Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5911 del 17/04/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5911 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA
Data Udienza: 17/04/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TREVISO
nei confronti di:
CHOUIKHI REDA N. IL 13112/1984
avverso l’ordinanza n. 20/2013 TRIBUNALE di TREVISO, del
28/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
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Uditi difensor Avv.;

Ritenuto in fatto e diritto

Con ordinanza emessa in data 28.5.2013 il Tribunale di quale giudice dell’esecuzione rigettava la
richiesta, avanzata dal PM ai sensi dell’art. 673 c.p.p., volta ad ottenere la revoca delle sentenze
emesse in data 12 marzo 2007 dal Tribunale di Treviso e 30 gennaio 2009 dal Tribunale di Milano a
carico di Chouikhi Reda per l’intervenuta abolitio criminis del reato di cui all’art. 6 co. 3 D.L.vo n.
286/98 a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 94/2009.
Avverso tale decisione il PM ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge in relazione
alla ritenuta esclusione,

nel caso di specie,

dell’ abolitio criminis sulla scorta della sentenza

costituzionale n. 230/2012 che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 673 c.p.p., ha affermato che lo stesso non si applica ai mutamenti di giurisprudenza postgiudicato.

A detta del ricorrente infatti la sentenza della Consulta richiamata dal Tribunale di Treviso riguarda
una fattispecie diversa da quella in esame: concerne, infatti, l’ipotesi in cui si verifichi un
cambiamento di interpretazione giurisprudenziale

a legge invariata. Il caso in esame, invece,

secondo il P.M. riguarda un mutamento legislativo cui la Cassazione ha dato un’interpretazione in
termini di abolitio criminis, peraltro chiaramente desumibile dallo stesso tenore dell’intervento
legislativo.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Come giustamente osservato dal ricorrente, infatti, la
sentenza della Consulta richiamata dal Tribunale di Treviso riguarda una fattispecie diversa da
quella in esame: concerne, infatti, l’ipotesi in cui si verifichi un cambiamento di interpretazione
giurisprudenziale a legge invariata. Il caso in esame, invece, riguarda un mutamento legislativo cui
la Cassazione ha dato un’interpretazione in termini di abolitio criminis peraltro chiaramente
desumibile dallo stesso tenore dell’intervento legislativo. Dunque trova applicazione il principio più
volte

affermato

da

questa

Corte

secondo

il

quale

il

reato

di

inottemperanza

all’ordine di esibizione del documento di identificazione è configurabile soltanto nei confronti degli
stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato e non di quelli in posizione irregolare,
desumendosi ciò dalla modifica dell’art. 6, comma terzo, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 apportata
dall’art. l, comma ventiduesimo, lett. h), legge t 5 luglio 2009, n. 94, che ha comportato una abolitio
criminis della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare.
Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. Deve ribadirsi, infatti,
w..ll.,

l’orientamento di questa Corte secondo il quale non si è verificata nella specie 1ilR abolitio criminis
ma soltanto un mutamento giurisprudenziale successivo al giudicato
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il17.4. 2014.
Il Presidente

il consigliere estensore

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