Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5894 del 03/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 5894 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) STANISCI FABRIZIO N. IL 12/09/1964
avverso l’ordinanza n. 2170/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
03/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
leve/sentite le conclusioni del PG Dott. A .P. VIOLA intese al rigetto
del ricorso ;

UditoiQdifensortAvv.: %FRANCO che insiste ;

Data Udienza: 03/12/2012

-2-

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sull’appello proposto dal PM presso il Tribunale di Roma avverso l’ordinanza del GIP di tale Tribunale in data’10-7-2012 di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia cautelare in carcere in forza

di ordinanza del 19-9-2011 dello stesso GIP nei confronti di STANISCI FABRIZIO per plurimi reati di detenzione e spaccio di stupefacenti (hascish e cocaina) ,il Tribunale del riesame di Roma,con ordinanza in data 3-10-2012,

fermo restando la già comprovata sussistenza della gravità indiziaria alle
esito di giudizio abbreviato con relativa condanna da parte

del GUP prece-

dente con sentenza del 25-6-012,riteneva la sussistenza del concreto pericolo di recidivanza e p in accoglimento del gravame anzidetto,sostituiva la
misura degli arresti aomiciliari con quella intramuraria in carcerepavuto

riguardo alle allarmanti modalità della condotta ed alla negativa personalità delinquenziale dell’imputato.

Avverso tale provvedimento, lo STANISCI ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo a motivi del gravame,a mezzo del proprio difensore l la violazione

dell’art.606 co.I” lett.b) ed e) cpp. in relazione’ agli artt.274 e 275 epp.

per violazione dei criteri valutativi in punto di circostanze temporo-modali dei fatti contestati e per illogicità della motivazione,con travisamento

del fatto,posto che,fermo restando l’evidente decorso del tempo e della correttà• condotta del ricorrente in costanza della misura cautelare domiciliare,non era dato cogliere nè il carattere della concretezza,nè quello

della proporzionalità dell’asserito pericolo di recidivanzapavuto riguardo,
peraltro r ai già rigorosi limiti imposti dal GIP con la misura meno afflittiva / stante la interdizione di contatti con qualsivoglia soggetto seco non
convivente o coabitante in un luogo comunque diverso dalla sua abituale
residenzai in cui-secondo l’accusa-si sarebbero verificati gli episodi di
spaccio di droga a suo tempo contestati e parte dei quali oggetto di
sentenza di condanna non definitiva ed altri oggetto di pronuncia assolutoria,come emergente in atti.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma equitativamente determinata nella misura di Euro I000,00=
in favore della Cassa delle ammende,
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.28 Reg.Esec.
131).
Ed invero o fermo restando l’ormai acquisita sussistenza della gravità indiziaria,anche avuto ruguardo all’inequivoca incidenza al riguardo dell’esi-

0

to del giudizio di I” grado,l’aspetto attinente le esigenze cautelari e se-

gnatamente quello del concreto pericolo di recídivanza legittimante l in punto
di adeguatezza ed efficienza social-protettiva,la misura intramuraria ri-

spetto a quella degli arrestd domiciliari o trova corretta, logica ed adeguata risposta motivazionale nell’ordinanza impugnata.

I giudici del Tribunale del riesame capitolino si sono v infatti,non limitati

ad assertive di mero “stile” in punto di gravità dei fatti e di pericolosità
dell’imputato,ma hanno motivatamente tracciato un excursus modale e temporale dei predetti fatti,sottolineandone la abitualità,intensità e modalità

“professionali” della condotta del rucorrente,gravato da precedenti specifici e recenti.

Il profilo delinquenziale del ricorrente p pertanto g in uno alla sua accertata
“professionalità” (di contatti con soggetti gravitanti nel mondo dello spaccio di stupefacenti,rende evidente la ragionevole inconsistenza di una garanzia fondata a tutela del cennato pericolo concreto di recidivamith , ove

si fosse ribaduta la misura degli arresti domiciliari anche per le puntuali
ragioni sottolineate nell’ordinanza impugnata,non trascurante i rapporti
interpersonali con i cennati soggetti implicati nel predetto illecito
ambiente r anche ed addirittura all’insaputa degli stessi eventuali soggetti
conviventi (cfr.fol.2 ordinanza impugnata).
Tali elementi oggettivi e soggettivi di spiccato spessore qualificante lo
allarme sociale in punto di detto concreto pericolo di recidivanza possono
correttamente prevalere sul richiamato dato temporale trascorso e stilla
asserita tossicodipendenza del ricorrente stesso,come motivatamente sotto=

)

lineato dai giudici del TAibunale del riesame anche in relazione alla motivata adeguatezza della misura.
D’altra parte,i1 negativo giudizio sulle controdeduzioni difensive deve
essere intuibilmente inteso u rebus sic stantibus”in relazione al tenore,
portata e ragioni legittimanti l’ordinanza Impugnatapfermo restando ogni
possibile sviluppo argomentativo,valutativo e di apprezzabile portata
circa l’adeguatezza della misura cautelare nel_cennato sviluppo del giu-

to.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento
deltle spese processuali e della somma di Euro MILLE/O0= in favore della
cassa delle ammende.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.28 Reg.Esec.cpp.
Così deciso in Romapil 3-12-2012

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

dizio di meritopanche in rapporto al comportamento processuale dell’imputa-

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