Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 59 del 13/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 59 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Previati Luca nato a Rovigo il 5.10.1962
avverso la sentenza del 13.1.2014
della Corte di Appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen.Mario Fraticelli,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Stefano Fiore, che ha concluso,
chiedendo l’accoglimento del ricorso;

1

Data Udienza: 13/11/2014

1. Con sentenza del 13.1.2014 la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza del
GUP del Tribunale di Rovigo, emessa il 24.1.2012, con la quale Luca Previati, con il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente per la scelta
del rito, era stato condannato alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di mesi 1, giorni 10
di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt.81 cpv. c.p., 2 comma 1 bis
L.638/83, per aver omesso di versare nei termini prescritti le ritenute previdenziali ed
assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nel periodo dal novembre 2008
al febbraio 2009.
Rilevava preliminarmente la Corte di merito che non ricorreva alcuna questione di
improcedibilità con i fatti di cui al proc.pen. definito con sentenza n.228/11, trattandosi di
omissioni relative a periodi diversi.
Dopo aver richiamato la motivazione della sentenza impugnata, la Corte territoriale
riteneva destituito di fondamento l’appello proposto dall’imputato.
La tesi difensiva del mancato versamento delle retribuzioni ai dipendenti era smentita,
invero, dalla presentazione dei Mod.DM 10; né l’imputato aveva peraltro fornito alcuna prova
a sostegno del suo assunto; né aveva rilevanza il successivo stato di dissesto dell’impresa.
La pena poi era stata correttamente determinata al di là di un ininfluente errore di calcolo.
2. Ricorre per cassazione Luca Previati.
Dopo una premessa in fatto, denuncia la violazione di legge e la mancanza e manifesta
illogicità della motivazione.
La Corte territoriale non ha deliberato in ordine alla richiesta di riunione con altro
procedimento, pur chiamato alla medesima udienza e rinviato preliminarmente per la nullità
del decreto di citazione. Peraltro oggetto della sentenza n.228/2011 resa nell’altro
procedimento, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, era anche l’omissione
relativa al mese di gennaio 2009 (oggetto dell’imputazione anche in questo processo).
Non si è pertanto potuto accertare il profilo della violazione del principio del ne bis in idem,
né applicare la continuazione.
Denuncia poi la violazione di legge e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in
relazione all’affermazione di responsabilità.
E’ pacifico, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite, che il mancato pagamento delle
retribuzione sia elemento costitutivo della fattispecie e che l’onere della prova incomba
sull’accusa. Il P.M. non solo non ha fornito tale prova, ma la documentazione bancaria
prodotta attesta che il ricorrente non ha corrisposto alla propria dipendente la retribuzione.
Denuncia ancora la violazione di legge e/o l’omessa o illogica motivazione, avendo ritenuto la
Corte territoriale che la presentazione dei Mod.DM 10 (peraltro completamente assenti nel
fascicolo processuale) costituisse prova dell’avvenuta corresponsione della retribuzione.
A voler ritenere che i DM 10 abbiano portata contrattuale come assume la Corte territoriale,
vi sarebbe violazione dell’arti del Quarto protocollo Adddizionale CEDU per non essersi data
rilevanza alla impossibilità di farvi fronte (l’Amministrazione Finanziaria nel concedere il
10.12.2008 la rateizzazione aveva valutato l’indice di indebitamento).
Si avrebbe, quindi, l’applicazione di una pena detentiva per un impegno contrattuale che
l’imputato non era in grado di fronteggiare.
I Mod. DM 10 vanno invece correttamente considerati come dichiarazioni di scienza sempre
modificabili, per cui viene meno l’elemento cardine su cui è fondata la pronuncia di condanna.
Denuncia, infine, la violazione di legge e la mancanza e/o illogicità della motivazione.
La Corte territoriale, pur rilevando l’errore di calcolo della pena contenuta nella sentenza di
primo grado, non ne ha tratto poi le conseguenze sul piano sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato soltanto in relazione al trattamento sanzionatorio.

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RITENUTO IN FATTO

3. In punto di affermazione di responsabilità, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto
che la prova della corresponsione delle retribuzioni fosse ricavabile dai Mod.DM10.
La giurisprudenza di questa Corte, dopo la sentenza a sezioni unite n.27641 del 2003, ritiene
ormai pacificamente che non sia configurabile il reato di cui all’art.2 comma 1 della L.638/1983
senza il materiale esborso delle somme dovute al dipendente.
Quanto all’onere della prova di tale esborso, trattandosi di elemento costitutivo del reato non
c’è dubbio che esso gravi sulla pubblica accusa, anche se può assolverlo sia mediante il ricorso
a prove documentali (in particolare, i cosiddetti modelli DM/10 trasmessi dal datore di lavoro
all’INPS) e testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria (Sez. 3, n. 14839 del
4/03/2010 – dep. 16/04/2010, Nardiello, Rv. 246966).
Più di recente (cfr. Cass.sez. 3 n.7772 del 5.12.2013) è stato ribadito che: “il modello DM10,
com’è noto, è compilato dal datore di lavoro per denunciare all’Inps le retribuzioni mensili
corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni
anticipate per conto dell’Inps, delle agevolazioni e degli sgravi. Il versamento dei contributi
dovuti sulla base dei dati indicati sul modello DM10 va effettuato con il modello F24, con il
quale si pagano anche i tributi dovuti al Fisco”. “Ne consegue che, a fronte di un modello DM
10 in cui si dichiari l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti (e,
quindi, l’esecuzione delle ritenute sulle medesime), deve ritenersi assolto da parte del pubblico
ministero l’onere probatorio imposto ex lege, mentre grava su chi sostiene di non aver
provveduto al pagamento delle retribuzioni fornire la relativa prova, come del resto già
precedentemente chiarito da questa stessa Sezione, nel senso che in presenza delle denunce
contributive, l’onere di dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in esse
rappresentata, incombe sul soggetto che la deduce, sia che si tratti dell’imputato che
dell’organo dell’accusa (Sez. 3, n. 32848 del 08/07/2005 – dep. 02/09/2005, Smedile,
Rv.232393). In altri termini, dunque, mentre è il P.M. che ha l’onere di provare il pagamento
delle retribuzioni ai fini di dimostrare la compiuta integrazione del reato de quo, compete alla
difesa dimostrare il mancato pagamento delle stesse, non essendo sufficiente a destituire di
fondamento la prova, anche indiziaria, fornita dall’accusa, la mera, labiale, affermazione del
datore di lavoro di non averle corrisposte”.
4. In ordine all’elemento psicologico è pacifico che il reato contestato non richieda il dolo
specifico, esaurendosi con la coscienza e volontà della omissione o della tardività del
versamento delle ritenute (cfr. Cass.pen.sez.3 n.47340 del 15.11.2007).
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, la giurisprudenza di questa Corte
ha escluso la rilevanza dello stato di dissesto dell’impresa. Lo stato di dissesto
dell’imprenditore -il quale prosegua ciononostante nell’attività d’impresa senza adempiere
all’obbligo previdenziale – non elimina il carattere di illiceità penale dell’omesso versamento dei

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2. Quanto al primo motivo, va ricordato, innanzitutto, che, a norma dell’art. 17 cod.proc.
pen. la riunione di processi, pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice,
può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi.
Come si dà atto nello stesso ricorso, all’udienza del 13.1.2014 venivano chiamati entrambi i
processi, ma essendo stata dalla difesa eccepita la nullità dell’avviso per uno di essi, se ne
disponeva doverosamente il rinvio. Ma tale rinvio avrebbe determinato un ritardo nella
definizione dell’altro processo, per cui non è censurabile la decisione della Corte che ha
ritenuto di procedere alla sua trattazione.
Peraltro, la natura ordinatoria dei provvedimenti in tema di riunione comporta che questi
siano sottratti ad impugnazione poiché può sempre chiedersi al giudice dell’esecuzione di
applicare la continuazione tra i reati, ai sensi dell’art.671 cod.proc. pen., non ostandovi la
sentenza del giudice di merito che, proprio per la mancata riunione dei processi, non ha
potuto pronunciare sulla sussistenza dell’unico disegno criminoso (cfr. Cass.sez. 3 n.39952 del
3.10.2006).
In ordine poi alla eccezione di improcedibilità con i fatti di cui al proc.pen. n.833/09 RG Gip,
definito con sentenza n.228/11 (e rinviato in accoglimento dell’eccezione difensiva), ha
accertato la Corte territoriale che esso aveva ad oggetto omissioni contributive relative al
periodo luglio 2006-ottobre 2008, che non “interferivano” in alcun modo con le violazioni
oggetto del presente processo, relative al periodo successivo (e cioè novembre 2008-febbraio
2009).

5. Va invece accolto il motivo di ricorso in ordine alla determinazione della pena.
La Corte territoriale, pur riconoscendo che il primo giudice era incorso in un errore di calcolo,
non ne ha poi precisato la natura, né l’incidenza sulla pena finale.
Apoditticamente ha ritenuto che esso fosse ininfluente, senza spiegarne neppure i motivi.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto con rinvio per nuovo esame ad altra
sezione della Corte di Appello di Venezia.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra
sezione della Corte di Appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 13.11.2014

contributi. Infatti i contributi non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo, in
quanto tale da pagare comunque ed in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie
dell’azienda. Ciò trova la sua “ratio” nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano
preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici
assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori (cfr.Cass.pen.sez.3 n.11962 del 16.7.1999).
Anche più di recente è stato ribadito che il reato di omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori è integrato, siccome è a
dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la
circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per
far fronte a debiti ritenuti urgenti (Cass. sez. 3 n.13100 del 19.1.2011; conf. Cass. sez. 3
n.3705 del 19.12.2013).

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