Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5919 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 5919 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

Sulla richiesta di restituzione in termini proposta da : Tolino Carlo, n. a Nocera
Inferiore il 13/04/1958;

visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale M. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto della richiesta;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’ Appello di Salerno ha trasmesso a questa Corte per competenza
l’istanza con cui Tolino Carlo ha chiesto la restituzione nel termine per proporre
ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla predetta Corte d’appello
in data 16/04/2012 con cui la stessa ha confermato la sentenza dell’11/12/2008
del Tribunale di Nocera Inferiore di improcedibilità in ordine ai reati di cui agli
artt. 44, comma 1, lett. b), 2, 3, 4 e 14 della I. n. 1086 del 1971 e 1, 2, 17,
comma 1, e 20 della I. n. 64 del 1974 perché estinti per prescrizione. L’istanza
ha rappresentato, invocando l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, che il
ricorso per cassazione, già redatto, è stato consegnato dal Difensore ad un

Data Udienza: 21/01/2014

proprio collaboratore per la consegna in cancelleria restando tuttavia, per errore,
dimenticato nel portabagagli di questi fino a quando, in data 17/07/2012, egli
non si è accorto della sua presenza riconsegnando il ricorso stesso al Difensore.

2. Va anzitutto premesso che la richiesta di rinvio del procedimento ad altra
udienza avanzata dal Difensore per impedimento a comparire (nella specie, per
insorta dorso – lombalgia acuta) deve essere disattesa posto che per
giurisprudenza di questa Corte assolutamente consolidata il legittimo
impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell’udienza, non rileva nei
procedimenti in camera di consiglio, per i quali è previsto che i difensori, il
pubblico ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono,
sicché, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, é sufficiente che vi
sia stata la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza (tra le tante, da
ultimo, Sez.1, n. 5722 del 20/12/2012, Morano, Rv. 254807; Sez. 6, n. 14396
del 19/02/2009, p.o. in proc. Leoni e altri, Rv. 243263).
Ciò posto, nel merito, la richiesta va rigettata.
Premesso che la disposizione dell’art. 175, comma 1, c.p.p. subordina la
possibilità di restituzione nei termini processuali, ivi compreso, dunque, quello
per l’impugnazione, alla sussistenza di caso fortuito o di forza maggiore che
abbia impedito di potere osservare i termini stessi, è infatti ius receptum che il
mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di
partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile,
non è idoneo a realizzare l’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che
legittimano la restituzione in termini poiché grava sull’imputato l’onere di
scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta
osservanza dell’incarico conferito (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 20655 del
14/03/2012, Ferioli, Rv. 254072; Sez. 2, n.18886 del 24/01/2012, Dennaoui,
Rv. 252812; Sez.5, n. 43277 del 06/07/2011, Mangano e altro, Rv. 251695).
Nella specie la situazione invocata dal richiedente e ricollegata alla omessa
impugnazione nei termini a causa della negligenza di un collaboratore di studio
del difensore, non è dunque tale da integrare nessuno dei due presupposti di
legge.

P.Q.M.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rigetta la richiesta.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014
Il Presidente

re est.

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