Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5909 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5909 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Palermo avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, sez. dist. Di Carini, di
Catanzaro in data 17/01/2013 nel procedimento nei confronti di :

Bologna Maria Teresa, n. a Palermo il 10/07/1969,

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Baldi, che ha concluso per il l’annullamento con rinvio relativamente
alle contravvenzioni antisismiche;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo ha presentato
ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di Palermo ha dichiarato non
luogo a procedere nei confronti di Bologna Maria Teresa, oltre che per il reato di
cui all’art.44, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001, anche per i reati, attinenti alla
disciplina antisismica, di cui agli artt. 93 e 95 nonché 94 e 95 del medesimo

Data Udienza: 21/01/2014

d.P.R. evidenziando come per tali fattispecie la causa estintiva della sanatoria
non potesse operare, essendo la stessa circoscritta ai soli reati di natura edilizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata ha dichiarato, sul presupposto di intervenuto permesso
di costruire in sanatoria, l’improcedibilità, oltre che del reato edilizio di cui all’art.
44 lett. b) cit., anche dei restanti reati, contestati ai capi 2) e 3)
dell’imputazione, attinenti alla violazione della disciplina antisismica con ciò
incorrendo, tuttavia, in violazione di legge.
Questa Corte ha infatti già più volte affermato che il meccanismo di estinzione
conseguente al rilascio di concessione edilizia in sanatoria è inapplicabile ai reati
relativi a violazioni di disposizioni in materia di costruzioni in zona sismica (cfr.,
tra le altre, Sez. 3, n. 11271 del 17/02/2010, Braccolino, Rv. 246462; Sez. 3, n.
20275 del 14/03/2008, P.G. in proc. Terracciano, Rv. 239871), essendo la stessa
limitata dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 alle ipotesi di “interventi realizzati
in assenza del permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza
di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 22, comma 3, o in
difformità da essa”.
La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente ai reati di cui ai capi
2) e 3) dell’imputazione con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame da
effettuarsi in consonanza con i dettami qui espressi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 2) e 3)
dell’imputazione con rinvio al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014
Il Co

re est.

Il Presidente

2. Il ricorso è fondato.

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