Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5916 del 11/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5916 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

Dott. STEFANO PALLA
Dott. GERARDO SABEONE
Dott. GRAZIA MICCOLI
Dott. FERDINANDO LIGNOLA

– Consigliere – Consigliere _
– Consigliere – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRA ANTON N. IL 16/09/1979
ZHANI ARJAN N. IL 21/02/1979
avverso la sentenza n. 250/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

REGISTRO GENERALE
N 8785/2015

Data Udienza: 11/01/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, DI FERRA
ANTON e ZHANI ARJAN sono stati condannati per tentato furto aggravato alla
pena di un anno e quattro mesi di reclusione e € 200 di multa;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso separatamente gli imputati,

motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen., per carenza di motivazione
secondo il primo ricorrente che per non aver considerato l’incensuratezza, il ruolo
di scarsa importanza rivestito nel reato e le motivazioni del reato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza, poiché le
determinazioni del giudice di merito in ordine al riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione esente da vizi logico – giuridici. Nel caso di specie, la motivazione
del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte
territoriale fatto riferimento allo stadio avanzato del reato ed alle circostanze
concrete del fatto, tali da escludere che sì tratti di un fatto poco grave, poiché
commesso di notte, da tre persone, previa effrazione del tetto di un magazzino
della ditta “Dong Fang arredamenti”;
– che in generale va ricordato che il giudizio sulla dosimetria della pena e quello
di bilanciamento delle attenuanti sono rimessi alla discrezionalità del giudice di
merito e non sono sindacabili in questa sede di legittimità, laddove la decisione
sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. D’altra parte
non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda
singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.,
essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che assumono
eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (Sez. 2, n. 3609 del
18/01/2011, Sermone, Rv. 249163), come appunto avvenuto nel caso di specie,
nel quale il trattamento sanzionatorio è giustificato in considerazione della
gravità concreta del gesto compiuto;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
2

con atto sottoscritto personalmente, deducendo violazione di legge e vizio di

pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun
ricorrente;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’11 gennaio 2016
Il consigliere estensore

Il presiden

processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro in favore della

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