi, non ha argomentato sulla richiesta di acquisizione di
informazioni presso le forze dell’ordine (con l’ascolto di personale della Polizia

2

contraddittorietà ed illogicità della motivazione contenuta nella sentenza

Forestale e di quella Provinciale) che avevano competenza sulla zona di
ubicazione dell’impianto di cattura denominato Rossi sulla praticata o meno
dell’uccellagione, onde provare che gli uccelli potessero essere catturati anche in
altri luoghi rispetto a quelli in cui si sarebbe svolto il reato da parte del Marsilio.
2.4. Inosservanza dell’art. 468 cod. proc. pen. e seguenti, per mancata
assunzione di prove decisive e mancanza, erroneità ed illogicità della
motivazione della ordinanza e della sentenza, a’ sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. c), d), ed e).

la prova per mancanza di citazione dei testi alla prima udienza dibattimentale in
cui la aveva ammessa, senza che fosse stata chiesta la autorizzazione alla
citazione dei testi. Da tanto ne è disceso che, sia il giudice di primo grado, sia la
Corte di Appello hanno errato nella interpretazione dell’art. 468, comma 2, cod.
proc. pen., affermando che il deposito della lista implicasse la richiesta di
autorizzazione alla citazione, senza istanza in tal senso, con conseguente
impossibilità di revocare una prova già ammessa a causa della omessa citazione
dei testi. Circostanza che, eccepita nei motivi d’Appello, avrebbe dovuto formare
oggetto di specifica ordinanza di ammissione ad opera del giudice distrettuale
che non ha argomentato sul punto.
2.5. Violazione dell’art. 493 cod. proc. pen. poiché il Tribunale che aveva
illegittimamente revocato, in assenza di contraddittorio sul punto, la perizia sulla
compatibilità delle reti di caccia, non aveva fatto altrettanto con riferimento ad
altra prova ammessa ma mai revocata in ordine alle caratteristiche degli anelli
sequestrati al Marsilio.
2.6. Violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 429, 521, 522 e 604 cod.
proc. pen. e mancanza assoluta di motivazione in riferimento alla eccepita nullità
del decreto che dispone il giudizio per imprecisione della imputazione con
riferimento ai periodi dell’anno in cui si sarebbero realizzati i fatti di peculato. La
circostanza ha impedito di approntare una efficace difesa, poiché la specie di
fauna e direttamente dipendente dal periodo dell’anno in cui la stessa attraversa
il territorio.
2.7. Violazione degli artt. 511, 526, 494 e conseguente nullità ai sensi
dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. poiché il Tribunale non aveva
provveduto alla lettura degli atti, dichiarando chiusa la istruttoria dibattimentale,
non aveva consentito al difensore di ottenere il rilascio di copie dei verbali del
dibattimento, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio, non aveva
sentito l’imputato né gli aveva dato avviso della facoltà di rendere dichiarazioni
spontanee.

3

Premette il ricorrente che il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato decaduta

2.8. Mancanza, insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza oltre a violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in
relazione all’agenda del 2003, alle testimonianze Bonavigo, Pierotti e Stefani,
nonché in relazione all’esame dell’imputato del giudizio di primo grado, alle sue
dichiarazioni spontanee, come emergente dal provvedimento impugnato e dagli
atti allegati.
2.9. Violazione di norma penale e di altra norma extrapenale di cui occorre
tenere conto, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

in quanto mero esecutore materiali di compiti del concessionario.
2.10. Violazione per dell’art. 157 cod. pen. poiché non è stata dichiarata la
prescrizione dei reati di peculato commessi negli anni 2001 e 2002, avvenuta
anteriormente alla data della sentenza della Corte d’Appello, contestualmente
rilevando la prescrizione intervenuta dopo la sentenza d’appello di quelli
commessi sino al 17 dicembre del 2003.
2.11. Violazione di norma processuale circa la ammissione delle parti civili in
quanto già risarcite.

CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata per quanto di seguito specificato.
1. I motivi di ricorso enunciati sub 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e
2.11 sono inammissibili perché contestano il merito del provvedimento,
riproponendo pedissequamente i motivi posti a fondamento dell’appello; si
contesta la logicità della motivazione, tra l’altro in maniera generica e senza
indicare quali siano le argomentazioni poste alla base della sentenza che si
intendono contrastare, proponendo ulteriori sotto-motivi anch’essi generici e non
rapportati alla motivazione resa sul punto dalla Corte d’Appello e dal Tribunale.
1.1. Con riferimento alla eccezione di nullità delle intercettazioni e delle
relative proroghe, eccezione formulata in primo e secondo grado, si reitera la
contestazione di quanto già argomentato dai giudici di merito in ordine alla
sufficienza della motivazione, contestandosene l’interpretazione che è conforme
ai precedenti in materia di questa Corte (in ultimo: Sez. 5, n. 24661 del
11/12/2013, Adelfio e altri, Rv. 25986701); per le relative proroghe, si contesta
egualmente la assenza di motivazioni sul punto anche alla luce delle
argomentazioni fornite dal Tribunale e dalla Corte d’Appello e la costante
giurisprudenza in ordine alla sufficienza di motivazione che rinvii alla richiesta del
P.M. (tra le altre: Sez. 4, Sentenza n. 16430 del 19/03/2015, Rv. 263401).
1.2. Analogamente è a dirsi in ordine alla omessa motivazione sul mancato
utilizzo dell’impianto presso la Procura della Repubblica in cui già dai motivi del

4

sulla qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio riconosciuta al Marsilio

ricorso emerge la sufficiente motivazione fornita dai giudici di merito. In ogni
caso deve segnalarsi come la Corte distrettuale ed il Tribunale, a cui rinvia,
hanno sul punto risposto alla censura precisando come il P.M. avesse posto in
risalto la necessità di effettuare le operazioni presso il Comando del Corpo
Forestale dello Stato, sia per la assenza di idoneità degli impianti della Procura,
sia per la necessità ed urgenza di poter operare i controlli investigativi nella
immediatezza ed in orario notturno rispetto all’ascolto (pag. 7 sentenza del
Tribunale). Nessuna lacuna, quindi, sussiste in ordine alla motivazione ed alle

formulate in primo e secondo grado senza confrontarsi con le risposte fornite.
1.3. Quanto alla omessa motivazione sulla mancata assunzione di prova
ritenuta rilevante, le risposte sono state fornite con motivazione immune da vizi
logici sia dal giudice di primo grado che dalla Corte d’Appello, che hanno dato
conto della mancata richiesta del mezzo istruttorio e, comunque, della sua
inutilità sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite ai fini della decisione,
con conseguente motivata precisazione delle ragioni che non hanno indotto i
giudici di merito ad attivarsi d’ufficio.
1.4. In ordine alla ritenuta inosservanza dell’art. 468 cod. proc. pen. e
seguenti circa la mancata assunzione di prove decisive e alla mancanza,
erroneità ed illogicità della motivazione sul punto, quanto sostenuto dal
ricorrente non corrisponde alla sequenza procedimentale descritta analiticamente
sia dalla Corte di merito che dal tribunale (che con ordinanza aveva statuito sul
punto) che hanno motivato specificatamente sulla decadenza della prova: il
Tribunale per ben due volte aveva onerato la parte alla citazione dei testi,
citazione già autorizzata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
immediatamente dopo il deposito della relativa lista; a fronte di tali richiesta il
difensore dell’imputato non vi aveva provveduto, richiedendo un ulteriore rinvio
dell’udienza per la successiva citazione dei testi senza addurre alcuna
giustificazione in ordine alla omessa citazione se non quella connessa alla
organizzazione effettiva del diritto di difesa. Sul punto i giudici di merito fanno
espresso richiamo alla decisione di questa Corte secondo cui il termine stabilito
dal giudice del dibattimento per la citazione dei testimoni è inserito in una
sequenza procedimentale che ha natura perentoria e non ammette ritardi o rinvii
dovuti alla mera negligenza delle parti (se non, in via del tutto eccezionale, per
caso fortuito o forza maggiore); ove la parte non effettui la citazione dei
testimoni entro il predetto termine, decade dal diritto di assumerne la
testimonianza (Sez. 2, n. 14439 del 27/02/2013, Lombardo, Rv. 25554801),
giurisprudenza che si condivide, anche alla luce di quanto osservato dal
Tribunale, cui la Corte territoriale rinvia, in ordine alla reiterata omessa citazione

5

eccezioni poste dalla parte che riproduce pedissequamente le deduzioni

dei testi, nonostante fosse stata segnalata la urgenza della trattazione del
processo a rischio di imminente prescrizione. Né può condividersi quanto
affermato dal ricorrente secondo cui il Tribunale non avrebbe disposto la
citazione (con conseguente impossibilità di far decadere una prova prima della
sua ammissione), atteso che la citazione dei testi era stata autorizzata
immediatamente dopo il deposito della lista (pag. 9 secondo capoverso della
sentenza del Tribunale).
1.5. In ordine alla dedotta violazione dell’art. 493 cod. proc. pen. circa la

caratteristiche degli anelli sequestrati al Marsilio, logica ed immune da censure
risulta la motivazione fornita dalla Corte, che rinvia anche alla sentenza dei
giudici di primo grado, secondo cui il Tribunale aveva ammesso solo le prove
testimoniali e documentali, nulla disponendo in ordine alle perizie, la cui richiesta
non era stata formulata ex art. 493 cod. proc. pen.. Nessuna revoca di
ammissione, quindi, vi è stata, ma esclusivamente una valutazione negativa in
ordine alla loro utilità ai fini della decisione. Il non liquet del tribunale ha assunto
la valenza di una riserva, sciolta al termine dell’ascolto dei testi, attraverso una
ordinanza che, ritenendo inutile il mezzo di prova richiesto, non lo ha disposto
come, tra l’altro giurisprudenza di questa Corte ammette (in materia, per es. di
perizia grafica: Sez. 5, n. 42679 del 14/10/2010, Geremia, Rv. 24914301).
1.6. Il motivo del ricorso che censura la violazione di legge e la mancanza di
motivazione in ordine alla contestazione di imputazione imprecisa circa la esatta
data in cui si sarebbero realizzati i fatti di peculato, con conseguente nullità del
decreto che dispone il giudizio, appare inconsistente se solo si osserva che la
imputazione è realizzata sulla base del rinvenimento dell’agenda, risultando le
relative date estrapolate dalla stessa. La circostanza prospettata dal ricorrente
circa la necessità di indicare nella imputazione (a pena di nullità dell’azione
penale) le esatte date in cui sarebbero avvenute le sottrazioni di volatili al fine di
consentire all’imputato di potersi adeguatamente difendere, appare priva di
pregio; la indicazione della specie è all’evidenza meramente esemplificativa e
non determinante ai fini della consumazione del reato consistito
nell’appropriazione di avifauna di proprietà dell’amministrazione provinciale ad
opera del Marsilio. Non sussiste, invero, alcuna incertezza sull’imputazione,
quando questa contenga con sufficiente specificità i tratti essenziali del fatto di
reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno
esercizio del diritto di difesa. È, inoltre, principio affermato da questa Corte
quello secondo cui la contestazione non è costituita dal solo capo di imputazione
in senso stretto, ma è intesa quale integrata da tutti quegli atti che, inseriti nel
fascicolo processuale, consentono all’imputato di conoscere in modo ampio

6

illegittima revoca della perizia sulla compatibilità delle reti di caccia ed alle

l’addebito (Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015 – dep. 2016, Ferrante, Rv.
26582501).
1.7. Assolutamente generico risulta il motivo, tra l’altro inserito nel ricorso
all’interno di altro motivo e facendo riferimento al provvedimento del tribunale e
non della Corte, la cui sentenza in questa sede si impugna, circa la violazione
degli artt. 511, 526, 494 cod. proc. pen. e conseguente nullità ai sensi dell’art.
178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (punto 2.7. del ritenuto in fatto), non
essendo stati, tra l’altro, indicati specificatamente su quali atti si fonda la

autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta
illogicità o contraddittorietà della motivazione che, pur richiamando gli atti, non
contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del
11/04/2017, Schioppo, Rv. 27007101).
1.8. Circa la mancanza, insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione della sentenza in relazione all’agenda del 2003, rispetto alle
testimonianze, alle altre risultanze probatorie (esame dell’imputato del primo
giudizio di merito, dichiarazioni spontanee in sede di appello, sequestri ed
intercettazioni), unificandosi in tal senso i due distinti motivi formulati, si osserva
come solo apparentemente si contestano violazioni di norme processuali e difetti
di motivazione, essendo i profili attinenti alle valutazioni di merito operate dal
giudice di primo e secondo grado, che argomentano in forma lineare, logica e
coerente.
2. Con riferimento alle contestazioni sulla qualifica soggettiva, il ricorso deve
essere rigettato.
Il ricorrente contesta quanto sostenuto dal Tribunale e dalla Corte d’Appello
in ordine alla qualità di incaricato di pubblico servizio. In particolare osserva
come quelli del Marsilio fossero ruoli meramente materiali ed esecutivi di
catturatore, che tutti gli atti dell’ufficio dovevano avere la firma del solo
operatore principale concessionario dell’impianto e che, se anche gli atti fossero
stati firmati dal Marsilio, nessuna rilevanza esterna essi avrebbero avuto,
ponendo l’accento sul rapporto intercorso tra il Marsilio e la provincia alla luce
della attività a titolo gratuito, senza alcun rapporto di dipendenza con
l’amministrazione, al contrario di quanto dalla giurisprudenza richiesto a tali fini.
La motivazione del Tribunale e della Corte di merito ha fornito sufficiente e
logica motivazione in ordine alle deduzioni formulate, rilevando che le
attribuzioni del Marsilio trovavano la loro fonte direttamente nella legge
regionale che attribuisce la qualifica, chiaramente definibile quale di incaricato di
pubblico servizio, in capo all’operatore principale, individuando, inoltre, la
possibilità che nei contratti, in ausilio dei «catturatori principali», possano essere

7

deduzione. Sono inammissibili, infatti, per violazione del principio di

indicati i «catturatori coadiutori» per la gestione del centro di cattura; il Marsilio
aveva assunto l’incarico che lo impegnava a collaborare con il Trentin, operatore
principale, essendo previste identiche mansioni, comprensive della necessità di
effettuare la assicurazione contro gli infortuni, la necessità di avere la abilitazioni
da parte dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (la cui natura e
regolamentazione trova la sua fonte nell’art. 7, della legge del 11 febbraio 1992,
n. 157), oltre a prevedere la possibilità di comminare sanzioni disciplinari come
per l’operatore principale. L’attività posta in essere all’interno del c.d. roccolo era

dell’impianto ed in assenza della qualifica, è vietata dalla legge (art. 4 legge
Regione Veneto n. 50), che evidenzia la stretta dipendenza funzionale dei
catturatori alla provincia e che operano sotto il controllo dell’I.N.F.S.. In
particolare l’art. 4, comma 3, legge regionale cit. statuisce che il «Presidente
della Giunta regionale può, inoltre, sentito l’INFS, autorizzare persone che
abbiano partecipato a specifico corso di istruzione, organizzato dal predetto
Istituto e che abbiano superato il relativo esame finale, a svolgere attività di
cattura temporanea per l’inanellamento degli uccelli per scopi di ricerca
scientifica. Tale attività è organizzata e coordinata sul territorio regionale
dall’INFS».
La attività del Marsilio era, quindi, riconducibile, a prescindere dal carattere
volontario dell’incarico prestato a titolo gratuito, a quella dell’incaricato di
pubblico servizio, con attività direttamente regolamentata dalla legge statale e
regionale, dal rapporto instaurato con la provincia, non essendo determinante in
proposito quanto specificato dal ricorrente sulla necessità di un rapporto di
dipendenza; l’art. 358 cod. pen. (come sostituito dall’art. 18 della legge 26 aprile
1990 n. 86) ricollega esplicitamente la qualifica, non al rapporto di dipendenza
tra il soggetto e l’ente pubblico, ma ai caratteri oggettivi propri dell’attività
concretamente esercitata dall’agente, con conseguente sufficienza in ordine alla
verifica dei singoli momenti in cui essa si attua, in ciascuno dei quali può
ravvisarsi la connotazione corrispondente al potere in concreto esercitato,
essendo irrilevanti eventuali ulteriori connotazioni della attività effettuata con
finalità e caratteristiche affatto simili (quanto all’art. 358 cod. pen. si segnala:
Sez. 6, Sentenza n. 470 del 07/11/1991 Ud., Rv. 188936). Deve, perciò,
ritenersi il carattere alternativo, e non cumulativo, dei criteri di identificazione
contenuti nel secondo comma dell’art. 358 cod. pen. che rinvia all’attività
prestata con le forme della pubblica funzione per come definita dall’art. 357,
comma secondo, cod. pen.. L’attività risulta, per quanto sopra detto, disciplinata
da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, con conseguente pacifica
sussistenza della qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio che, a

8

tesa alla cattura e consegna alla provincia dei volatili, attività che, all’esterno

mente dell’art. 314 cod. pen., costituisce requisito soggettivo che deve
sussistere ai fini della integrazione della fattispecie di peculato.
3. Deve, inoltre, rilevarsi come i fatti contestati al Marsilio siano stati
addebitati a titolo di concorso con il Trentin, operatore principale, con
conseguente indifferenza, sotto questo aspetto, che il reato sia stato commesso
a titolo personale in quanto coadiutore, ovvero in quanto extraneus in concorso
con l’intraneus (Trentin), non sussistendo violazione del principio di necessaria
correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato a taluno un reato a titolo

(Sez. 5, Sentenza n. 16548 del 03/04/2006, Rv. 234447).
Quel che in questa sede di legittimità rileva è che: le sentenze di merito
fanno esplicito riferimento agli atti e documenti sequestrati in casa del Marsilio
contenenti la contabilità regolare e quella irregolare da cui si evinceva la illegale
vendita degli uccelli (patrimonio indisponibile a mente dell’art. 1 legge 11
febbraio 1992, n. 157); i riferimenti effettuati alla cattura di uccelli all’interno di
un impianto soggetto a controllo da parte di organi pubblici che, in assenza di
altri impianti analoghi nella zona, era compatibile con quello denominato Rossi in
cui il Marsina svolgeva la attività di catturatore in ausilio di Renato Trentin,
concessionario; che nelle intercettazioni telefoniche delle conversazioni tra i due
si parlava del sistema che consentiva loro di occu:tare la condotta di reato di
vendita degli uccelli catturati per come contestata in concorso. Ne consegue che,
sotto questo limitato profilo, la contestazione a carico del Marsilio della
fattispecie di reato in concorso con il Trentin (per il quale si è proceduto
separatamente), alla luce della sua certa, e non sindacata, qualifica di incaricato
di pubblico servizio posseduta in quanto concessionario, fa sì che anche quanto
sopra affermato in ordine alla stessa qualifica posseduta dal Marsilio, perda di
importanza, avendo comunque l’imputato operato concorrendo con

l’intraneus

nella commissione materiale del reato.
4. In ordine alla dedotta prescrizione dei fatti di peculato posti in essere sino
al 29 agosto 2003, il ricorso deve essere accolto.
Occorre preliminarmente evidenziare che, solo in caso di ritenuta
inammissibilità del ricorso viene preclusa la possibilità della instaurazione di un
valido rapporto processuale che consenta di poter incidere sul capo della
sentenza. (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). Nel caso che
ci occupa, la parte ha eccepito la prescrizione, seppure in via subordinata, in tal
modo facendo valere, relativamente alla imputazione avvinta da continuazione,
la prescrizione per i fatti di peculato posti in essere fino al 29 agosto del 2003; si
contesta una violazione di legge posta in essere dalla Corte d’Appello poiché non
ha, come avrebbe dovuto, dichiarato la prescrizione ex art. 129 cod. proc. pen.,

9

di concorso personale, se ne affermi la responsabilità uti singulus o viceversa

contravvenendo ad una specifica disposizione di legge immediatamente
applicabile e regolarmente eccepita nei motivi del ricorso. In tal senso la
pronuncia della Sez. Un. n. 54296 del 2014, Ricci, cit., ha avuto modo di ribadire
la non assimilazione della prescrizione verificatasi prima con quella realizzatasi
dopo la decisione d’Appello, affermando come il ricorso «è teso a fare valere
l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma
1, lett. b), cod. proc. pen. L’error in iudicando si concretizza proprio nella detta
omissione, che si riverbera sul punto della sentenza concernente la punibilità […]

in caso di prescrizione verificatasi addirittura prima della proposizione
dell’appello, alla mancata deduzione di parte con i relativi motivi (art. 606,
comma 3, cod. proc. pen.). L’art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice, come
recita la rubrica, […] la immediata declaratoria di determinate cause di non
punibilità e a tale “obbligo” il giudice di merito non può sottrarsi».
Conseguentemente: «è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce,
anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione
maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal
giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi
dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.».
Da quanto sopra consegue che, anche tenuto conto della sospensione dei
relativi termini, i fatti di peculato avvinti dalla continuazione contestati con
un’unica imputazione sino al 29 agosto del 2003 risultano prescritti alla data
della decisione d’appello.
5. I fatti di reato successivi a tale data e sino al 17 dicembre 2003, atteso il
rigetto del ricorso in ordine al motivo sulla qualifica soggettiva posseduta dal
Marsilio, seppur ritenuta la inammissibilità degli altri motivi di ricorso, devono
dichiararsi prescritti con conseguente annullamento senza rinvio della presente
sentenza.
6. Quanto alle statuizioni civili, è infondato quanto rilevato in tema di
sostenuta violazione di norme sulla ammissione delle parti civili che, secondo la
prospettazione del ricorrente, avrebbero già ricevuto il risarcimento. Il motivo è
stato già proposto nei motivi d’appello e la Corte di merito ha risposto
affermando che quanto sostenuto non corrispondeva alla realtà, risposta con cui
il ricorrente in questa sede non si confronta, con conseguente inammissibilità per
la assoluta genericità del motivo.
7. Non essendo impedito a questo Giudice di legittimità di rilevare la causa
di estinzione e di pronunciare in tema di statuizioni civili, alla dichiarazione di
estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, devono confermarsi le
statuizione in ordine a quanto deciso in favore delle parti civili ad opera dei

10

né alcuna rilevanza preclusiva all’ammissibilità dell’impugnazione può attribuirsi,

giudici di merito, ai cui motivi si fa rinvio circa la integrazione dei fatti di reato.
Peraltro, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non comporta,
come è noto, un’automatica conferma delle statuizioni civili, ma in relazione a
tale aspetto il Giudice di legittimità deve prendere in esame i motivi di ricorso,
con accertamento di essi in modo esaustivo e non limitato al riscontro della
mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato ex art. 129 c.p.p., comma 2
(Sez. 4, n. 27727 del 18/05/2011, Lacitignola e altri, Rv. 25069601).
Sul punto va rilevato come nessuno dei motivi di ricorso hanno in alcun

immune da censure circa la sussumibilità della condotta del Marsilio nella
fattispecie di peculato in concorso con il Trentin per i fatti commessi dal 2001 al
dicembre 2003. Si sono sopra enunciati, seppure sinteticamente, alcuni passaggi
della sentenza che hanno fatto riferimento alla qualifica del Marsilio, al suo agire
in concorso con il Trentin per compiere i fatti di peculato contestati, si è fatto
riferimento alla disponibilità dei beni la cui vendita era vietata poiché costituenti
patrimonio indisponibile dello stato (Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 1
norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), la disponibilità dei volatili in ragione della attività svolta e la vendita
a terzi. Assolutamente pacifica è risultata l’appropriazione dei beni
dell’amministrazione di cui disponeva proprio a causa delle sue attribuzioni e la
conseguente condotta, posta in essere reiteratamente per tutto il tempo della
contestazione. I giudici di appello, pur errando nel non rilevare la prescrizione di
parte dei reati contestati, hanno sintetizzato e fatto rinvio anche a quanto già
contenuto nella sentenza di primo grado, motivando con sufficienza in ordine alla
integrazione della fattispecie cui deve in questa sede, ai fini delle statuizioni
civili, farsi specifico richiamo, confermando la quantificazione in tal modo
effettuata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
prescrizione. Conferma le statuizioni civili
Così deciso il 21/11/2017.

modo scalfito la ricostruzione fattuale e giuridica offerta con motivazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA