Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5911 del 21/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 5911 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Palermo avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, sez. dist. Di Carini in data
07/02/2013 nel procedimento nei confronti di :

Sisia Alberto, n. a Palermo il 26/07/1956,

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F.
F. Baldi, che ha concluso per l’annullamento ismim rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo ha presentato
ricorso immediato avverso la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, sez. dist.
di Carini, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Sisia Alberto per i
reati di cui agli artt. 44 lett. b) del d.P.R n. 380 del 2001 (capo a), 93 e 95
(capo b), 94 e 95 (capo c), 64 e 71 (capo d) e 65 e 72 (capo e) dello stesso d.
P.R. per intervenuta concessione in sanatoria.

Data Udienza: 21/01/2014

2. Lamenta, con un primo motivo, che la sanatoria in oggetto in realtà non è mai
intervenuta posto che, come affermato dalla stessa sentenza, il procedimento
relativo non si sarebbe concluso, in mancanza in particolare del collaudo statico,
con il pronunciamento della P.A. pur in presenza di parere positivo della
Soprintendenza; né alla sanatoria può equivalere la declaratoria di sanabilità da

Con un secondo motivo lamenta che la causa estintiva della sanatoria non può
operare con riguardo ai reati relativi alla disciplina antisismica, essendo la stessa
circoscritta ai soli reati di natura edilizia, come da consolidata giurisprudenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato anzitutto quanto al primo profilo del gravame, volto a
dedurre l’insussistenza nella specie di una rituale sanatoria.
In realtà, pur menzionando la sentenza un “atto di concessione in sanatoria n.
17/12”, la stessa ha poi aggiunto mancare, come riferito dal teste Covello
dell’Ufficio tecnico comunale, e pur in presenza di un espresso parere positivo
della Soprintendenza, un provvedimento dell’ufficio competente mancando in
particolare il collaudo statico dell’immobile. Né, evidentemente, un tale
provvedimento finale, che deve estrinsecarsi in un atto amministrativo
adeguatamente motivato ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, può essere
surrogato, come mostra di ritenere la sentenza, da una dichiarazione, peraltro
non meglio indicata quanto alle forme, dell’ufficio VII Ripartizione Edilizia.
E’ fondato altresì il secondo motivo di ricorso, tenuto conto del principio più volte
affermato da questa Corte, secondo cui il meccanismo di estinzione conseguente
al rilascio di concessione edilizia in sanatoria è inapplicabile ai reati relativi a
violazioni di disposizioni in materia di costruzioni in zona sismica (cfr., tra le
altre, Sez. 3, n. 11271 del 17/02/2010, Braccolino, Rv. 246462; Sez. 3, n.
20275 del 14/03/2008, P.G. in proc. Terracciano, Rv. 239871).
Ciò posto, l’intervenuta prescrizione di tutti i reati cointestati alla data del
05/08/2013 osta, per consolidato principio, all’annullamento con rinvio della
sentenza per nuovo esame imponendo invece l’annullamento senza rinvio della
stessa per essere i reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

2

parte dell’Ufficio competente una volta vagliata l’intera documentazione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA