Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 59 del 19/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 59 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Giacomo MAMONE, nato a Cinquefrondi il 14 novembre 1986;

avverso l’ordinanza del 2 marzo 2016 pronunciata da Tribunale di Palmi;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la inammissibilità del
ricorso;

Data Udienza: 19/12/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palmi, quale giudice
dell’esecuzione, ha rigettato le istanze avanzate nell’interesse del ricorrente volte
ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza pronunciata dal
Tribunale di Palmi in data 22 aprile 2015 (irrevocabile il 6 ottobre 2015), nonché

2. Ricorre Giacomo Mamone, a mezzo del difensore avv. Marina Mandaglio,
che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata, rassegnando un unico
motivo di ricorso cumulativamente concernente l’inosservanza o erronea
applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener
conto nell’applicazione della legge penale, a norma dell’art. 606, comma 1, lett.
b), cod. proc. pen., in relazione all’articolo 15 bis, legge n. 67/2014, introdotto

dalla legge n. 118/2014, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen..
2.1. Osserva che il Tribunale di Palmi ha errato nel ritenere immediatamente
applicabile al giudizio di merito davanti al Tribunale, apertosi in data 25 giugno
2014, la novella legislativa concernente il procedimento in assenza, introdotta
dalla legge n. 67/2014, poi modificata con l’introduzione dell’art. 15 bis ad opera

della legge n. 118/2014, in luogo dell’applicazione della previgente
regolamentazione del giudizio contumaciale che avrebbe dovuto condurre alla
notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza onde consentire la
conoscenza e l’impugnazione della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Il Collegio condivide, in proposito, il principio
recentemente espresso da Sez. 6, Sentenza n. 50125 del 19/10/2016, Prete,
non massimata.
«L’art. 15- bis, L. n. 67/2014, inserito dalla L. 11 agosto 2014, n. 118, è
intervenuto sulla disciplina del giudizio in absentia statuendo che le nuove
disposizioni si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 67 (17 maggio 2014) a condizione che nei medesimi
procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo
grado. Lo stesso art. 15-bis prevede una deroga a tale regime transitorio
2

la rimessione in termini per l’impugnazione della medesima sentenza.

laddove stabilisce che le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore
della citata legge n. 67/2014 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso a
quella data quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato
emesso il decreto di irreperibilità».
È appunto questo il caso in esame, in cui alla data di entrata in vigore della

ancora efficace a quella data, nel corso dell’udienza preliminare (e non era stato
emesso nei suoi confronti decreto di irreperibilità).
Ne consegue che il processo avrebbe dovuto proseguire secondo le
disposizioni proprie al processo contumaciale anteriormente vigenti e che
all’imputato contumace (dichiarato assente, ai sensi dell’art. 420-bis, cod. proc.
pen., come novellato dalla citata normativa, solo in momento successivo
all’entrata in vigore di quella legge, pertanto inapplicabile al caso di specie)
andava notificato ai sensi dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., l’avviso di
deposito con l’estratto della sentenza di primo grado, condizione questa per il
decorso dei termini per la proposizione di appello e la valida formazione del titolo
esecutivo in assenza di tempestivo gravame.
Il provvedimento impugnato è dunque affetto dal vizio denunciato e va
pertanto annullato senza rinvio, con declaratoria di non esecutività della
sentenza del Tribunale di Palmi.
Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Palmi perché proceda alla
notificazione dell’estratto contumaciale al ricorrente.
La presente sentenza deve essere comunicata al Pubblico ministero
competente per l’esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi,
allo scopo che ne tenga conto qualora la stessa sia già stata posta in esecuzione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara non esecutiva la
sentenza del Tribunale di Palmi del 22/04/2015 nei confronti del ricorrente,
sospendendone l’esecuzione.
Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palmi per la notificazione
dell’estratto contumaciale all’imputato MAMONE Giacomo.
Dispone altresì che il presente provvedimento sia comunicato al Pubblico
ministero competente per la esecuzione.
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legge n. 67/2014 l’imputato era stato dichiarato contumace, con provvedimento

Così deciso il 19 dicembre 2016.

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