Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5924 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5924 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Di Nardo Filippo, n. a Mugnano di Napoli il 15/04/1972;

avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, in data 12/06/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Baldi, che ha concluso per l’annullamento senza rinviof5o,

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RITENUTO IN FATTO

1. Di Nardo Filippo propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame
di Napoli con cui, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso
l’ordinanza del 30 aprile 2013 del G.i.p. presso il tribunale di Napoli, è stato
disposto il sequestro preventivo di manufatti per i reati di cui all’art. 44 lett. b)
del d.P.R. n. 380 del 2001 e di cui all’art. 349 c.p.

2. Con un unico motivo, lamentando violazione di legge, sottolinea la natura
apparente della motivazione del provvedimento impugnato che, disattendendo
l’assunto del giudice secondo cui l’opera doveva essere fatta risalire a momento

Data Udienza: 21/01/2014

immediatamente successivo all’accertamento del 2007, ha considerato non
ultimate le opere giacché tra il primo intervento della polizia giudiziaria e l’ultimo
intervento del 26 aprile 2013 le stesse si erano espanse; parimenti apparente
sarebbe la motivazione secondo cui ulteriori opere di rifinitura o contigue a
quelle già in uso erano in fieri pur in mancanza di lavori in corso riscontrabili al
momento dell’accesso. Ritiene inoltre motivazione frutto di mere deduzioni, non

secondo cui sussisterebbero un rischio di prosecuzione della condotta criminosa e
una influenza negativa sul carico urbanistico del territorio, in tal modo difettando
il necessario requisito del periculum in mora.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che è infatti ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze
emesse in materia di sequestro preventivo, consentito solo per violazione di
legge, unicamente quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del
tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per
rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice
nel provvedimento impugnato (per tutte, da ultimo, Sez. 6589 del 10/01/2013,
Gabriele, Rv. 254893).
Nella specie, tuttavia, una tale evenienza non è riscontrabile.
Sotto il primo profilo, investente la data di consumazione dell’illecito, il Tribunale
ha posto in rilievo che l’opera, sequestrata in data 04/04/2007, e costituita da
un manufatto interrato allo stato grezzo risultato, al momento dell’ultimo
controllo come da verbale di p.g. in data 26/04/2013, sensibilmente espanso
mediante costruzione in sopraelevazione sui lati est e nord, deve ritenersi non
ultimata giacché non rifinita ed in parte allo stato grezzo come emergente sia
dalle immagini di cui agli atti di p.g. sia dalle fotografie contenute nella relazione
tecnica disposta; di qui, alla stregua dei principi espressi da questa Corte,
secondo cui l’uso effettivo dell’immobile, accompagnato dall’attivazione delle
utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente al fine di
ritenere “ultimato” l’immobile abusivamente realizzato, coincidendo l’ultimazione
con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli

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riscontrate nella realtà, proprio perché non erano presenti lavori in corso, quella

infissi (tra le altre, Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, Ventura, Rv. 251424), la
corretta conclusione circa la non intervenuta ultimazione del manufatto.
Quanto alle esigenze cautelari, la cui sussistenza è stata censurata dal ricorrente
proprio sulla base della asserita ultimazione, l’ordinanza impugnata ha posto
invece in rilievo correttamente, a fronte dei presupposti fattuali già richiamati
sopra, il rischio di prosecuzione della condotta criminosa e la influenza negativa

4.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014

DEPOSIDTA IN CANCELLERIA

sul carico urbanistico.

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