Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 593 del 25/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 593 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da

ERRICHIELLO Vincenzo, nato a Napoli il 23/05/1973;

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 30/05/2011;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Piero
Gaeta, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio in ordine al reato di
cui al capo A) perché il fatto non sussiste;
sentito, altresì, l’avv. Maria Esposito in Gonella che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Vincenzo Errichiello era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di
Napoli, del reato di tentata estorsione aggravata, in concorso con altri, per avere
posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto
profitto, con corrispondente danno per la persona offesa, tentando di indurre
Antonio Palmieri, padre di Davide, a corrispondere la somma di lire 60 milioni circa,

Data Udienza: 25/10/2013

dopo un’iniziale richiesta di lire 500 milioni, quale corrispettivo della liberazione del
minore, di cui in precedenza avevano simulato il sequestro, mediante minaccia di
mantenere la privazione della libertà personale dello stesso minore ove il riscatto
non fosse stato corrisposto, non riuscendo nell’intento per causa indipendente dalla
sua volontà (sub a); era, inoltre, accusato del reato di detenzione, a fini di spaccio,
di hashish e marijuana (sub b).

con le forme del rito abbreviato, dichiarava l’imputato colpevole del reato ascrittogli
sub a) e, per l’effetto, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia; lo assolveva,
invece dal reato sub b) con formula perché il fatto non sussiste.

3. Pronunciando sui gravami proposti dal difensore e dal PM, la Corte d’appello
di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione impugnata,
qualificato il reato di cui al capo a) come minaccia grave, condannava l’imputato
alla pena di mesi quattro di reclusione; lo dichiarava, altresì, colpevole del reato di
cui al capo b), esclusa la continuazione e ritenuta l’ipotesi del comma quinto
dell’art. 73 d.p.r. n. 309/1990, lo condannava, con la diminuente di rito, alla pena
di mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa; gli concedeva, altresì, i benefici
di legge e confermava nel resto.

4. Avverso la anzidetta pronuncia il difensore dell’imputato, avv. Maria
Esposito Gonella, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura
indicate in parte motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia violazione
dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 612 cpv
cod. pen. Si duole, in particolare, della valutazione delle risultanze probatorie, a suo
dire inidonee a sostenere anche la meno grave ipotesi delittuosa ritenuta in
sentenza. Ravvisa, in proposito, incongruenza logica nel riconoscimento che la
fattispecie in esame fosse riconducibile alla condotta di sprovveduti privi di spessore
capacità criminale e l’affermazione della gravità della minaccia, con notazione
questa che avrebbe dovuto essere apprezzata in concreto e non già in astratto, con
riferimento alle segnalate emergenze processuali che escludevano qualsivoglia
allarme. Segnala, inoltre, che correo dell’imputato fosse proprio Davide Palmieri,
pretesa vittima di sequestro ed anch’egli riconosciuto responsabile di tentata
estorsione in danno dei genitori con sentenza del Tribunale per i Minorenni di
Napoli.
2

2. Con sentenza del 18/12/2012, il GUP del Tribunale di Napoli, pronunciando

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606 lett. b) in relazione
all’art. 129 cod.proc.pen., sul rilievo che, riqualificata l’originaria imputazione in
accoglimento del gravame proposto dal difensore, il giudice di appello avrebbe
dovuto dichiarare la prescrizione di tutti i reati, in quanto il relativo termine era
maturato prima della relativa deliberazione.

2. La prima ragione di censura è destituita di fondamento, in quanto la

incongruenze di sorta. In perfetta aderenza alle particolarità della fattispecie,
risultante dal coacervo delle risultanze di causa, il giudice di appello ha qualificato il
fatto nei termini della minaccia grave, per la cui sussistenza è, come noto,
irrilevante il concreto effetto intimidatorio, essendo sufficiente l’apprezzamento
dell’astratta idoneità della condotta minatoria, trattandosi, notoriamente, di reato di
pericolo che non presuppone la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo
la comprovata idoneità della condotta ad intimidirla (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 1,
n. 47739 del 06/11/2008, Rv. 242484). D’altro canto, l’attribuzione del connotato
di gravità è espressione di tipico apprezzamento di fatto, che, in quanto
adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità.
È, invece, fondata la seconda censura, posto che il giudice di appello,
nell’attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, non si è avveduto che il
fatto-reato era ormai estinto per prescrizione. Parimenti estinto per tale ragione era
anche il reato sub b), per il quale è stata, invece, affermata la colpevolezza
dell’imputato, già assolto in primo grado.
Per entrambi i reati, il termine prescrizionale, alla stregua della nuova
disciplina, applicabile al caso di specie, avuto riguardo alla data di deliberazione
della sentenza di primo grado (18/12/2007), è pari ad anni sette e mesi sei, di
talché, a far tempo dalla data di commissione (24/01/2002), la prescrizione è
maturata il 24/08/2009, dunque antecedentemente alla pronuncia di appello.

3. Per quanto precede, in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza deve
essere annullata con declaratoria di prescrizione dei reati in questione, non
risultando in atti l’evidenza di alcuna causa di più favorevole proscioglimento nel
merito, ai sensi dell’art. 129 comma secondo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
intervenuta prescrizione.
Così deciso il 25/10/2013.-

struttura argomentativa della sentenza impugnata appare immune da vizi od

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