Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 59 del 10/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 59 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Noia nel
procedimento a carico di Caldarelli Domenico, n. a S. Giuseppe
Vesuviano il 02.09.1965, rappresentato e assistito dall’avv. Maurizio
Capasso, d’ufficio, avverso l’ordinanza del Tribunale di Noia, in
funzione di giudice monocratico, n. 1230/2015, in data 22.04.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto dalla ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
letta la requisitoria scritta in data 7.10.2015 del Sostituto procuratore
generale dott. Vito D’Ambrosio che ha concluso chiedendo di disporsi
l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 10/12/2015

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Noia, in composizione
monocratica, non ha convalidato l’arresto di Caldarelli Domenico,
colto nella flagranza del reato di ricettazione e precisamente nell’atto
di consegnare una somma di denaro per l’acquisto di un’autovettura
provento di furto a lui noto.
2. Il Tribunale ha ritenuto come il reato di ricettazione non potesse
dirsi consumato, con difetto dei requisiti legittimanti l’arresto, attesa

la mancata consegna della cosa, tra l’altro ancora in possesso di
persona sconosciuta al Caldarelli.
3. Avverso detto provvedimento, propone ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica di Noia lamentando inosservanza od
erronea applicazione della legge penale ritenendo che il giudice
avesse errato nel ritenere non consumato il reato in violazione
dell’art. 1376 cod. civ., per il quale l’acquisto di cose mobili si
perfeziona con l’accordo tra le parti, legittimamente manifestato,
anche senza la consegna materiale del bene, cosa rilevata dagli
agenti operanti intervenuti quando l’imputato stava consegnando la
somma stabilita per l’acquisto a chi disponeva dell’auto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, come tale, risulta pienamente accoglibile,
con conseguente obbligo di pronuncia di annullamento senza rinvio
del provvedimento impugnato.
2. E’ pacifico che il delitto di ricettazione si consumi nel momento e
nel luogo in cui l’autore del reato acquista, riceve od occulta i beni
compendio di delitto.
A norma dell’art. 1376 cod. civ., l’acquisto di beni interviene con la
manifestazione del consenso delle parti legittimamente manifestato.
La stipulazione del contratto, a norma dell’art. 1326 cod. civ., avviene
nel momento in cui il proponente ha notizia dell’accettazione della
proposta.
Non vi è, quindi, alcun dubbio che il reato di ricettazione si sia
consumato per l’acquisto perfezionato in conseguenza dell’accordo
(cfr., Sez. 2, sent. n. 31023 del 25/06/2013, dep. 19/07/2013,
Huang, Rv. 256843).
2.1. Invero, ai fini della consumazione del delitto di ricettazione, non

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è necessario che all’acquisto, perfezionatosi in virtù dell’intervenuto
accordo tra le parti, segua materialmente la consegna
dell’autovettura come si desume dall’interpretazione letterale dell’art.
648 cod. pen. che distingue l’ipotesi dell’acquisto da quella della
ricezione (cfr., Sez. 4, sent. n. 14424 del 02/02/2012, dep.
16/04/2012, Rv. 253302).
2.2. Ora, per giurisprudenza costante di codesta Suprema Corte, in

tema di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza, ferma la
necessità della verifica dei requisiti formali, il giudice della convalida
deve operare, rispetto ai presupposti sostanziali della stessa (gravità
del fatto e personalità dell’arrestato), un controllo di mera
ragionevolezza per il quale deve porsi nella stessa situazione in cui ha
operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in
tale momento conosciuti e conoscibili, se la valutazione di procedere
all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima
polizia giudiziaria riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo
nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza però
poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria
differente valutazione (Sez. 1, sent. n. 15296 del 04/04/2006, P.M. in
proc. Oprea; Sez. 4, sent. n. 14474 del 22/02/2007, P.M. in proc.
Marinotti) e, quindi, senza valutare l’idoneità o meno degli indizi a
configurare il reato ipotizzato (Sez. 6, sent. n. 21172 del 28/03/2007,
P.M. in proc. Riaviz).
2.3. Nella specie, il quadro che si presentava agli operanti al
momento del loro intervento, registrava come l’indagato Caldarelli
Domenico si accingesse a consegnare la somma di euro 650,00
(trovata nelle mani del Caldarelli) – quale prezzo di acquisto di
un’autovettura (Fiat Punto tg. EH621P3) provento di furto in danno di
Tedesco Alfonso (reato denunciato il 19.04.2015) – ad un soggetto
(tale Punzone Gennaro), pur se quest’ultimo, all’atto del predetto
intervento delle Forze dell’ordine, non si trovasse a bordo della
predetta autovettura.
3. Se, pertanto, per le ragioni dinanzi esposte, il reato di ricettazione
deve ritenersi consumato attraverso l’acquisto del bene perfezionatosi
in conseguenza dell’accordo, ricorrevano certamente i presupposti,
sia formali che sostanziali, per l’arresto facoltativo in flagranza e che,
per conseguenza, il diniego della convalida sia stato illegittimamente

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opposto.
L’ordinanza impugnata dev’essere quindi annullata senza rinvio
perché l’arresto è stato eseguito legittimamente.
Infatti, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione del pubblico
ministero avverso l’ordinanza di diniego della convalida di arresto,
l’annullamento deve essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso,
avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente

dell’operato degli agenti di polizia giudiziaria e l’eventuale rinvio del
provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia
meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (Sez. 6,
sent. n. 37099 del 28/09/2007, dep. 08/10/2007, P.M. in proc.
Ilievski e altri, Rv. 237192)

PQM

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara legittimo
l’arresto in flagranza eseguito in data 20.04.2015 dai Carabinieri della
Stazione di Napoli Centro.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del
10.12.2015

perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza

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