Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 590 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 590 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RUSSI MICHELE N. IL 08/02/1964
avverso la sentenza n. 2025/2005 CORTE APPELLO di BARI, del
18/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sa ,G. _Lt
che ha concluso per ..,(,k . i…..9-4.”. ■,,. 1,.. L. j.,t7 ,W,

L

Udito, per la p e civile, l’Avv
Udit i e ensor Avv.

Data Udienza: 04/10/2013

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 18/05/2012 la Corte d’appello di Bari ha confermato l’affermazione di
responsabilità di Michele Russi in relazione al reato di tentato furto aggravato commesso in
data 26/07/2005.
2. Nell’interesse del Russi è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta che
i giudici di merito, chiamati a valutare l’esistenza del tentativo di furto, abbiano omesso di
accertare l’esistenza materiale dei beni che l’agente intendeva sottrarre, giacché, in assenza
di tale dimostrazione, il fatto non è punibile.

1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che il
reato contestato all’imputato riguarda il tentato furto dell’autocarro (ovvero — e quindi non
solo – di quanto in esso custodito), talché la condotta accertata, alla luce di quanto emerso
dagli accertamenti dei carabinieri, che sorpresero il Russi all’interno del veicolo nel quale si
era introdotto dopo l’effrazione del vetro posteriore sinistro, e della confessione del
medesimo Russi, non può essere ricondotta al paradigma del reato impossibile.
In definitiva, la critica del ricorrente non coglie nel segno, poiché almeno dell’esistenza
dell’autocarro come bene mobile oggetto di materiale apprensione non è possibile dubitare.
2. Il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale situazione,
implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva
la sentenza impugnata, precludendo in radice la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione
del reato per prescrizione intervenuta in data 26/01/2013, successivamente alla pronuncia in
grado di appello del 18/05/2012 (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 21 dell’11/11/1994, Cresci, Rv.
199903; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328, in motivazione).
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 04/10/2013

Il Componente estensore

I Presidente

Considerato in diritto

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