Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5901 del 22/01/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5901 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Firenze
ZOlz
avverso la sentenza 11 aprile ‘di non luogo a procedere ex art.425 C.P.P. del
G.U.P. presso il Tribunale di Firenze e pronunciata nei confronti di ANELLO
ANTONINO nato a Sulmona il 5.3.1948,

BARTOLOMEI ROBERTO nato a

Prato il 5.12.1948, CHIOSTRINI SANDRO nato a Firenze il 28.7.1960, FUSI
RICCARDO nato a Prato il 5.1.1959, LEGGERI PAOLO nato a Reggio Emiliail
13.12.1942.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Eduardo Scardaccione che ha concluso, per annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica di Firenze ricorre avverso la sentenza 11
zoit
aprile di non luogo a procedere ex art.425 C.P.P. del G.U.P. presso il Tribunale
di Firenze e pronunciata nei confronti di CHIOSTRINI SANDRO (consulente
tecnico d’ufficio nel procedimento arbitrale tra la s.p.a. ed il Ministero
Infrastrutture e Trasporti) ANELLO ANTONINO (consulente tecnico di parte
della s.p.a. Baldassini-Tognozzi-Pontello), LEGGERI PAOLO (consulente tecnico

Data Udienza: 22/01/2013

di parte della s.p.a. Baldassini-Tognozzi-Pontello) FUSI RICCARDO (presidente
della s.p.a. Baldassini-Tognozzi-Pontello) e BARTOLOMEI ROBERTO
(vicepresidente della s.p.a. Baldassini-Tognozzi-Pontello).
1.) il capo di imputazione e la motivazione del proscioglimento.
Chiostrini Sandro è accusato dei reati ex artt. 110, 319, 320 e 321,

consulente tecnico di ufficio, che veniva nominato (unitamente ad Imbrighi
Giampaolo) con ordinanza emessa in data 15.3.2006, nell’ambito del
procedimento arbitrale instaurato tra la s.p.a. Baldassini Tognozzi Pontello ed il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione ai “contratti di appalto
rep. n. 2889 e 2890 dell’8 ottobre 2001, aventi ad oggetti i «Lavori di
costruzione della Nuova Scuola Marescialli dei Carabinieri in Firenze — localita’
Piana di Castello”, riceveva da Fusi Riccardo e Bartolomei Roberto,
rispettivamente presidente e vice-presidente della predetta societa’, che si
adoperavano presso il collegio arbitrale affinche’ egli ottenesse l’incarico di
consulente tecnico di ufficio, l’utilità consistita nel conferimento ditale incarico retribuito dalla s.p.a. Baldassini Tognozzi Pontello con la somma complessiva di
euro 100.000,00 – per mettere a disposizione la sua funzione di consulente
tecnico di ufficio, subordinandola agli interessi della suddetta società, ed, in
particolare, per aver compiuto e per compiere i seguenti atti contrari ai doveri
di imparzialità e di rispetto del principio del contraddittorio nell’ambito del
procedimento arbitrale: a) concordava con la s.p.a. Baldassini Tognozzi Pontello
i quesiti che il collegio arbitrale avrebbe dovuto sottoporre ai consulenti tecnici
di ufficio e cio’ in data antecedente alla sua nomina; b) sottoponeva al previo
vaglio della s.p.a. Baldassini Tognozzi Pontello stralci della bozza di relazione
della consulenza tecnica di ufficio, recependone le indicazioni e le integrazioni
proposte; c) concordava con la s.p.a. Baldassini Tognozzi Pontello il contenuto
delle osservazioni rese dai consulenti tecnici di ufficio alle controdeduzioni
presentate in ordine alla relazione di consulenza tecnica di ufficio da parte del
consulente tecnico di parte nominato dal Ministero delle Infrastrutture; d)
concordava con la s.p.a. Baldassini Tognozzi Pontello il contenuto delle
osservazioni rese dai consulenti tecnici di ufficio alla nota con cui il consulente
tecnico di parte dell’amministrazione trasmetteva un documento

perché, agendo nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio, quale

, ,,,,

proveniente dal progettista dell’opera, Ing. Remo Calzona. Avendo agito il Fusi
ed il Bartolomei in concorso con

Leggeri Paolo ed Anello Antonino,

consulenti tecnici di parte dalla medesima società (unitamente a Merli
Maurizio), di fatto incaricati da Fusi e Bartolomei di tenere i contatti con il
Chiostrini. In Firenze, nel dicembre 2006.
Il proscioglimento di tali imputati dal reato di corruzione è conseguito
alla negazione, in capo al Chiostrini, consulente tecnico di ufficio nel giudizio
arbitrale intercorso tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la spa
“Baldassini Tognozzi Pontello”, della qualifica di incaricato di pubblico servizio.
2.) l’impugnazione del P.M. e le ragioni della decisione della
Corte di legittimità.
Con un unico motivo di impugnazione il Procuratore della Repubblica
prospetta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre
norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale
ex art. 606 lett b) cpp, in relazione agli artt.358 cod. proc. pen., 64 c.p.c., 32
secondo comma legge 11 febbraio 1994 n. 109.
Rileva il ricorrente che la motivazione dell’impugnata sentenza si fonda
sulla riconosciuta connotazione privatistica del procedimento arbitrale, pure
accentuata dalla riforma di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006 n 40 in
tema di arbitrato, e dalla riforma di cui al decreto legislativo 12/4/06 n. 163
codice degli appalti pubblici, disposizioni normative peraltro, non applicabili
alla procedura arbitrale in esame, in quanto introdotta prima dell’entrata in
vigore di tali leggi.
Il Procuratore della Repubblica, che ha ottenuto l’adesiva odierna
conclusione del Procuratore generale, sostiene invece al contrario:
a) che l’appalto in esame è stato affidato nella vigenza della legge
11/2/1994 n. 109 (legge c.d. “Merloni”), il cui art. 32 secondo comma dispone
che ai giudizi arbitrati si applicano le norme del codice di procedura civile;
b) che ai procedimenti arbitrali aventi ad oggetto appalti pubblici si
applicano le norme del codice di procedura civile, anche se tali procedimenti
siano stati avviati in tempo precedente alla vigenza del codice degli appalti, in
forza del citato art. 32 legge Merloni;

••••••

c) che l’art. 64 c.p.c. dispone che ai consulenti tecnici di ufficio si
applicano le disposizioni del codice penale relative ai periti e, dunque, anche
l’art. 358 C.p., inerente la qualifica di “incaricato di pubblico servizio”;
d) che la disciplina penalistica relativa ai periti non si esaurisce, come
erroneamente afferma il Giudice, nella previsione di cui all’art. 373 cp,

da collocarsi nell’ambito della prestazione di un servizio pubblico.
Il motivo non ha fondamento e va rigettato, qui ribadendosi la
correttezza delle conclusioni in diritto della sentenza di non luogo a procedere
ex art.425 C.P.P..
La giurisprudenza della Corte di legittimità in proposito non lascia spazi
di incertezza in ordine alla assenza della qualità di pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio, in capo al consulente tecnico d’ufficio nominato
in un giudizio arbitrale.
In proposito e a sostegno di tale interpretazione va infatti rammentato:
I) che l’arbitrato ha natura privatistica e si configura come rinuncia
all’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato e come opzione per la
soluzione della controversia sul piano privatistico, (cass. civ. N. 14182 del
2002 Rv. 557751 Massime precedenti Conformi: N. 527 del 2000 Rv. 539100,
N. 5527 del 2001 Rv. 545911
II) che il lodo arbitrale, che costituisce una decisione per la soluzione
della controversia sul piano privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un
“dictum” giurisdizionale e che tale carattere è stato accentuato dalla legge 5
gennaio 1994, n. 25, senza che le modifiche apportate dall’art. 819-ter cod.
proc. civ., introdotto dal cligs. 2 febbraio 2006, n. 40, possano condurre ad
una diversa linea ricostruttiva dell’istituto (Cass. civ.. Sez. 1,13246/2011 Rv.
618271 Massime precedenti Conformi: N. 14182 del 2002 Rv. 557751);
III) che gli arbitri sottoscrittori del dispositivo del lodo arbitrale non
hanno la veste di pubblici ufficiali autorizzati dalla legge ad attribuire pubblica
fede a quella dichiarazione (Cass. Civ. sez. 1, 1409/2004 Rv. 569710)
Su t „ premesse è evidente il paradosso di attribuire al consulente
tecnico di

che ha nel procedimento una mera funzione ausiliaria in un

involgendo direttamente l’art. 358 cp, in virtù della funzione svolta dal perito

contesto privatistico, una qualificazione di pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio che non hanno neppure gli arbitri che l’hanno nominato.
Né a tal fine giova il richiamo fatto dal Procuratore della Repubblica
ricorrente all’art. 64 c.p.c. Il quale dispone che ai consulenti tecnici di ufficio si
applicano le disposizioni del codice penale relative ai periti e, dunque, anche
trattandosi all’evidenza di consulenti tecnici nominati da giudici in ordinari
procedimenti civili.
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del
provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e
coerenza strutturale della giustificazione in diritto che è stata formulata.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 22 gennaio 2013
consigliere estensore

l’art. 358 C.p., inerente la qualifica di “incaricato di pubblico servizio”,

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