Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5901 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5901 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARRECA SANTO N. IL 21/05/1931
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza n. 12/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 13/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette/s7de le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor

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Data Udienza: 17/12/2013

Ritenuto in fatto

BARRECA Santo, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria,notificata in data 14 febbraio 2012, con la
quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita per il delitto
di tentato omicidio, dal quale era stata assolto con la formula perché “il fatto non sussiste”.

ha chiesto l’annullamento

dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 314 c.p.p., censurando l’interpretazione data
dei fatti da parte del giudice della riparazione, il quale aveva affermato illogicamente che la
condotta dell’istante aveva costituito una seria e consistente causa sinergica alla custodia
cautelare senza tener conto che la misura cautelare era stata adottata a quasi due mesi dal
fatto in assenza di fatti nuovi che la giustificassero.

L’Avvocatura dello Stato ed il P.G. hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità del
ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p. , perché tardivamente
proposto.
Il ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla domanda di riparazione – in
applicazione del comma 1, lettera a), e del comma 2, lettera a), dell’articolo 585 del codice di
rito – deve, invero, essere proposto entro il termine di quindici giorni dalla notificazione
dell’ordinanza stessa (cfr. Cass. III, 22 ottobre 2003, Min. econ. in c. Salvi, RV 228441).
Detto termine non è stato rispettato nella specie in cui l’ordinanza impugnata è stata notificata
alle parti interessate in data 14 febbraio 2013 ed il ricorso per cassazione è stato depositato
in data 13 marzo 2012 .

Il ricorso è, comunque, manifestamente infondato anche nel merito.

Nella specie, non vi è dubbio che la Corte territoriale, con motivazione logica ed ampia, ha
spiegato che il comportamento gravemente minaccioso tenuto dal Barreca nei confronti del
consuocero, estrinsecatosi anche con l’esplosione di un colpo di fucile da distanza ravvicinata
all’altezza della testa, accompagnata dalla frase, ” stavolta ti ammazzo! così finisce tutto”, pur
non costituendo illecito penale, è stata idonea a determinare l’applicazione della misura
cautelare.

2

Il ricorrente, con atto depositato in data 13 marzo 2012,

Siffatta condotta senz’altro consente di configurare la colpa grave, così come individuata dalle
Sezioni unite con la sentenza n. 34559 del 15 ottobre 2002, Ministero del Tesoro in proc. De
Benedictis, secondo la quale il giudice di merito, per valutare se chi ha patita l’ingiusta
detenzione, vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in
modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento
alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o
violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se

Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando
la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine
di stabilire, con valutazione ex ante

(e secondo un iter logico-motivazionale del tutto

autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri
estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in
presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come
illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (di recente, ex
pluribus, Sezione IV, Sez. IV, 21 febbraio 2012, n. 18847, Rescigno).

Pertanto, correttamente il giudice di merito, senza effettuare alcuna illegittima rivalutazione
della sentenza penale di assoluzione ( Sezioni unite 23.12.1995 n. 43, Sarnataro), ma
rilevando solo la sussistenza di elementi che hanno dato causa all’emissione della misura
cautelare, e configuranti la colpa grave a norma del primo comma dell’art. 314 c.p.p., ha
escluso il diritto dell’ istante alla riparazione, essendo indubbiamente le circostanze succitate
idonee a far ritenere – anche se limitatamente all’emissione di una misura cautelare – il
coinvolgimento del Barreca nella fattispecie criminosa contestata.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

Il ricorrente va, inoltre, condannato al pagamento delle spese sostenute dal Ministero
resistente, liquidate come in dispositivo.

3

adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle
spese in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi euro 750,00.

Così deciso nella camera di consiglio in data 17 dicembre 2013.

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