Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5918 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5918 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASI DOMENICO N. IL 29/03/1984
avverso la sentenza n. 9/2013 TRIB. LIBERTA’ di ISERNIA, del
02/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
19r/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Il p.m. presso il Tribunale di Isernia convalidava il sequestro probatorio di
una colonnina erogatrice, composta da n. 4 erogatori di gasolio e n. 2 di
benzina senza piombo, a carico di Domenico Masi, in ordine al reato di cui

Il Tribunale di Isernia, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame,
avanzata nell’interesse del prevenuto, ha confermato il mantenimento
del vincolo in atto.
Propone ricorso per cassazione il Masi personalmente, con i seguenti
motivi:
-violazione dell’art. 125, co. 3, cod.proc.pen., per difetto di motivazione
del decreto di convalida del sequestro probatorio e della ordinanza di
rigetto della istanza di riesame, in dipendenza della omessa valutazione e
del dovuto riscontro alle argomentazioni poste a fondamento della tesi
difensiva; per mancata indicazione specifica della finalità probatoria,
giustificante la applicazione del vincolo in relazione alla ipotesi del reato
contestato, nonché difetto di argomentazione giusticativa dei
provvedimenti predetti in punto di contraffazione, alterzione e
manomissione di sigilli.
Il Masi ha inoltrato in atti memoria con la quale informa questa Corte
della emissione del decreto di archiviazione del procedimento a suo
carico, reso dal Gip del Tribunale di Isernia, reso in data 19/11/2013,
relativamente al reato contestato, per cui era stato disposto il sequestro
de quo.

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all’art. 46, co. 1, lett. a), d.Lvo 504/95.

CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, tenuto conto del decreto di archiviazione, inoltrato in
atti, reso dal Gip di Isernia, devesi ritenere la sopravvenuta carenza di
interesse del Masi alla impugnazione interposta, per cui il ricorso va

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma il 9/1/2014.

dichiarato inammissibile.

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