Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 593 del 21/09/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 593 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: TALERICO PALMA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO MASSIMO N. IL 18/12/1974
avverso l’ordinanza n. 453/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 27/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/se le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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C2,42

1.

Data Udienza: 21/09/2017

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza del 27 maggio 2015, il Tribunale di sorveglianza di Ancona

respingeva il reclamo proposto da Russo Massimo, ristretto in regime di cui all’art. 41 –

bis 0.P., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Macerata in data
16.1.2015 in materia di limitazione alla ricezione di libri e riviste e in materia di colloqui
visivi con i figli minori.
2.

Avverso detta ordinanza il Russo ha proposto personalmente ricorso per

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, ha denunciato “violazione dell’art. 606, lett. c)
cod. proc. pen. in relazione all’art. 649 cod. proc. pen.”.
Ha, in proposito, evidenziato che sia con i primi motivi di reclamo che, più
specificatamente, con la memoria del 20.5.2015 egli aveva denunciato al Tribunale di
sorveglianza la violazione del diritto a non essere giudicato due volte per il medesimo
fatto, atteso che in relazione alla limitazione riguardante la ricezione di libri e riviste era
stata già giudicato con ordinanza divenuta irrevocabile il 15 aprile 2015 a nulla rilevando
il fatto che detta circostanza non fosse stata rappresentata al Tribunale in sede di
reclamo.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato “violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 37, comma 10, DPR n.
230/200, 41 -bis O.P. 125, comma 3, cod. proc. pen.”; e ha evidenziato che l’ordinanza
impugnata non ha dato risposta alla richiesta di ampliamento della durata dei colloqui in
presenza di “eccezionali circostanze”.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato “violazione dell’art. 606, comma 1,
lett. b) e c),cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., 28 0.P., 61 DPR
30 giugno 2000, n. 230, 125 cod. proc. pen.”; richiamando la sentenza della Corte
Costituzionale n. 239 del 22 ottobre 2014, il Russo ha censurato l’ordinanza impugnata
per avere completamente eluso di valutare l’interesse prioritario del soggetto debole (il
minore in tenera età) a instaurare un rapporto il più possibile “normale” con i genitori.
3. Con requisitoria scritta, il procuratore generale di questa Corte, dott. Gabriele
Mazzotta, ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

2

cassazione.

1.1. Quanto al primo motivo di impugnazione, come osservato dal Procuratore
generale, la doglianza del ricorrente circa la violazione del principio del

bis in idem è

assolutamente generica e non autosufficiente.
Peraltro, evidenzia il Collegio che il Tribunale di sorveglianza, sul punto, ha rilevato
che il Magistrato di sorveglianza di Macerata aveva dichiarato inammissibile il reclamo del
detenuto volto a ottenere che venisse data ottemperanza all’ordinanza del 24.4.2014

ign? provvedimentoi non aveva impugnato detta decisionet, e ha osservato che “quanto

alle lagnanza di cui alla memoria del 20.5.2015, se il detenuto si riteneva già soddisfatto,
in relazione alle sue pretese di acquistare libri e riviste tramite i familiari, in forza di
precedenti provvedimenti emessi dal giudice di sorveglianza di Macerata, egli avrebbe
dovuto e potuto rappresentarlo al Magistrato in udienza, anziché attendere l’esito della
sua decisione e reclamare per non avere avuto una pronuncia di non luogo a
provvedere”.
A fronte di ciò il ricorrente si è limitato ad affermare che, in i niatgria di limitazioni alla
ricezione dei libri e riviste era stata già pronunciata l’ordinanza dd115 aprile 2015.
E però, occorre osservare che l’asserita violazione del

ne bis in idem

“-•
involge

valutazioni in fatto precluse al giudice di legittimità e che l’ordinanza impugnata è
coerente con quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui “è
inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del magistrato di Sorveglianza
di non luogo a provvedere sul reclamo generico del detenuto sottoposto al regime
differenziato di cui all’art. 41 bis ord. pen., avente ad oggetto la disposizione interna alla
Casa di Reclusione che vieta la spedizione di libri dal soggetto recluso ai propri familiari,
trattandosi di provvedimento che non incide su diritti soggettivi del medesimo. (La Corte
in motivazione ha evidenziato, al fine di escludere la violazione di diritti soggettivi, che la
normativa primaria contempla espressamente la sola facoltà per il detenuto di od
acquistare e tenere presso di sé i libri)” [Sez. 1, n. 9674 del 03/10/2013, RV. 259177;
cfr. la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 122 dell’8 febbraio 2017].
1.2. Manifestamente infondati sono gli altri due motivi di ricorso, da scrutinarsi
congiuntamente.
E, in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della
a quo applicato una determinata norma in

inosservanza (per non avere il giudice

relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della
disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto
diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea

3

emessa dalla ,stesa autorità giudiziaria e che il Russo, , nel : prnior.re reclamo avverso

r

applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato le norme applicate alla
luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.
Più specificatamente, l’ordinanza impugnata ha correttamente richiamato il principio di
diritto espresso più volte da questa Corte, secondo cui “è inammissibile, in quanto non
incidente su diritti soggettivi, il reclamo avverso i provvedimenti dell’amministrazione
penitenziaria che, disciplinando le modalità di svolgimento dei colloqui visivi tra minori,
figli o nipoti di età inferiore a 12 anni di detenuti sottoposti al regime detentivo

altri familiari adulti, per la porzione della loro durata che si svolge in assenza di vetro
divisorio. (Nella specie, la Corte ha precisato che il detenuto è titolare di un mero
interesse legittimo all’estensione delle condizioni valide per il minore ad un adulto che lo
accompagni, talché, la sua posizione giuridica soggettiva cede di fronte al preminente
interesse dello Stato alla tutela della collettività sotto il profilo della sicurezza pubblica) [
Sez. 1. ) N. 39966 del 11/06/2014, RV. 260357].
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali, nonché – non escludendosi profili di colpa nella
proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) – al versamento
a favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura
congrua ed equa di euro duemila.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 settembre 2017
Il Consigliere estensore

Antonella Patrizia Mazzei

Palma Talerico
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Il Presidente

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differenziato di cui all’art. 41 – bis ord. pen., prescrivono il divieto di assistervi da parte di

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