Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 592 del 04/10/2013

Penale Sent. Sez. 5 Num. 592 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data Udienza: 04/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AB
avverso la sentenza n. 1224/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
19/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
—iche ha concluso per
e-s.,,-: ‘o

Udito, per la parte civile, l’Avv

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 19/06/2012, la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di
primo grado che aveva condannato AB alla pena ritenuta di giustizia e al
risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, in relazione ad una bancarotta
fraudolenta per distrazione
2. Nell’interesse della AB è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti
motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza ed erronea

territoriale, prima, affermato la sussistenza del dolo del reato contestato e, poi, ammesso
che nella condotta della ricorrente erano ravvisabili profili di colpa, per non avere, secondo
prudenza, adottato scelte più appropriate, rispetto agli intervenuti pagamenti, per
salvaguardare le aspettative dei residui creditori.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 e
158 cod. pen., in relazione all’art. 216, comma terzo, I. fall., per non avere la sentenza
impugnata dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, da calcolarsi assumendo come
dies a quo non la data della sentenza dichiarativa di fallimento (14/02/2005), ma quella,

antecedente, dei primi giorni del giugno 2004, quando erano stati effettuati i pagamenti in
favore degli istituti bancari.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 163 cod.
pen., per avere la Corte d’appello disatteso la richiesta di revoca del beneficio della
sospensione della pena con concessione dell’indulto.
Considerato in diritto
1. In assenza di cause evidenti di inammissibilità, occorre rilevare che è maturato, in data
14/08/2012, successivamente alla sentenza di secondo grado (19/06/2012), il termine di
prescrizione, da calcolarsi, come appare corretto, facendo riferimento alla data della
sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. 5, n. 20736 del 25/03/2010, Olivieri, Rv. 247299) e
non, come preteso nel secondo, infondato motivo di ricorso, dalla data dei singoli
pagamenti.
2. Ciò posto, la presenza della domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile impone
comunque l’esame del ricorso
2.1. Il primo motivo è infondato.
Il tenore complessivo del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito rende evidente
che il riferimento alla prudenziale condotta alternativa di operare scelte più appropriate a
salvaguardare le aspettative dei creditori residui mira nella sostanza, contrariamente a
quanto ritenuto dalla ricorrente, ad escludere profili di colpa, a fronte della sproporzione tra i
versamenti personali effettuati e l’entità dei crediti vantati dai residui creditori e della solo
astratta rilevanza del credito vantato nei confronti di un soggetto terzo.

1

applicazione degli artt. 42, 43 cod. pen. e 216, comma terzo, I. fall., per avere la Corte

Al contrario, rileva, nell’economia della decisione, la considerazione centrale che i pagamenti
furono effettuati in un momento in cui la ricorrente era ben consapevole della situazione di
passività esistente sin dal 2003 e della necessità di estinguere i debiti esistenti nei confronti
della banca, in quanto si trattava di pretese assistite da fideiussione della medesima AB e del marito.
Al riguardo, va ribadito che l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale è
costituito dal dolo specifico che è ravvisabile ogni qualvolta l’atteggiamento psicologico del
soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi contemporaneamente, anche

26/06/2009, Petrone, Rv. 244498).
E in tale cornice si inquadra il coerente percorso argomentativo dei giudici di merito che,
proprio alla luce della necessità di sottrarre i beni personali all’esecuzione del creditore
bancario, individua la primaria finalità dell’agente.
In conclusione, il ricorso va rigettato agli effetti civili.
2.2. Il disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta
prescrizione comporta l’assorbimento del terzo motivo, che concerne il recessivo profilo di
una causa di estinzione della pena.
3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata per essere il reato estinto per
intervenuta prescrizione, mentre il ricorso va rigettato agli effetti civili.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso in Roma il 04/10/2013

Il Componente estensore

secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (Sez. 5, n. 31894 del

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