Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5893 del 17/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 5893 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANIA
nei confronti di:
DRAGHICI ADRIAN N. IL 17/11/1983
avverso la sentenza n. 100289/2011 TRIB.SEZ.DIST. di VITTORIA,
del 27/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aft,urDru,r0 C d_cehtn,,zud2_
che ha concluso per _C I ,. /u,a,w Ahm;
kiki02,` AI /Vanno i

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i dife or Avv.

Data Udienza: 17/12/2013

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza del 27/2/2013, il Tribunale di Ragusa dichiarava non doversi
procedere nei confronti di Draghici Adrian. Costui era stato raggiunto da due
imputazioni, e precisamente, al capo A), da quella di furto aggravato ai sensi
dell’art. 625 n. 7 c.p. per aver asportato, introducendosi all’interno di un’azienda
agricola, di sei cassette di pomodori; al capo B) da quella di danneggiamento

danneggiato le piante presenti nelle serre. Il Tribunale, ritenuto assorbito il reato
sub B) nella violenza insita nell’asportazione del frutto, qualificato quello sub A)
come furto semplice e ritenuta la mancanza dell’esposizione dell’oggetto del furto
alla pubblica fede, trattandosi di piante poste in serra, perveniva alla pronuncia
di proscioglimento.
2.Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale
presso la Corte d’Appello di Catania. Deduce che, a seguito del ritenuto
assorbimento del reato sub b), era da ritenere implicitamente affermata dai
giudici di merito la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n.2 c.p. Rileva,
inoltre, che l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede era stata esclusa in
maniera apodittica, sì da risultare manifestamente illogica la motivazione.
Chiede, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata, con le statuizioni di
legge conseguenti.

Considerato in diritto

3.Va preliminarmente rilevato che il Procuratore Generale ricorrente aveva il
diritto di appellare la sentenza in forza del disposto di cui all’art. 593 c.p.p.,
come risultante a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, che, con la
sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della I. n. 46
del 2006 nella parte in cui escludeva per la parte pubblica la possibilità di
appellare le sentenze di proscioglimento. Ne consegue che l’impugnazione
proposta va ricondotta nell’ambito del ricorso per saltum di cui all’art. 569 c.p.p.
4. Tanto premesso, ritiene la Corte che l’impugnazione, proposta nelle forme del
ricorso per cassazione, debba essere convertita in appello. Invero, essendo il
ricorso immediato per cassazione ammissibile solo per vizi di pura legittimità,
non implicanti, neppure indirettamente, questioni di merito, con tale gravame
sono proponibili solo motivi diversi da quelli previsti dalle lettere sub d) e sub e)
dell’art. 606 c.p.p., comma 1 (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 26419 del 03/07/2012
Rv. 253122). Ne consegue che il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi
anche la censura di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (nella specie con

aggravato, perché, al fine di commettere il reato di cui al capo A), aveva

riferimento a vizio motivazionale in ordine all’esclusione dell’aggravante
dell’esposizione alla pubblica fede), non può essere presentato “per saltum”,
talché deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569 comma 3 c.p.p.
(Cass. pen. sez. 6, 3405/2003 Rv. 223561).
Il ricorso, pertanto, va convertito in appello, con trasmissione degli atti alla Corte
d’Appello di Catania per il giudizio.
P.Q.M.

Converte il ricorso per cassazione proposto in appello e dispone trasmettersi gli
atti alla Corte d’Appello di Catania.
Così deciso in Roma il 17/12/2013
Il Consigliere relatore

La Corte

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA