Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5908 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 5908 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Rinaldi Giuseppe, n. a Herzogenbuchsse (Svizzera) il
10/06/1958;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, in data 22/02/2013
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi
di condanna di Rinaldi Giuseppe alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro
200,00 di multa per il reato di cui all’art. 349, comma 1, c.p.

2. Ha proposto ricorso l’imputato lamentando con un primo, sostanziale, motivo
la palese illogicità della motivazione della sentenza impugnata che è stata
fondata unicamente su presunzioni e supposizioni senza accertata dimostrazione
della volontarietà e/o conoscibilità degli eventi. Sarebbe invece stato dimostrato

Data Udienza: 21/01/2014

che l’imputato si trovava all’epoca dei fatti all’estero e non poteva quindi in alcun
modo rendersi partecipe delle contestate fattispecie.
Con un secondo, sostanziale, motivo lamenta che il decreto di citazione a
giudizio in grado d’appello non è stato notificato ai difensori dell’imputato ma
unicamente a quest’ultimo in data 30/11/2011, portante indicazione della
trattazione del procedimento per la data del 13/07/2012; né è stato notificato
(neppure all’imputato contumace) il verbale d’udienza di quest’ultima data,
nonostante il processo sia stato rinviato per ragioni da ricondursi all’organo
giudicante alla data del 22/02/2013.
Infine il ricorrente reitera i rilievi e le eccezioni in ordine al contenuto e alla
forma del dispositivo della sentenza impugnata per l’evidente contrasto con le
disposizioni di cui agli artt. 533 e 544 c.p.p., non avendo lo stesso indicato la
natura ed entità della pena applicata e la concisa esposizione dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo in ordine logico, ovvero quello di natura processuale in grado,
se fondato, di travolgere ab imis il giudizio di appello, è manifestamente
infondato : contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, la lettura del
decreto di citazione in grado di appello, consentita a questa Corte, in tal caso
giudice del “fatto processuale”, fa rilevare che la notifica del decreto di citazione
è stata effettuata anche ai difensori dell’appellante e, segnatamente, all’Avv.
Aquaro e all’Avv. Lori Campana in data 25/11/11.
Anche la doglianza circa la mancata notifica del verbale di rinvio del processo
all’udienza del 22/02/2013 è del tutto infondato posto che, presente il Difensore
di ufficio nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., in assenza dei difensori
ritualmente citati, e contumace l’appellante, nessun obbligo di notifica del
verbale in favore dell’imputato regolarmente rappresentato dal Difensore poteva
porsi.

4. Quanto al motivo di merito lo stesso appare volto ad investire, in contrasto
con i limiti cognitivi propri di questa Corte, questioni meramente fattuali; in ogni
caso è manifestamente infondato alla luce delle argomentazioni della sentenza
impugnata che ha valorizzato essenziali e determinanti indici consistenti : 1)
nella conoscibilità dell’effettuato sequestro desumibile dall’apposizione, all’atto
dell’adozione del vincolo, in data 22/8/2007, di cartello relativo non più presente
alla data del 11/12/2007, allorquando però erano già iniziati lavori di finitura a
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completamento di quelli, eseguiti su incarico dell’imputato, che avevano dato
luogo appunto al sequestro; 2) nella notifica all’imputato del verbale di sequestro
in data 13/9/2007; 3) nella impossibilità logica che gli operai decidessero di
propria iniziativa, e senza disposizioni del titolare della struttura, di proseguire i
lavori di finitura; 4) nel costante raccordo degli stessi lavoranti, seppure in
momenti anteriori a quelli della constatata violazione dei sigilli, con il Rinaldi, e,

alla collocazione di grate alle finestre attuata successivamente all’avvenuta
notifica del vincolo di sequestro.

5. Del tutto infondata infine è la censura mossa al contenuto del dispositivo della
sentenza impugnata posto che, per legge, e contrariamente a quanto asserito
dal ricorrente, lo stesso non deve contenere alcuna esposizione dei fatti,
riservata, invece, alla motivazione della sentenza stessa; né il dispositivo della
sentenza d’appello è tenuto, in caso di conferma in toto della sentenza di primo
grado, a esplicitare nuovamente entità e natura della pena irrogata dal giudice di
prime cure.

6.

L’inammissibilità del ricorso comporta la

condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014

Il Con

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est.

Il Presidente

infine, definitivamente, 5) nelle dichiarazioni confessorie dell’imputato quanto

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