Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5911 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 5911 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bonaccorsi Salvatore, nato a Catania il 21/9/1970

avverso la sentenza resa in data 13/12/2011 dalla Corte d’appello di
Catania.

Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Sergio Beltrani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;

Data Udienza: 22/11/2012

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe,
ha confermato, quanto all’affermazione di responsabilità, la sentenza
resa dal G.U.P. del Tribunale etneo in data 19 ottobre 210, che aveva
dichiarato l’odierno ricorrente colpevole di concorso nella rapina
aggravata della somma di euro 59.365, sottratta con minaccia alla locale

con la recidiva specifica ed infraquinquennale), condannandolo alla pena
ritenuta di giustizia, che la Corte d’appello ha ritenuto di ridurre in
termini più favorevoli, rideterminando, nel rispetto dell’art. 63, comma
4, c.p., l’aumento di pena per la recidiva, circostanza aggravante
concorrente – ma meno grave – con quella di cui all’art. 628, comma 3,
c. p.
2. Avverso tale provvedimento, ha proposto ricorso l’imputato, con
l’ausilio del difensore, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
I – violazione dell’art. 63, comma 4, c.p. e relativo vizio di
motivazione: lamenta che la Corte di appello, pur avendo in parte qua
accolto il gravame ammettendo l’impossibilità di operare

in toto

l’aumento per la meno grave circostanza aggravante di cui all’art. 99,
comma 2, c.p. sulla pena determinata ex art. 628, comma 3, c.p. ha poi
operato per la circostanza aggravante meno grave un automatico
aumento (da 5 a 6 anni di reclusione) pur nei limiti previsti dall’art. 63,
comma 4, c.p., ma senza alcuna motivazione.
Ha concluso chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza, con
adozione dei consequenziali provvedimenti di rito.
All’odierna udienza pubblica, la parte presente ha concluso come da
epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, …..„..,„
pubblicato mediante lettura in udienza.

2

filiale della Banca Popolare di Lodi (commessa in data 8 gennaio 2010;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
1. Questa Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire che la
recidiva costituisce una circostanza aggravante del reato (in tal

Indelicato, rv. 249664), con la conseguenza che essa, in caso di
concorso con altra circostanza aggravante, risulta soggetta alla
disciplina dettata dall’art. 63, comma 4, c.p.
Ritiene, inoltre) questa Corte Suprema che, in presenza della
possibilità di operare aumenti facoltativi (con riguardo all’an, ovvero
anche al quantum, sia pure entro limiti predeterminati ex lege) di pena
per una o più circostanze aggravanti specie, in presenza del
concorso di circostanze aggravanti disciplinato dall’art. 63, comma 4,
cod. pen.), il giudice del merito abbia lo specifico dovere di motivare
sia sulle ragioni per le quali egli in ipotesi ritenga di non operare
l’aumento facoltativo, sia su quelle per le quali ritenga di operarlo, ed
in quale misura, valorizzando, in particolare, oltre agli ordinari indici di
cui all’art. 133 cod. pen., la valenza concreta della specifica
circostanza aggravante concorrente (in questo senso, sia pur in
relazione a diversa fattispecie, in tema di recidiva facoltativa, Sez. Un.,
n. 5859 del 27 ottobre 2011, dep. 15 febbraio 2012, Marcianò, rv.
251690).

In proposito, va affermato il seguente principio di diritto:
«In tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la
legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato
o di circostanze ad effetto speciale (art. 63, comma 4, c.p.), è richiesto
al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli escluda la
rilevanza della circostanza concorrente meno grave, sia ove la ritenga,
ed in quest’ultimo caso sarà necessario indicare le ragioni che hanno
indotto alla quantificazione dell’aumento».

3

senso, da ultimo, Sez. un., 24 febbraio 2011, n. 20798, P.G. in proc.

Quanto a quest’ultimo profilo, secondo quanto ordinariamente
ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, quanto più il
giudice intenda discostarsi dall’aumento minimo, tanto più ha il dovere
di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale,
indicando specificamente gli elementi cui abbia ritenuto di attribuire
rilievo.
Nel caso di specie, la sussistenza della dedotta violazione di legge è

l’appellante sulla necessità di applicare la disciplina di cui all’art. 63,
comma 4, c.p., ha quantificato l’aumento per la (meno grave)
circostanza concorrente della recidiva nella misura di anni uno di
reclusione, affermando che trattavasi dell’aumento minimo, laddove in
realtà l’aumento era facoltativo, e comunque poteva essere operato
dalla misura minima di un giorno di reclusione fino ad un terzo della
pena base stabilita per il reato di rapina aggravata ex art. 628, comma
3, c.p.
Ne consegue l’annullamento parziale della sentenza impugnata,
limitatamente al punto della sentenza impugnata in oggetto, con rinvio
per nuova valutazione ad altra sezione della Corte di appello di
Catania, che si atterrà al suddetto principio di diritto.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Catania per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso il

novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

evidenziata dal fatto che la Corte di appello, dopo aver convenuto con

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