Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5920 del 21/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 5920 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Lisotti Alessandro, n. a Pordenone il 28/11/1970;

avverso la ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Udine, in data 05/09/2012
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale M. Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Lisotti Alessandro ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del G.i.p. presso il
Tribunale di Udine di rigetto di istanza di restituzione nel termine per proporre
opposizione avverso il decreto penale di condanna del 21/01/2011 per il reato di
cui all’art.2 comma 1 bis del d.l. n. 463 del 1983.
Premette che con la richiesta era stata allegata la prova della mancata
conoscenza del provvedimento impugnabile sia da parte di Lisotti sia da parte
della civilmente obbligata Lafea S.r.l.; infatti il decreto era stato notificato a
soggetti diversi dai destinatari i quali non avevano provveduto a consegnare gli
atti a Lisotti, che il 22/08/2011, data della notifica, si trovava fuori Pordenone.

Data Udienza: 21/01/2014

In particolare il decreto era stato notificato, quanto alla persona civilmente
obbligata, presso una sede secondaria in Udine e non presso la sede legale della
società a Pordenone, mentre, quanto all’imputato, la notifica era stata eseguita
presso la sua abitazione ma non a mani proprie del medesimo e al suo rientro
nessun atto gli era stato consegnato forse per dimenticanza o perché andato
smarrito; peraltro l’ufficiale giudiziario non aveva provveduto, come avrebbe

raccomandata; detta raccomandata è stata inviata sì a Pordenone ma al numero
civico 46 di via Colonna e non al numero civico 46/7 quale residenza dell’istante.
Dell’esistenza del decreto l’imputato aveva poi avuto conoscenza quando il
difensore Avv. Canton si era recata in cancelleria per estrarre copia dei
documenti contenuti nel fascicolo relativo ad altro decreto penale di condanna
notificato il 13/06/2012 e ritualmente opposto il 26/06/2012.
Ciò posto, con un primo motivo lamenta che il giudice non abbia fornito alcuna
prova concreta dell’effettiva conoscenza del decreto penale di condanna da parte
dell’imputato e della consapevole rinuncia a proporre impugnazione, essendosi
limitato a rilevare la regolarità delle notificazioni effettuate, anche con
riferimento all’invio della raccomandata risultato del tutto idonea a permettere il
recapito anche se priva dell’indicazione dell’interno 7 del numero civico 46;
tuttavia, un tale modo di procedere si pone in contrasto con la nuova disciplina
dell’articolo 175, comma 2, c.p.p. come anche interpretata dalla giurisprudenza
di legittimità.
Con un secondo motivo lamenta il difetto di motivazione posto che il
provvedimento, deducendo la regolarità delle notifiche effettuate, è giunto alla
erronea conclusione che le stesse siano state effettivamente ricevute
dall’interessato.
Tali motivi sono stati infine ribaditi dall’interessato con memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.
Va premesso che la disposizione dell’art. 175, comma 2, c.p.p., nella
formulazione derivante dalla modifica al precedente testo operata dal d. I. n. 17
del 2005, convertito, con modifiche, nella I. n. 60 del 2005, riconosce al
contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare salvo che lo
stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e
abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o
2

dovuto, a dare notizia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo di

opposizione (art. 175, comma 2, c.p.p.). Si è in tal modo rimediato al “difetto
strutturale” del sistema processualpenalistico italiano che la Corte edu aveva
individuato nell’assenza di un meccanismo effettivo, volto a concretizzare il
diritto delle persone condannate in contumacia – non effettivamente informate
del procedimento a loro carico e non rinuncianti in maniera certa e consapevole a
comparire – di ottenere che una giurisdizione esamini nuovamente il caso, dopo

Convenzione edu (cfr. Corte edu 10 /11/2004, Sejdovic; Corte edu
18/05/2004, Somogyi). Di qui la conseguenza, appunto, che la sentenza di
condanna in contumacia dell’imputato o il decreto penale di condanna reso,
sempre, in contumacia, danno luogo, per ciò solo, al diritto del condannato a
chiedere ed ottenere la restituzione in termini con la sola eccezione
rappresentata, come inequivocabilmente espresso dalla legge, dalla comunque
intervenuta conoscenza di fatto del procedimento o del provvedimento e sempre
che, in tal caso, la presenza dell’imputato in giudizio non sia stata impedita da
eventi estranei alla sua volontà. Può dunque dirsi che, così facendo, la legge ha
dunque introdotto, in favore del condannato in contumacia, una presunzione
“iuris tantum” di non conoscenza del procedimento o del provvedimento (tale da
consentire per questo solo fatto la restituzione in termini), presunzione, tuttavia,
superabile dal giudice ove si dimostri che, al contrario, l’interessato abbia
ugualmente potuto avere conoscenza dell’uno o dell’altro.
E’ per tali ragioni, pertanto, che questa Corte ha uniformemente affermato che la
nuova disciplina della restituzione in favore del contumace, a differenza della
precedente, pone a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’eventuale prova
contraria rispetto alla presunzione di non conoscenza e, più in generale, di
svolgere le verifiche necessarie ad accertare se il condannato abbia avuto
effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a
comparire (tra le altre, Sez. 6, n. 2718 del 16/12/2008, Holczer, Rv.242430 e
Sez. 4, n. 23137 del 14/05/2008, Mostardini, Rv.240311) e che, quindi,
l’istanza di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza
contumaciale può essere rigettata solamente quando il giudice abbia conseguito
certezza, sulla base di dati fattuali concreti e non di mere ipotesi congetturali, in
ordine alla “effettiva conoscenza” del procedimento o del provvedimento da
parte dell’interessato (Sez. 5, n. 21712 del 30/01/2009, Russo, Rv. 243975).
Ne consegue che la circostanza che un atto del procedimento o lo stesso
provvedimento siano stati ritualmente notificati all’imputato può ritenersi idonea
a far superare al giudice la presunzione ricordata solo ove la stessa sia stata
effettuata con modalità tali da far ritenere appunto acquisita, in capo
3

averle ascoltate sul merito delle accuse, nel rispetto dei principi di cui all’art. 6

all’interessato, la conoscenza “effettiva” dell’atto notificato, restando escluso che
possa ricorrersi, a tali fini, proprio in ragione della menzionata necessaria
effettività, alla presunzione legale di conoscenza che fonda la stessa legittimità
del meccanismo della notificazione nei casi in cui questa avvenga con
meccanismi e modalità che prescindono da un diretto coinvolgimento del
destinatario.

ad integrare la prova della effettiva conoscenza dell’atto solo ove la stessa
avvenga a mani dell’interessato (in tal senso, Sez. 4, n. 3564 del 12/01/2012,
Amendola, Rv. 252669; Sez. 5, n. 39369 del 21/09/2011, Amante, Rv. 251520;
Sez. 1, n. 16523 del 16/03/2011, Scialle, Rv. 250437; Sez. 3, n. 24605 del
13/05/2010, Battanta, Rv. 247796; Sez. 3, n. 35866 del 05/06/2007, Pannunzi,
Rv. 237281; Sez. 3, n. 17661 del 12/04/2006, Ricci, Rv. 233641) non potendo
conseguentemente convenirsi con il diverso orientamento secondo cui, nel caso
di regolare notificazione dell’atto, anche ove la stessa non sia avvenuta a mani
dell’interessato, questi debba comunque esplicitamente allegare le ragioni
determinative della mancata conoscenza (Sez. 2, n. 9776/13 del 22/11/2012, El
Badaoui, Rv. 254826, in caso di notifica a mani del cugino dell’interessato; Sez.
6, n. 7533 del 31/01/2013, Basile, Rv. 255149 e Sez. 3, n. 17965 del
08/04/2010, Rescio, Rv. 247159, ambedue in caso di notifica avvenuta a mani
della collaboratrice domestica; Sez 1, n. 2934/09 del 09/12/2008, Fiocco, Rv.
242627, in caso di notifica avvenuta ex art. 157, comma 8, c.p.p.). Tale seconda
non condivisibile opzione, infatti, finisce, evidentemente, con il pretendere che
sia ancora una volta l’interessato a dovere dimostrare la non conoscenza
dell’atto, per ribaltare sul medesimo un onere incombente, invece, per quanto
detto, sul giudice, in tal modo vanificando le stesse ragioni poste a suo tempo
alla base della modifica legislativa.

3. Ciò posto, nella specie è lo stesso provvedimento impugnato a dare atto del
fatto che nessuna delle due notificazioni effettuate (sia quella indirizzata
all’imputato sia quella indirizzata alla civilmente obbligata per la pena pecuniaria
di cui il ricorrente è legale rappresentante) è avvenuta a mani proprie
dell’interessato, essendo la prima avvenuta a mani della moglie convivente e la
seconda presso una unità locale e non presso la sede legale della società
interessata; ciononostante lo stesso provvedimento ha rigettato l’istanza di
restituzione in termini avendo ritenuto, in contrasto con i principi sopra
richiamati, le notifiche intervenute dimostrative della conoscenza del decreto
penale.
4

E’ per tali ragioni, dunque, che la regolarità formale della notificazione è idonea

L’ordinanza va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al
Tribunale di Udine per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e ordina la trasmissione degli atti al

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014
Il Co

re est.

Il Presidente

Tribunale di Udine.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA