Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 591 del 21/09/2017
Penale Sent. Sez. 1 Num. 591 Anno 2018
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: TALERICO PALMA
SENTENZA
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sul ricorso proposto da:
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FLORES PAOLO N. IL 13/08/1981
avverso l’ordinanza n. 183/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 01/12/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALER1CO;
lette/se+gite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 21/09/2017
C-7 1 C A- 74-
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del
10 dicembre 2016, il Tribunale di sorveglianza di Sassari
dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di
detenzione domiciliare ex art. 47 ter O.P. formulate da Flores Paolo, disponendo, nel
contempo, che il predetto condannato espiasse la pena detentiva di cui alla sentenza del
Tribunale di Nuoro in data 9.5.2012 presso il domicilio ai sensi della legge n. 199 del
2010.
del suo difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
3.
Con requisitoria scritta, il procuratore generale di questa Corte, dott. Luca
Tampieri, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse, in quanto il Flores è stato scarcerato per espiazione della pena in data 18
giugno 2017, come dall’acquisita certificazione dello stato di esecuzione della Procura
della Repubblica di Nuoro.
5.
La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di
condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora
il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua
proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli
artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del
ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a
favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996,
Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv.
208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez.
2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso, il 21 settembre 2017
Il Consigliere estensore
Palma Talerico
Il Presidente
Antonella Patrizia Mazzei
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2. Avverso detta ordinanza il Flores ha proposto ricorso per cassazione per il tramite