Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 592 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 592 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIRILLO VINCENZO N. IL 06/07/1978
avverso l’ordinanza n. 75/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
12/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lettetgat44 le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 25/11/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 maggio 2014 il Gip del tribunale di Napoli, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata da Cirillo
Vincenzo, diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato
in executivis, in relazione alle sentenze:
– Corte di appello di Napoli 3 febbraio 2012, irrevocabile il 5 luglio 2013, per
i reati di cui agli artt. 416 bis (commesso in Casal di Principe, Castel Volturno, ed
altri luoghi della provincia di Caserta di Napoli fino al 4 giugno 2009; 110, 56,

1991 (commesso in Castel Volturno tra il mese di gennaio marzo 2009); 110,
56, 629 in rel. all’art. 628 comma primo e terzo n. 3 cod. pen. e art. 7 legge 203
del 1991 (commesso in Castel Volturno nel marzo del 2009);
– Corte di appello di Napoli emessa il 4 maggio 2012, irrevocabile 8 ottobre
2013, per il reato di cui agli artt. 110, 56, 629 in rel. all’art. 628 comma primo e
terzo n. 3 cod. pen. e art. 7 legge 203 del 1991 (commesso in Pinetamare di
Caste! Volturno il 28 marzo 2009).

2. Osservava il giudicante che mancava la prova della unicità del disegno
criminoso in quanto il secondo reato era stato commesso in un momento in cui
all’interno del gruppo associativo, facente capo a Letizia Franco, erano mutati gli
assetti associativi e Cirillo era subentrato nell’estorsione come nuovo esattore.
Tra i reati non era configurabile la continuazione non essendo stati gli stessi
programmati ab origine e in concreto, e comunque risultando legati a circostanze
non immaginabili preventivamente nelle linee essenziali.

3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Cirillo Vincenzo, a
mezzo del difensore di fiducia.
Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione alla pretesa insussistenza dei presupposti per l’applicazione della
continuazione. In particolare, rileva che per escludere la continuazione tra i reati
erano state valorizzate eventi contingenti, quali l’arresto dell’originario esattore,
non considerandosi che i fatti oggetto delle diverse sentenze erano stati
commessi sotto la direzione del clan da parte di Letizia Franco; inoltre l’episodio
relativo alla seconda condanna si poneva all’interno dello stesso arco temporale
in cui erano stati commessi i reati oggetto della prima, già ritenuti avvinti tra
loro in continuazione dal giudice della cognizione.

4.

Il Procuratore generale ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza

impugnata avendo il giudice dell’esecuzione omesso di valutare che nelle due
1

629 in rel. all’art. 628 comma primo e terzo n. 3 cod. pen. e art. 7 legge 203 del

sentenze era stata ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante di cui
all’art. 7 della legge 203 del 1991, e che l’unicità del disegno criminoso era stata
già affermata nella sentenza di condanna per il delitto associativo ed i reati fine.
La motivazione era contraddittoria ed illogica avendo anche fatto riferimento ad
un mutamento degli assetti associativi, che appariva smentito dalle sentenze di
merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l’elemento caratterizzante
l’istituto della continuazione va ravvisato nell’unicità del disegno criminoso,
inteso quale scopo unitario dei singoli reati, i quali si presentano come
realizzazione di un programma, delineato – sia pure a grandi linee –

ab initio

nella mente del soggetto, intesa nel senso che, da quando si commette la prima
violazione, le altre siano già deliberate, per cui le singole manifestazioni della
volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l’attuazione, sia pur
dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso.

2. Il giudice a quo ha respinto l’istanza con una motivazione generica priva
di reale efficacia dimostrativa non avendo considerato che, in entrambe le
sentenze di condanna, al ricorrente per le condotte di estorsione, tentata e
consumata è stata applicata l’aggravante speciale di cui all’art. 7 della legge 203
del 1991 (per essere state commesse con metodo camorristico e per agevolare
l’associazione di riferimento), e che tutti i reati si pongono nel medesimo arco
temporale di operatività dell’associazione, costituendo un segmento fattuale del
complessivo agire di detta associazione. Tali circostanze fanno ritenere privi di
significato i mutamenti degli assetti che possano essere intervenuti all’interno
dell’associazione -di cui però non si rinviene menzione nelle sentenze di merito-,
o delle persone degli esattori, dal momento che la stessa sentenza di primo
grado 18/4/2011, descrivendo la vicenda estorsiva, da’ contezza della fungibilità
degli “esattori” nella fase esecutiva e la sua riconducibilità alla stessa matrice.

3. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza in esame va cassata
con rinvio al Gip del tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo
esame che tenga conto dei rilievi motivazionali innanzi esposti.

P.Q.M.

2

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Secondo il consolidato

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice per le
indagini preliminari del tribunale di CeratafaiNCL.(oeL .
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 25 novembre 2015
Il Presidente

Il consigliere estensore

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