Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5921 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5921 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Ippolito Olga, n. a Sant’Arsenio il 23/02/1939;
Ippolito Rosa, n. a Sant’Arsenio il 21/10/1931;
Ippolito Margherita, n. a Sant’Arsenio il 05/11/1930;

avverso il decreto del G.i.p. presso il Tribunale di Sala Consilina, in data
06/11/2012, nel procedimento nei confronti di :
Pica Arsenio, n. a Sant’Arsenio il 15/01/1960;
Carimando Arsenio, n. a Sant’Arsenio il 03/08/1963;
Napoli Michele, n. a Polla il 25/10/1973;
Pica Antonio, n. a Polla il 16/04/1989;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale A. Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Ippolito Olga, Ippolito Rosa e Ippolito Margherita propongono ricorso avverso
il decreto di archiviazione del G.i.p. presso il Tribunale di Sala Consilina con cui è

Data Udienza: 21/01/2014

stata rigettata l’opposizione proposta avverso la richiesta di archiviazione per il
reato di cui agli artt. 110 c.p. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 nei confronti di
Pica Arsenio e Pica Antonio.

2. Con un primo motivo lamentano che il giudice abbia ritenuto le ricorrenti non
legittimate all’opposizione difettando in esse la veste di parti lese, vertendosi in

plurioffensivo in quanto il denunciato abuso ha leso interessi e diritti soggettivi
essendo le denuncianti proprietarie di immobile confinante con la proprietà che
ha goduto degli abusi costruttivi commessi.
Con un secondo motivo contestano che siano stati proposti temi di indagini e di
mezzi di prova chiaramente superflui, perché in realtà si era lamentato che le
prove raccolte erano state interpretate in modo difforme od errato rispetto alla
costruzione logica della difesa segnatamente con riguardo al contrasto tra le
conclusioni del consulente tecnico del P.M., secondo cui vi era stata una
sostanziale conformità delle opere realizzate con i titoli abilitativi ed i rilievi
tecnici che, invece, non avevano potuto fare a meno di rilevare una maggiore e
non consentita volumetria edificatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è inammissibile.
Va ribadito che i reati edilizi non hanno natura plurioffensiva, posto che il bene
specifico tutelato dalle norme che sanzionano le violazioni in questione deve
essere individuato nel territorio il cui assetto urbanistico viene ad essere
pregiudicato dall’intervento abusivo, da ciò derivando che persona offesa dei
detti reati è innanzitutto il Comune quale ente nella cui sfera detto bene va
ricondotto (cfr. Sez. 3, n. 6229 del 14/01/2009, p.o. in proc. Celentano e altri,
Rv. 242532; Sez. 3, n. 29667 del 14/06/2002, Arrostuto, Rv. 222116; vedi
anche Sez, 3, n. 26121 del 12/04/2005, Rosato, Rv. 231952). Di contro, ai
privati può fare capo unicamente l’interesse diffuso all’osservanza delle norme
urbanistiche sì che, se pure agli stessi possa riconoscersi un danno patrimoniale
laddove la realizzazione dell’abuso edilizio violi le norme che impongono limiti al
diritto di proprietà, nonché quelle che stabiliscono distanze, volumetria ed
altezza delle costruzioni, previste dal codice civile e dai piani regolatori (cfr., con
riguardo a quest’ultimo punto, Sez. 3, n. 21222 del 04/04/2008, Chianese,
Rv. 240044; Sez. 5, n. 5613 dell’11/04/2000, Toscano, Rv. 216115 ), continua,
tuttavia, a difettare in esse la veste di persona offesa quale componente

2

materia di abusi edilizi; nella specie, tuttavia, il reato deve ritenersi

necessaria per la legittimazione a proporre, come nella specie, opposizione alla
richiesta di archiviazione.

4.

Anche il secondo motivo, pur formalmente relativo, questa volta, alla

archiviazione intervenuta con riguardo ai reati di falso e di abuso d’ufficio, è
inammissibile, posto che anche con esso si continuano a lamentare, in realtà,

detto, non vi è legittimazione. In ogni caso il provvedimento impugnato,
richiamando il fatto che con l’atto di opposizione le interessate si sono limitate a
indicare, in via del tutto esplorativa e generica, la necessità della nomina di un
perito idonea a “togliere incertezza” ad elementi contrastanti, ha fatto, con
riguardo all’archiviazione relativa ai reati codicistici, ineccepibile applicazione dei
principi giurisprudenziali più volte affermati da questa Corte secondo cui
l’ammissibilità dell’opposizione è subordinata alla indicazione specifica di
elementi ulteriori di prova, che devono caratterizzarsi per la pertinenza e per la
rilevanza, la prima intesa come inerenza rispetto alla notizia di reato e la
seconda come idoneità a incidere concretamente sulle risultanze dell’attività
compiuta (tra le tante, Sez. 2, n. 43058 del 30/09/2003, Gavilli, Rv. 227202)

5. L’inammissibilità del ricorso comporta comporta la condanna delle ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuna in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014
Il Presidente

pretese contraddizioni sempre con riguardo ai reati edilizi, per i quali, come

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