Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5894 del 17/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5894 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CITTARINI MAURIZIO N. IL 09/11/1975
SCARLAT GEORGE MARIAN N. IL 23/05/1989
avverso la sentenza n. 1487/2013 TRIBUNALE di BERGAMO, del
10/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
o
Udito il Procuratore G nerale in persona del Dott.
che ha concluso per
&,–t
j

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

4

Data Udienza: 17/12/2013

Ritenuto in fatto

SCARLAT GEORGE ANTON e CITTATRINI MAURIZIO ricorrono avverso la sentenza di cui in
epigrafe di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p. relativamente ai reati di
furto e tentato furto aggravati contestati in concorso [anche con terzo imputato, non

Deducono entrambi, in termini sintetici ed assertivi, difetto di motivazione in relazione alla
mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p.

Considerato in diritto

Entrambi i ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per
motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi
sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza
senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sezioni unite, 27 settembre
1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della
pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora
il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi
positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta
sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).

Ciò il giudicante ha fatto, con la sinteticità richiesta dal rito, con riferimento proprio ai
presupposti di inapplicabilità dell’articolo 129 c.p.p.,valorizzando a tal fine le circostanze
desunte dal verbale di arresto, dalle dichiarazioni confessorie, dalla relazione orale di uno degli
operanti- e dalle sit di persona informata.

Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti(Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in millecinquecento
euro, in favore della cassa delle ammende.

2

ricorrente].

P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno a quello della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 17 dicembre 2013

Presidente

Il Consigliere estensore

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