Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5904 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5904 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HAMZI MAHDI N. IL 20/11/1995
avverso l’ordinanza n. 836/2013 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
17/06/2013
senfifa la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
l te/senti e le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.,

Data Udienza: 17/12/2013

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Ritenuto in fatto

HAMZI MADHI ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui il tribunale ha
confermato l’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere
applicatagli per il reato di cui all’articolo 624 bis c.p.

Il tribunale, per quanto interessa, riteneva di non poter accogliere la tesi difensiva

giudice cautelare, non solo gli esiti dell’esame radiologico sulla mano, ma anche i
precedenti penali e di polizia da cui risulta che l’HAMZI era stato identificato in
precedenza come maggiorenne.

Con il ricorso, articolato su due distinti, ma connessi motivi, si censura proprio l’assunto
relativo all’affermata maggiore età. Si sostiene da un lato l’equivocità dell’esame
antropometrico svolto, ma anche la necessità per il giudice, a norma dell’articolo 8 del
dpr 22 settembre 1988 n. 448, di eseguire, ove sia dubbia l’età dell’imputato, una perizia.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato a fronte di una decisione giuridicamente corretta e
satisfattivamente motivata sul punto controverso: ergo, l’essere l’HAMZI maggiorenne.

Vale ricordare, infatti, che l’articolo 8 del dpr 22 settembre 1988 n. 448, al comma 1,
impone al giudice di disporre perizia, anche di ufficio, quando vi sia incertezza sulla
minore età dell’imputato e prevede inoltre, al comma 2, che, nel caso in cui le incertezze
permangono, il giudice deve presumere la minore età. Tale presunzione, peraltro, non
sussiste allorquando non ricorrano, a seguito degli accertamenti radiografici, situazioni di
incertezza, a nulla valendo, in contrario, la produzione da parte dell’interessato di
documentazione d’identità priva di qualsiasi autenticità e di sicura riferibilità soggettiva
(Sezione IV, 3 febbraio 2006- 8 marzo 2006 n. 8164, Duric).

Da queste premesse, non può qui censurarsi la decisione del Tribunale del riesame che
ha affermata l’assenza di dubbio in ordine all’età non solo valorizzando i suindicati
elementi convergenti, ma soffermandosi – per escluderne il rilievo- anche sugli elementi
di segno contrario che risultano essere stati prospettati dalla difesa (nello specifico, un
documento d’identità di dubbia provenienza e incerta riferibilità all’indagato, in quanto
privo di fotografia e in lingua straniera), non arbitrariamente considerati inidonei a
fondare incertezza o dubbio sulla età.

2

basata sull’asserita minore età del prevenuto: militavano per la maggiore età, secondo il

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso nella camera di consiglio in data 17 dicembre 2013.

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