Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 590 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 590 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCINTU GIOVANNI N. IL 30/07/1952
avverso l’ordinanza n. 195/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
19/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/seggi» le conclusioni del PG Dott. OSCAR. Cel (LA ( rokt t)..„,
•1/41,> ■,10 1,30.,

1.)Th

-INgrús,

t,Luiro

Data Udienza: 11/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 19.01.2015 la Corte d’appello di Cagliari, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale della
Repubblica presso la medesima Corte, il beneficio dell’indulto concesso ex lege n.
241 del 2006 a Scintu Giovanni con riguardo a una serie di pene, per effetto
della condanna alla pena di anni due di reclusione per il delitto di tentata rapina
aggravata commesso 1’11.08.2006 (nei cinque anni dall’entrata in vigore del
provvedimento indulgenziale) riportata dallo Scintu con sentenza irrevocabile

2. Ricorre per cassazione Scintu Giovanni, a mezzo del difensore, deducendo
come primo motivo di doglianza violazione di legge in relazione all’art. 1 comma
3 legge n. 241 del 2006, consistita nell’errata interpretazione della locuzione
“non inferiore a due anni”, da parte dell’ordinanza impugnata, come non
equivalente a “superiore a due anni”; quale secondo motivo di gravame, il
ricorso deduce vizio di motivazione, ai sensi degli artt. 111 sesto comma Cost. e
125 comma 3 del codice di rito, per carente esplicitazione delle ragioni della
revoca del beneficio indulgenziale.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato in entrambe le sue deduzioni, e deve
essere dichiarato inammissibile.
2. Il dato testuale della norma di cui all’art. 1 comma 3 legge n. 241 del 2006,
quale fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di
esse (art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile), non consente alcun
dubbio interpretativo, valutabile in favore del condannato, sul fatto che per
l’operatività della causa di revoca dell’indulto ivi prevista basta che la condanna
alla pena detentiva per un delitto non colposo commesso nel termine stabilito
dalla legge non sia inferiore a due anni (e dunque sia pari o superiore a due
anni), con la conseguenza che la condanna alla pena di due anni di reclusione
riportata dal ricorrente comporta la revoca del beneficio, così come
puntualmente verificato e ritenuto dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza
impugnata.
3. La motivazione con cui l’ordinanza gravata ha dato atto dell’esistenza della
condanna per il delitto che integra la causa di revoca dell’indulto è adeguata e
sufficiente, dovendo il giudice dell’esecuzione limitarsi ad accertare, con effetti
meramente dichiarativi, il presupposto di operatività della revoca del beneficio,
destinata a prodursi ex lege in modo automatico, senza necessità di ulteriori
valutazioni, tanto che il pubblico ministero è legittimato a porre direttamente in
1

pronunciata il 7.10.2013 dalla Corte d’appello di Cagliari.

esecuzione la pena coperta dal beneficio caducato, alla sola condizione di
richiedere nel contempo al giudice dell’esecuzione la declaratoria prevista
dall’art. 674 cod.proc.pen. (Sez. 1 n. 23419 del 9/04/2015, Rv. 263966).
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria che si ritiene equo quantificare in 1.000 euro.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso l’11/11/2015

spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

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