Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5910 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5910 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Palermo avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, sez. dist. Di Carini, in data
31/01/2013, nel procedimento nei confronti di :

Carramusa Caterina, n. a Palermo il 08/10/1966,

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. Saladino che si è riportato alla memoria;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo ha presentato
ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di Palermo, sez. dist. di Carini,
condannando Carramusa Caterina per il reato di cui all’art. 44 lett. b) del d.P.R.
n. 380 del 2001, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della
pena e disposto il dissequestro e la restituzione del manufatto all’avente diritto

Data Udienza: 21/01/2014

per la sua demolizione. Il P.G. ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe
dovuto subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione delle
opere abusive riposando detta subordinazione su due necessità, ovvero che la
condanna non resti priva di conseguenze concrete e che si raggiunga l’obiettivo
dell’eliminazione effettiva delle conseguenze del reato.

ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Premesso che non può essere considerata la memoria difensiva odiernamente
depositata giacché il termine di quindici giorni per il deposito di memorie
difensive, previsto dall’art. 611 c. p. p., è da ritenersi applicabile anche ai
procedimenti in udienza pubblica (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo ed
altri, Rv. 252711), il ricorso è inammissibile.
Il P.G. ricorrente non lamenta, infatti, la circostanza che il Tribunale abbia
omesso di disporre la demolizione del manufatto abusivo (peraltro
indirettamente insita nella statuizione con cui ne è stata disposta la restituzione
“per la sua demolizione”), bensì il fatto che a tale demolizione non sia stata
subordinata la sospensione condizionale della pena, incondizionatamente
concessa, infatti, all’imputato, sul presupposto, evidentemente, che il giudice
fosse invece a ciò tenuto.
Un tale presupposto, tuttavia, non è nella specie ravvisabile.
L’art. 165, comma 1, c.p., nel prevedere che il giudice “possa” (e non già
“debba”, come invece è nei casi contemplati dal comma 2 del medesimo articolo)
subordinare la sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, attribuisce allo stesso un potere
discrezionale con conseguente obbligo, tra l’altro, di logica e congrua
motivazione da parte del giudice che intenda farne applicazione mentre nessun
onere motivazionale incombe sullo stesso ove, in assenza di espresse richieste
in tal senso, la subordinazione non venga posta.
Conseguentemente, nessuna violazione di legge può essere addebitata al
provvedimento che, in ipotesi, come la presente, non riconducibili al comma 2
dell’art. 165 c.p., ometta di esercitare il potere di subordinazione in questione;
del resto, nessuna delle pronunce rese da questa Corte (neppure quelle citate
dal P.G. ricorrente) ha mai affermato che, in tali casi, il giudice abbia l’obbligo di
2

2. All’odierna udienza il Difensore dell’imputata ha depositato memoria con cui

subordinare, in caso di condanna per reati edilizi, il beneficio della sospensione
alla demolizione del manufatto abusivo; al contrario le stesse si sono limitate ad
affermare che legittimamente il giudice, nel concedere con la sentenza di
condanna la sospensione condizionale della pena può subordinare detto beneficio
alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante la demolizione
dell’opera abusiva disposta con la stessa condanna (cfr. Sez. 3, n. 28356 del

altro, Rv. 237825; Sez. 3, n. 18304 del 17/01/2003, Guido, Rv. 224719).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014
e est.

Il Presidente

21/05/2013, Farina, Rv. 255466; Sez. 3, n. 38071 del 19/09/2007, Terminiello e

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