Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5913 del 11/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5913 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HU YUELIN N. IL 17/08/1964
HE WANGCUI N. IL 03/07/1962
ZHENG MINGDUI N. IL 05/05/1972
avverso la sentenza n. 923/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 11/01/2016

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza era parzialmente confermata quella di primo
grado con la quale HU YUELIN, HE WANGCUI e ZHEN MINGDUI erano condannati
alla pena di giustizia per il delitto di cui all’articolo 474 cod. pen., in relazione alla
detenzione per la vendita di numerosi prodotti industriali contraffatti;

degli imputati, avv. Guido Puliti, denunciando erronea applicazione degli artt.
474, 517 cod. pen. e 30 D. Lgs. 30/2005, poiché i marchi contraffatti erano in
realtà solamente somiglianti a quelli originali, avendo il giudice di merito ha fatto
riferimento ad un concetto di confondibilità del prodotto per l’acquirente,
rilevante al più ai sensi dell’art. 517 cod. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibile poiché la sentenza impugnata ha
fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, che distingue il
reato di cui all’art. 474 cod. pen., che si riferisce ai prodotti recanti marchi
contraffatti, per tali intendendosi i segni distintivi delle ditte produttrici, da quello
ex art. 517 cod. pen., il quale – a tutela dell’ordine economico – punisce la messa
in circolazione di prodotti dell’ingegno o di opere industriali recanti marchi o
segni distintivi atti a ingannare il compratore sull’origine, provenienza o qualità
dell’opera o del prodotto;
– che le motivazioni si dà atto che in alcuni casi i marchi erano stati riprodotti
fedelmente, in modo da confondersi con quelli veri e che in altri casi si era
realizzata la cosiddetta “alterazione del marchio”, purché il segno distintivo era
tale da potersi confondere con quello del marchio protetto è dunque di
riproduzione parziale del marchio;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun imputato;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

processuali e ciascuno al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2016
Il presidente

Il consigliere estensore

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