Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5903 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5903 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TARANTO
nei confronti di:
INFANTE PIERANTONIO N. IL 16/10/1984
avverso l’ordinanza n. 297/2011 GIUDICE DI PACE di TARANTO,
del 15/05/2013
sentita 14/relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLIi
lette/serítite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 17/12/2013

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Ritenuto in fatto

Il Procuratore della Repubblica di Taranto ricorre, ritenendolo abnorme, avverso
l’ordinanza di cui in epigrafe con la quale il Giudice di pace della stessa città, nell’ambito
di un procedimento a carico di INFANTE Pierantonio per il reato di lesioni colpose, aveva
disposto la restituzione degli atti al PM per il compimento di ulteriori atti di indagine: in
particolare, l’esame di una perizia di parte depositata unitamente all’opposizione alla

Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l’abnormità del
provvedimento impugnato sotto il profilo dell’abnormità strutturale o funzionale: ciò in
quanto il giudice avrebbe frainteso la natura degli atti di “ulteriore indagine” che
consentono al giudice di restituire il fascicolo al pubblico ministero, anziché accogliere la
richiesta di archiviazione.

Atto di indagine, infatti, ha osservato il Procuratore generale, è “qualsiasi atto destinato
ad acquisire ulteriori conoscenze utili ai fini delle determinazioni in ordine all’esercizio
dell’azione penale”: con la conseguenza che non poteva farsi rientrare in tale nozione la
richiesta di esame di una perizia di parte, potendosi semmai attribuire tale valenza di
“conoscenza” all’atto perizia. Per l’effetto, l’esame” della perizia non poteva rientrare tra
le ulteriori indagini in ordine alle quali il giudice poteva svolgere il proprio compito di
controllo sulla richiesta di archiviazione.

Considerato in diritto

Gli argomenti del Procuratore generale meritano integrale condivisione.

Come è noto, la nozione di provvedimento “abnorme”, come tale censurabile con il

richiesta di archiviazione.

ricorso in sede di legittimità, costituisce una categoria concettuale di costruzione
giurisprudenziale, in forza della quale la Cassazione, pur a fronte delle regole generali
della tipicità e tassatività dei casi di nullità (articolo 177 c.p.p.) e dei mezzi di
impugnazione (articolo 568, comma 1, c.p.p.), consente di rimuovere quel provvedimento
giudiziario che risulti affetto da vizi in procedendo o in iudicando,

assolutamente

imprevedibili per il legislatore (che quindi non avrebbe potuto prevederli e regolamentarli, sanzionandoli a pena di nullità), che ne minano alla base la “struttura” o la
“funzione”.
Sotto il primo profilo, dovendosi considerare abnorme il provvedimento del giudice che,
per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento
processuale (cosiddetta “abnormità strutturale”); sotto il secondo profilo, dovendosi

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considerare tale il provvedimento che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo
potere dell’organo che lo ha prodotto, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle
ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi
irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo, ovvero
un’inammissibile regressione ad una fase ormai esaurita (cosiddetta “abnormità
funzionale”).
In entrambi i casi, si sostiene, la rimozione dalla realtà giuridica non può che passare

poichè proprio l’atipicità del vizio non consentirebbe il ricorso ad uno specifico e
predeterminato mezzo di gravame, l’esigenza di giustizia può essere appagata, ai sensi
dell’art. 111 della Costituzione, mediante il ricorso immediato per cassazione per
violazione di legge. (cfr., ex pluribus, Sezioni unite, 9 luglio 1997, Quarantelli; Sezioni
unite, 10 dicembre 1997, Di Battista; Sezioni unite, 24 novembre 1999, Magnani; più di
recente, Sezione V, 18 aprile 2001, Proc. gen. in proc. Di Clemente; Sezione IV, 13
giugno 2001, Proc. gen. in proc. Sharp ed altro; Sezione III, 9 aprile 2002, Mondadori;
Sezione III, 24 aprile 2002, Proc. Rep. Trib. Palmi in proc. Oliva; Sezione VI, 10 aprile
2003, Guerrato ed altro; Sezione III, 7 novembre 2003, Proc. Rep. Trib. Noia in proc.
Altieri).

In questa prospettiva ermeneutica, il provvedimento è abnorme – come esattamente
osservato dal procuratore generale- perché si risolve nell’esercizio di un potere [quello di
richiedere al PM di svolgere ulteriori indagini ex articolo 17 del decreto legislativo n. 274
del 2000] al di fuori dei casi consentiti, attribuendo impropriamente la natura di una
[ulteriore] indagine ad un atto che tale non è.

Il provvedimento va quindi annullato senza rinvio. Gli atti vanno nuovamente rimessi per
l’ulteriore corso al Giudice di pace affinchè si pronunci sulla richiesta di archiviazione.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
giudice di pace di Taranto.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

I Presidente

attraverso la denuncia dell’abnormità davanti al giudice di legittimità: in particolare,

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