Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5897 del 18/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5897 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA
Nei confronti di :
GIBERTINI MAICOL N. IL 02.04.1984
Avverso la sentenza del GIP presso il TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA DEL 18.03.2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, viste le
conclusioni del PG in persona del dott. Roberto Aniello che ha chiesto l’annullamento con
rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica, presso il Tribunale di Reggio Emilia, in ordine ai reati
previsti dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e dall’art. 187 comma 1 C.d.S. aveva
richiesto al GIP l’emissione del decreto penale a carico di Gibertini Maicol. Con la
sentenza, indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 129 c.p.p., il GIP del
Tribunale di Reggio Emilia ha assolto l’imputato dai reati ascrittigli per non aver
commesso il fatto. Il giudice, pur dando atto della circostanza che gli esami di
laboratorio a cui gli agenti di polizia giudiziaria avevano sottoposto il prevenuto avevano
evidenziato la presenza di un tasso alcolemico superiore al limite consentito, ha ritenuto
che, nell’occasione, gli agenti avessero omesso di avvisare l’imputato della facoltà di
farsi assistere da un difensore, in violazione della prescrizione di cui all’art. 114 disp.
att. c.p.p.. Considerando la violazione integrare la nullità sanzionata dall’art.
178 c.p.p., lett. c) “rilevabile d’ufficio in quanto a regime intermedio”, ha ritenuto che
come effetto avesse comportato l’esclusione dell’informazione probatoria acquisita dal
materiale legittimamente utilizzabile per la decisione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il PROCURATORE GENERALE
presso la Corte d’Appello di Bologna denunciando violazione di legge. Deduce, che, a

Data Udienza: 18/07/2013

RITENUTO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va quindi accolto. Non possono non condividersi, in punto di
diritto le argomentazioni svolte dal ricorrente avendo questa Corte costantemente
affermato che la nullità derivante dall’omesso avviso all’Indagato da parte della polizia
giudiziaria che proceda ad un atto urgente ed indifferibile di P.G., quale certamente é la
sottoposizione dell’indagato al test alcolimetrico della facoltà di farsi assistere dal
difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta prima,
ovvero immediatamente dopo il compimento dell’atto, ex art. 182 c.p.p., comma La
stessa Corte di legittimità ha altresì affermato che detto termine non è posto dalla
norma in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto in cul:intervenga
la stessa parte o il difensore, ben potendo la formulazione dell’eccezione aver luogo
anche al di fuori dell’espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle
“memorie o richieste” che, al sensi dell’art. 121 c.p.p., possono essere inoltrate in ogni
stato e grado del procedimento. In conseguenza, è stata considerata tardivamente
proposta l’eccezione di nullità di un atto per l’omesso avviso previsto dall’art. 114 disp.
att. c.p.p., allorché la parte invece di sollevare l’eccezione immediatamente dopo il
compimento dell’atto, abbia atteso il compimento di un successivo atto del
procedimento (Cass. n. 4017/97, n. 42715/03, n. 24733/04). Orbene, nel caso di
specie non risulta che l’imputata abbia formulato l’eccezione in questione nei termini
sopra specificati, pur avendone avuta la possibilità immediatamente dopo il compimento
dell’atto in occasione della redazione da parte della P.G. del verbale di identificazione
nel corso del quale l’indagato aveva nominato il difensore di fiducia. Di guisa che
l’eccepita nullità, ove anche esistente, alla luce del principi sopra esposti, deve ritenersi
sanata.
4. La sentenza va, pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Reggio
Emilia.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia per nuovo

Così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

L PRESID

prescindere dalla circostanza della pretesa omissione, la nullità derivante dalla
violazione della disposizione di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. non comporta una nullità
assoluta, in quanto nel compimento dell’attività ex art. 354 c.p.p., caratterizzata da
urgenza ed indifferibilità, sussistendo concreto pericolo per le “tracce del reato” si
disperdano o si modifichino, è prevista la facoltà dell’indagato di farsi assistere da un
difensore e non già un obbligo al riguardo; ne consegue che non sussiste obbligo per gli
agenti di provvedere, in caso di mancata nomina, a designare uno d’ufficio, ne’ dare
avviso al difensore eventualmente designato, avviso che, invece, è affidato all’iniziativa
dell’indagato. Rileva che il giudice, pur ritenendo tale nullità sottoposta al
regime intermedio non ne ha tratto le dovute conseguenze previste
dalle norme che disciplinano la stessa. Tale nullità, ricorda il
ricorrente, è soggetta alle condizioni di deducibilità previste dall’art. 182 c.p.p., secondo
comma, che impone alla parte di assistere all’atto che si assume viziato – nel caso di
specie del prelievo di sangue – di eccepire l’eventuale nullità prima che il
predetto atto sia compiuto, ovvero se ciò non sia possibile immediatamente dopo.
Attività questa che non è stata posta in essere.

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