Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 592 del 21/09/2017
Penale Sent. Sez. 1 Num. 592 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: TALERICO PALMA
e4()T1V A 21 OAJE.,
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LIPARULI ANDREA N. IL 08/12/1960
avverso l’ordinanza n. 396/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRENTO, del 07/11/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
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Data Udienza: 21/09/2017
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Con ordinanza del 7 novembre 2016, il Tribunale di sorveglianza di Trento
respingeva le domande formulate da Liparuli Andrea di concessione dell’affidamento in
prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare ovvero di semilibertà in relazione alla
pena di cui alla sentenza del Tribunale di Trento del 7.2.2014, irrevocabile dal 19.3.2016.
2. Avverso detta ordinanza il Liparuli ha proposto ricorso per cassazione, per il
tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Gennaro Santorelli, denunciando “violazione
o manifesta illogicità della motivazione”.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Felicetta
Marinelli, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende.
4.
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel presente
giudizio di legittimità e, in ogni caso, manifestamente infondati.
E, in vero, come osservato dal Procuratore generale, le doglianze esposte
nell’impugnazione non denunciano vizi di legittimità ma si risolvono in censure di fatto
avverso la decisione adottata che, con argomentare congruo e adeguato, ha evidenziato
le ragioni per le quali le istanze formulate dal Liparuli non potevano essere accolte.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rilevato l’assenza del Liparuli, in
precedenza più volte condannato, dal territorio dello Stato, essendosi il predetto
trasferito in Germania dal 2013 (con iscrizione all’A.I.R.E.), nonché il suo disinteresse per
il presente procedimento e, sulla base di tali circostanze, ha ritenuto che non poteva
accreditarsi al ricorrente alcun serio intendimento di sottoporsi all’espiazione della pena
neppure in regime di misura alternativa.
A fronte di ciò, con il ricorso il Laparuli sollecita una “rilettura” dei predetti dati fattuali
non consentita nel presente scrutinio.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della
cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
duemila.
P.Q.M.
2
dell’art. 47 -ter L. 26.7.1975 n. 354 e successive modifiche; mancanza, contraddittorietà
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 settembre 2017
Il Consigliere estensore
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Palma Talerico
Antonella atrizia Mazzei
1252 itA-5
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Il Presidente